Corte costituzionale
Sentenza n. 82/2015
Corte cost., sent. 15 maggio 2015, n. 82
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 82/2015
- Data di deposito
- 15 maggio 2015
- Data di decisione
- 25 marzo 2015
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- CRISCUOLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:82
Norme oggetto del giudizio
- art. 28, comma 3, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 48, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- legge n. 214 del 22 dicembre 2011
- art. 28, comma 7, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 28, comma 8, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 28, comma 9, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 28, comma 10, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 28, comma 11, ter, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 28, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 28, comma 3, ultimo periodo, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 28, comma 2, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 28, comma 6, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- art. 48, comma 1, secondo periodo, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 80, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 81, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 82, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 69, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 103, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 9, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 10, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 10-bis, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 2, comma 108, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
- art. 75, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 83, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 116, Costituzione
- art. 3, statuto regione Sardegna
- art. 4, statuto regione Sardegna
- art. 5, statuto regione Sardegna
- art. 7, statuto regione Sardegna
- art. 8, statuto regione Sardegna
- art. 116, comma 1, Costituzione
- art. 48, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 49, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 51, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 54, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 63, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 65, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 9, decreto legislativo n. 9 del 2 gennaio 1997
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 114 del 23 gennaio 1965
- art. 43, statuto regione Sicilia
- art. 27, legge n. 42 del 5 maggio 2009
- art. 17, comma 1, lett. b), statuto regione Sicilia
- art. 37, statuto regione Sicilia
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- art. 5, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 2, comma 1, lett. a), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 2, comma 1, lett. b), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, comma 1, lett. f), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 12, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 48-bis, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 2, legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 50, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 4, legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 5, legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 6, legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 7, legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 8, comma 1, legge n. 690 del 26 novembre 1981
Massime
Massima n. 38360
Sono estinti i processi relativi alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Trentino Alto Adige e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento a numerosi parametri costituzionali e statutari - degli artt. 28, comma 3, e 48 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), che disciplinano il concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica, prevedendo la temporanea riserva all'Erario delle maggiori entrate derivanti dal suddetto decreto-legge, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea. La rinuncia ai ricorsi, accettata dalla controparte costituita, comporta, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. - Per la riunione dei ricorsi e per il loro esame congiunto, laddove contengano censure riferite a parametri e a motivi in parte coincidenti, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 144/2014, 44/2014, 28/2014 e 23/2014.
Massima n. 38361
È cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento a parametri costituzionali e statutari - degli artt. 28, commi 3, 7, 8, 9, 10 e 11- ter , e 48, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), che disciplinano il concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica, prevedendo la temporanea riserva all'Erario delle maggiori entrate derivanti dal suddetto decreto-legge, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea. La rinuncia al ricorso, a seguito di accordo stipulato con lo Stato in materia di finanza pubblica, comporta, in assenza di formale accettazione della controparte costituita, la cessazione della materia del contendere. - Sulla cessazione della materia del contendere, a seguito di rinuncia del ricorso non accettata, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 19/2015.
Massima n. 38362
È cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento a parametri costituzionali e statutari - degli artt. 28, comma 3, e 48, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), che disciplinano il concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica, prevedendo la temporanea riserva all'Erario delle maggiori entrate derivanti dal suddetto decreto-legge, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea. La rinuncia al ricorso, a seguito di accordo stipulato con lo Stato in materia di finanza pubblica, comporta, in assenza di formale accettazione della controparte costituita, la cessazione della materia del contendere. - Sulla cessazione della materia del contendere, a seguito di rinuncia del ricorso non accettata, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 19/2015.
Massima n. 38363
È inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione siciliana in riferimento all'art. 43 dello statuto siciliano - dell'intero testo degli artt. 28 e 48 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), che disciplinano il concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica, prevedendo la temporanea riserva all'Erario delle maggiori entrate derivanti dal suddetto decreto-legge, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea. La censura è generica perché rivolta indiscriminatamente contro l'intero contenuto normativo di entrambi gli articoli impugnati, i quali sono composti da una pluralità di proposizioni normative che solo in parte riguardano la Regione siciliana. - Nel senso che il ricorso in via principale deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, il cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce oggetto della questione e, inoltre, deve contenere un'argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria d'illegittimità costituzionale, giacchè l'esigenza di un'adeguata motivazione a supporto dell'impugnativa si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti rispetto a quelli incidentali, v., ex plurimis , la sentenza n. 259/2014.
Massima n. 38364
È inammissibile, per insufficiente motivazione e incompleta ricostruzione del quadro normativo, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 17, primo comma, lett. b ), 36 e 37 dello statuto siciliano - dell'art. 28, comma 3, ultimo periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), che disciplina la rideterminazione del Fondo sanitario nazionale. La ricorrente non considera che lo stesso art. 28, pur richiamando le Regioni speciali e le Province autonome ad un maggior concorso agli obiettivi nazionali di finanza pubblica, prevede, al comma 2, che anche a questi enti si applichi l'aumento dell'aliquota di base dell'addizionale IRPEF disposta dal comma 1; e l'impugnato periodo del censurato comma 3 si limita a presupporre la rideterminazione del Fondo sanitario nazionale di cui al comma 2, in funzione dell'incremento di entrate derivante dal comma 2. - Per l'affermazione che non è possibile considerare in modo atomistico singole disposizioni incidenti su entrate tributarie delle Regioni, senza valutare nel suo complesso la manovra fiscale entro la quale esse trovano collocazione, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 26/2014. - Per l'inammissibilità della questione per insufficienza della motivazione e per incompleta ricostruzione del quadro normativo, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 165/2014.
Massima n. 38365
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi 2 e 3, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2014, n. 214), impugnati dalle Regioni autonome Sicilia e Valle D'Aosta, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 17, primo comma, lett. b ), 36 e 37 dello statuto siciliano, 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 e al principio di leale collaborazione, e agli artt. 2, comma 1, lett. a ) e b ), 3, comma 1, lett. f ), 12, 48- bis e 50 dello statuto valdostano, agli artt. da 2 a 7 della legge n. 690 del 1981, al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost. e al principio di ragionevolezza. Le norme censurate disciplinano la partecipazione delle autonomie speciali alla finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2012, per un importo di euro 860 milioni annui, nonché di euro 60 milioni annui da parte dei Comuni ricadenti nel territorio di alcune autonomie speciali, in applicazione delle procedure di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, determinando, in via transitoria, la misura del contributo proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009 e l'accantonamento dell'importo medesimo a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. I principi fissati dallo Stato nell'esercizio della competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale, in quanto sono funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l'unità economica della Repubblica, in ossequio alla Costituzione e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Con riferimento alle Regioni a statuto speciale, deve essere intrapresa la via dell'accordo, espressione di un principio generale che governa i rapporti tra lo Stato e gli enti ad autonomia differenziata; in particolare, l'art. 27 della legge n. 42 del 2009 prevede che le autonomie speciali concorrono al patto di stabilità interno sulla base del principio dell'accordo, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti. Esso pone una riserva di competenza a favore delle norme di attuazione, così da configurarsi quale presidio procedurale della specialità finanziaria di tali enti; ciò nondimeno, specie in contesto di grave crisi economica, il legislatore può discostarsi dal modello consensualistico nella determinazione delle modalità del concorso delle autonomie speciali alle manovre di finanza pubblica, fermo restando il necessario rispetto della sovraordinata fonte statutaria. A tal fine, lo Stato ha stabilito la misura del contributo richiesto alle autonomie speciali, nonché ai Comuni ricompresi nel territorio di alcune di esse, nell'esercizio della competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica, disponendo solo in via transitoria che l'importo complessivo sia ripartito tra i vari enti proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuno di essi nel triennio 2007-2009 e che la somma così determinata sia accantonata a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Tale accantonamento costituisce il mezzo procedurale attraverso il quale le autonomie speciali assolvono tempestivamente agli obblighi di partecipazione al risanamento delle finanze pubbliche. La norma impugnata si configura, quindi, come misura transitoria, necessaria per assicurare il conseguimento effettivo degli obiettivi di coordinamento, nell'ambito della particolare contingenza nella quale si inserisce il decreto-legge impugnato; e garantisce la tempestività degli adempimenti nazionali rispetto alle cadenze temporali tipiche del sistema europeo di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, non potendosi ammettere che tale tempestività possa essere pregiudicata dalla necessità per lo Stato di attendere il completamento dell' iter di negoziazione con ciascun ente territoriale. - Per l'affermazione che il decreto-legge n. 201 del 2011 reca gli interventi correttivi necessari per garantire l'equilibrio della manovra di bilancio, v. la citata sentenza n. 6/2015. - Per l'affermazione che i principi fondamentali fissati dal legislatore statale nell'esercizio della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche alle autonomie speciali, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 46/2015, 54/2014, 30/2012, 229/2011, 120/2008, 169/2007, 82/2007, 417/2005, 353/2004 e 36/2004. - Sui vincoli di bilancio derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, che hanno portato all'approvazione della legge costituzionale n. 1 del 2012, v. le citate sentenze nn. 175/2014, 39/2014 e 60/2013. - Nel senso che gli obiettivi programmatici del patto di stabilità e crescita si applicano anche alle autonomie speciali, v. la citata sentenza n. 284/2009. - Per l'affermazione che la tempestività degli adempimenti nazionali rispetto alle cadenze temporali tipiche del sistema europeo di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri non può essere messa in pericolo dalla necessità, per lo Stato, di attendere di aver completato l' iter di negoziazione con ciascun ente territoriale, v. la citata sentenza n. 19/2015. - Per la derogabilità dell'accordo nei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali da parte del legislatore statale, v. le citate sentenze nn. 46/2015, 23/2014 e 193/2013. - Sull'art. 27 della legge n. 42 del 2009, v. le citate sentenze nn. 23/2014, 241/2012 e 71/2012. - Sul principio di leale collaborazione, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 19/2015.
Massima n. 38366
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 17, primo comma, lett. b ) e 36 dello statuto siciliano e 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 - dell'art. 28, comma 6, del d.l. 6 dicembre 2011 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), il quale prevede che le somme spettanti alla Regione siciliana a titolo di Fondo sanitario nazionale, per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, siano accantonate e che l'erogazione sia subordinata alla verifica positiva degli adempimenti regionali ai sensi della legislazione vigente. In realtà, tale accantonamento non è introdotto dalla disposizione censurata, la quale si limita, invece, a regolare un solo aspetto del suddetto accantonamento, fissando per esso una durata massima non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, esplicitando così la natura temporanea della misura già prevista dalla legislazione vigente. Invero, la suddetta norma non accresce, bensì contiene l'incidenza nei confronti della Regione del già previsto accantonamento, al quale, peraltro, va riconosciuta valenza di sanzione rispetto all'eventuale trasgressione di obblighi imposti dalla legislazione dello Stato, al fine di garantire la tenuta della finanza pubblica allargata, con conseguente riduzione dei margini di autonomia finanziaria ed organizzativa della Regione. - Sulla riduzione dei margini di autonomia finanziaria e organizzativa della Regione in caso di trasgressione di obblighi volti a garantire la tenuta della finanza pubblica allargata, v. la citata sentenza n. 46/2015.
Massima n. 38367
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione siciliana in riferimento al principio di leale collaborazione - dell'art. 28, commi 7, 8, 9 e 10, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), che disciplinano la riduzione del finanziamento dello Stato ai Comuni e alle Province, ricompresi nel territorio, fra le altre, della Regione siciliana, per gli anni 2012 e successivi. Allo Stato spetta la facoltà di determinare l'entità dei trasferimenti erariali e dei fondi che alimentano la finanza comunale e provinciale ed eventualmente anche di ridurli, con il vincolo di assicurare a tutti gli enti territoriali, compresi quelli con minore capacità fiscale per abitante, risorse sufficienti a finanziare integralmente le funzioni loro attribuite (art. 119, quarto comma, Cost). La ricorrente non fornisce alcun elemento che dimostri che la riduzione dei finanziamenti, operata in via unilaterale dallo Stato, sia di entità tale da rendere impossibile lo svolgimento delle sue funzioni, anche alla luce delle condizioni economiche della Regione e dei suoi enti locali. - Per l'affermazione che, per il finanziamento delle normali funzioni di Regioni ed enti locali, lo Stato può erogare fondi senza vincoli specifici di destinazione, in particolare tramite il fondo perequativo di cui all'art. 119, terzo comma, Cost., v., ex plurimis , la citata sentenza n. 370/2003. - Sulla necessaria corrispondenza tra bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte, v, ex plurimis , le citate sentenze nn. 145/2008 e 29/2004.
Massima n. 38368
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 5 e 120 Cost., nonché 48- bis dello statuto valdostano, e 8, comma 1, della legge n. 690 del 1981, l'art. 48 comma 1, secondo periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalità di individuazione e di riserva (c.d. clausola di finalizzazione) delle maggiori entrate erariali derivanti dal suddetto decreto-legge, sia emanato d'intesa con il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta per quanto riguarda le maggiori entrate percepite nel relativo territorio. La norma impugnata non contiene, infatti, alcuna previsione in merito all'intesa con il Presidente della Regione autonoma, espressamente richiesta dalla legge n. 690 del 1981 che è modificabile solo con il procedimento prescritto per l'approvazione dei decreti legislativi di attuazione statutaria. D'altra parte, neppure in sede attuativa si è verificata tale intesa. Pertanto, ferma restando la spettanza sostanziale del maggior gettito allo Stato, il vizio consiste nella mancata previsione di un'intesa con il Presidente della Giunta regionale in merito al provvedimento tecnico con il quale si quantifica l'esatto ammontare di tale gettito, relativamente a quanto percepito nel territorio della Regione autonoma. - Sulla necessaria intesa, prescritta dalla legge n. 690 del 1981, v. la citata sentenza n. 133/2010. - Sulla differenza tra onere di informazione da parte dello Stato, finalizzato a ricercare la cooperazione delle Regioni, e l'intesa vera e propria, v. le citate sentenze nn. 116/1994 e 337/1989. - Per l'affermazione che la normativa di attuazione dello statuto valdostano prescrive l'intesa con il Presidente della Regione ai fini dell'adozione della determinazione ministeriale per la quantificazione delle maggiori entrate, riservate allo Stato, rientranti nel territorio della Regione autonoma, v. la citata sentenza n. 65/2015.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 48, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalità di individuazione delle maggiori entrate erariali derivanti dal d.l. n. 201 del 2011, sia emanato d'intesa con il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per quanto riguarda le maggiori entrate percepite nel territorio della stessa Regione autonoma;
2) dichiara estinti, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e nei limiti di cui sopra, i processi relativamente alle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (reg. ric. n. 33 del 2012), dalla Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n. 34 del 2012) e dalla Provincia autonoma di Bolzano (reg. ric. n. 40 del 2012);
3) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 28, commi 3, 7, 8, 9, 10 e 11-ter, e 48 del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Sardegna (reg. ric. n. 47 del 2012);
4) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 28, comma 3, e 48 del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 50 del 2012);
5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'intero testo degli artt. 28 e 48 del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, promossa dalla Regione siciliana (reg. ric. n. 39 del 2012);
6) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 3, ultimo periodo, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, promossa dalla Regione siciliana (reg. ric. n. 39 del 2012);
7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi 2 e 3, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, promossa, in riferimento agli artt. 17, primo comma, lettera b), 36 e 37 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) e all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) e del principio di leale collaborazione, dalla Regione siciliana (reg. ric. n. 39 del 2012);
8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, promossa, in riferimento agli artt. 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettera f), 12, 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), agli artt. da 2 a 7 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 della Costituzione, nonché al principio di ragionevolezza, di cui all'art. 3 Cost., dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (reg. ric. n. 38 del 2012);
9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 6, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, promossa, in riferimento agli artt. 17, primo comma, lettera b), e 36 del r.d.lgs. n. 455 del 1946 e all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, dalla Regione siciliana (reg. ric. n. 39 del 2012);
10) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi 7, 8, 9 e 10, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione siciliana (reg. ric. n. 39 del 2012).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 2015.
F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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