Corte costituzionale

Sentenza n. 70/2015

Corte cost., sent. 30 aprile 2015, n. 70

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
70/2015
Data di deposito
30 aprile 2015
Data di decisione
10 marzo 2015
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:70

Norme oggetto del giudizio

  • art. 24, comma 25, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • legge n. 214 del 22 dicembre 2011

Parametri

Massime

Massima n. 38329

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), concernente la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, è inammissibile l'intervento di T.G., che non è parte del procedimento principale né risulta essere titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. - Sulla riunione dei giudizi al fine di un'unica pronuncia, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 16/2015 e la citata ordinanza n. 164/2014. -Sui soggetti legittimati ad intervenire nel giudizio di costituzionalità, v. la citata sentenza n. 216/2014. - Per l'affermazione che non è ammissibile l'intervento nel giudizio di legittimità costituzionale del soggetto che sia parte in un giudizio diverso da quello oggetto dell'ordinanza di rimessione, nel quale sia stata sollevata analoga questione di legittimità costituzionale, v. la citata ordinanza n. 150/2012.

Massima n. 38330

È inammissibile, per erronea evocazione dei parametri interposti, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e alla CEDU, dell'art. 24, comma 25, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), riguardante la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici. Il giudice rimettente si limita a richiamare l'art. 117, primo comma, Cost., per violazione della CEDU "come interpretata dalla Corte di Strasburgo", senza addurre alcun elemento a sostegno di tale asserito vulnus, in particolare con riferimento alle modalità di incidenza della norma oggetto di impugnazione sul parametro costituzionale evocato. Inoltre, il richiamo alla CEDU si rivela, nella sostanza, erroneo, atteso che esso risulta affiancato dal riferimento a disposizioni normative riconducibili alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che ha, ai sensi dell'art. 6, comma 1, TUE, come modificato dal Trattato di Lisbona, lo stesso valore giuridico dei trattati. - Per l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale qualora il giudice non fornisca una motivazione adeguata sulla non manifesta infondatezza della stessa, limitandosi ad evocarne i parametri costituzionali, senza argomentare in modo sufficiente in ordine alla loro violazione, v., ex plurimis , la citata ordinanza n. 36/2015. - Per l'inammissibilità della questione nel caso di mancata esplicitazione delle ragioni di conflitto tra la norma censurata e i parametri costituzionali evocati, v. la citata ordinanza n. 158/2011.

Massima n. 38331

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre, n. 214), impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 23 e 53 Cost., in quanto limita, per gli anni 2012 e 2013, la rivalutazione monetaria dei trattamenti pensionistici nella misura del 100 per cento, esclusivamente alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Il censurato azzeramento della perequazione automatica sfugge ai canoni della prestazione patrimoniale di natura tributaria così come definiti dalla giurisprudenza costituzionale, dato che esso non dà luogo ad una prestazione patrimoniale imposta, realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio, destinato a reperire risorse per l'erario. La norma de qua , disponendo per un biennio il blocco del meccanismo di rivalutazione esclusivamente di taluni trattamenti pensionistici, non riveste natura tributaria, in quanto non prevede una decurtazione o un prelievo a carico del titolare di un trattamento pensionistico. In particolare, in assenza di una decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, viene meno in radice il presupposto per affermare la natura tributaria della disposizione. Inoltre, viene a mancare il requisito che consente l'acquisizione delle risorse al bilancio dello Stato e, poiché la disposizione stessa non fornisce, neppure in via indiretta, una copertura a pubbliche spese, ma determina esclusivamente un risparmio di spesa. - Per l'affermazione che la Costituzione non impone affatto una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria, ma esige un indefettibile raccordo con la capacità contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, come svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza, v. le citate sentenze nn. 10/2015, 116/2013 e 223/2012 e la citata ordinanza n. 341/2000. -Sugli elementi indefettibili della fattispecie tributaria, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 219/2014 e 154/2014. - Sulla nozione di tributo quale prelievo coattivo finalizzato al concorso alle pubbliche spese, posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva, che esprime l'idoneità di ciascun soggetto all'obbligazione tributaria, v. le citate sentenze nn. 102/2008, 91/1972, 97/1968, 89/1966, 16/1965 e 45/1965.

Massima n. 38332

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., l'art. 24, comma 25, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), nella parte in cui prevede che, in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, ai sensi dell'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, nella misura del 100 per cento, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, con la conseguenza di escludere le pensioni di importo superiore (1.217,00 euro netti) da ogni rivalutazione. La perequazione automatica dei trattamenti pensionistici è uno strumento di natura tecnica, volto a garantire nel tempo il rispetto del principio di sufficienza della retribuzione e del criterio di adeguatezza. Per le sue caratteristiche di neutralità e obiettività e per la sua strumentalità rispetto all'attuazione dei suddetti principi costituzionali, la tecnica della perequazione, si impone, senza che se ne possano predefinirne le modalità, sulle scelte discrezionali del legislatore, cui spetta intervenire per determinare in concreto il quantum di tutela di volta in volta necessario. La disposizione censurata, asserendo il meccanismo perequativo per un'ampia platea di pensionati, si discosta dalla legislazione di riferimento ad essa anteriore e successiva, sia per la durata ultra annuale della misura sia per il coinvolgimento di trattamenti previdenziali di importo non particolarmente elevato. In tal modo, il legislatore ha valicato i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, perché si è limitato a richiamare genericamente la "contingente situazione finanziaria", senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi. L'interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto ad una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio. Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, quali la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.), e l'adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.), da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e, al contempo, attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost. - Per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di analoga norma in materia di azzeramento della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici medio-alti, superiori a cinque volte il trattamento minimo, v. la citata ordinanza n. 256/2001. - Per la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale di analoga norma che prevede l'azzeramento, per il solo anno 2008, dei trattamenti pensionistici di importo elevato, superiore ad otto volte il trattamento minimo INPS, v. la citata sentenza n. 316/2010, ove è evidenziata la discrezionalità del legislatore in materia, sia pure nel rispetto del principio costituzionale di proporzionalità e di adeguatezza delle pensioni. - Sull'applicabilità del principio di sufficienza della retribuzione di cui all'art. 36 Cost. ai trattamenti di quiescenza, intesi quale retribuzione differita, v. le citate sentenze nn. 208/2014 e 116/2013. - Nel senso che, nell'applicazione del criterio di proporzionalità e di adeguatezza dei trattamenti di quiescenza, è inibita al legislatore l'adozione di misure disomogenee e irragionevoli, v. le citate sentenze nn. 208/2014 e 316/2010. - Per una lettura sistematica degli artt. 36 e 38 Cost., con la finalità di offrire una particolare protezione per il lavoratore, v. la citata sentenza n. 26/1980. - Nel senso che la proporzionalità e l'adeguatezza non devono sussistere solo al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo, in considerazione dei mutamenti del potere d'acquisto della moneta, senza l'automatica coincidenza tra il livello delle pensioni e l'ultima retribuzione, essendo riservata al legislatore la possibilità di attuare, in va graduata, tali termini, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 316/2010, 106/1996, 173/1986, 26/1980, 46/1979, 176/1975 e la citata ordinanza n. 383/2004. - Sull'esigenza di assicurare un costante adeguamento del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo, ai sensi dell'art. 36 Cost., v. le citate sentenze nn. 30/2004 e 501/1988. - Per l'affermazione che il legislatore, sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali, deve dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico, alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona, fermo il limite della ragionevolezza, v. le citate sentenze nn. 316/2010 e 226/1993. - Per l'affermazione che la disciplina della previdenza complementare, benché non incida in via diretta ed immediata sulla spesa pubblica, non risulta del tutto indifferente per quest'ultima, poiché contribuisce alla tenuta complessiva del sistema delle assicurazioni sociali, v. la sentenza n. 393/2000. - Nel senso che non è ammissibile un intervento legislativo peggiorativo, in misura notevole e in maniera definitiva, del trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente maturate dai lavoratori per il tempo successivo necessario alla cessazione della propria attività, v. la citata sentenza n. 349/1985. - Sul nesso inscindibile tra l'art. 36, primo comma, e l'art. 38, secondo comma, Cost., v. le citate sentenze nn. 208/2014 e 441/1993. - Nel senso che il legislatore è chiamato ad operare il bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro della politica economica generale e delle concrete disponibilità finanziarie, con il vincolo di scopo di consentire una ragionevole corrispondenza tra dinamica delle pensioni e dinamica delle retribuzioni, v. la citata sentenza n. 226/1993. - Per l'affermazione che l'art. 17 della legge n. 196 del 2009 costituisce una "puntualizzazione tecnica" dell'art. 81 Cost., v. la citata sentenza n. 26/2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile l'intervento di T.G.;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento»;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 23 e 53, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna e dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con le ordinanze indicate in epigrafe;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze