Corte costituzionale

Sentenza n. 235/2015

Corte cost., sent. 19 novembre 2015, n. 235

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
235/2015
Data di deposito
19 novembre 2015
Data di decisione
6 ottobre 2015
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:235

Parametri

Massime

Massima n. 38607

È inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Emilia-Romagna in relazione agli atti di contestazione di responsabilità e invito a dedurre del 5 giugno 2014 e date successive, adottati dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna nei confronti dei capigruppo e di alcuni consiglieri regionali, a seguito dell'attività di controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari della Regione Emilia-Romagna per l'anno 2012. Tali atti, infatti, risultano essere sprovvisti di idoneità lesiva in quanto sono volti all'acquisizione di ulteriori elementi, se del caso anche di carattere esimente, in vista delle conclusive determinazioni che non necessariamente dovranno essere nel senso dell'inizio dell'azione di responsabilità. L'assenza di ogni univocità circa l'ulteriore seguito dell'iniziativa assunta dal Procuratore regionale non consente, perciò, di scorgere nei menzionati atti quella lesività che il ricorso ritiene, invece, di individuare. Sull'inammissibilità del ricorso per inidoneità degli atti oggetto di conflitto a realizzare la lamentata lesione, v. la citata sentenza n. 163/1997.

Massima n. 38608

È inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Emilia-Romagna in relazione ai tredici atti di citazione, del 3 dicembre 2014 e date successive, adottati dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna nei confronti dei capigruppo e di alcuni consiglieri regionali per i fatti oggetto degli inviti a dedurre del 5 giugno 2014 e date successive. La doglianza della Regione ricorrente - basata su un'asserita indebita valutazione del merito delle scelte di spesa dei gruppi consiliari - risulta essere generica e circostanziata esclusivamente con riferimento a due addebiti. Non avendo sviluppato la tesi con l'esame delle spese di cui la Procura contabile avrebbe valutato il merito, la censura risulta apodittica e priva di concretezza. Sull'inammissibilità delle censure in quanto apodittiche e prive di concretezza, v. le citate sentenze nn. 263/2014, 122/2013, 77/2013, 46/2013, 246/2012, 200/2010 e 105/2009.

Massima n. 38609

Non spettava allo Stato, e per esso al Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Emilia-Romagna, inviare alla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna la nota n. 3660 del 10 luglio 2013 - di trasmissione della deliberazione n. 249 del 2013 contenente l'accertamento dell'irregolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari della Regione Emilia-Romagna per l'anno 2012 - con conseguente annullamento della stessa. La segnalazione alla Procura contabile, infatti, trae origine da un'attività di controllo illegittima ex tunc in quanto travolta dalla successiva sentenza n. 130 del 2014 della Corte costituzionale con la quale sono state annullate la menzionata deliberazione n. 249 del 2013 e la presupposta deliberazione istruttoria n. 234 del 2013, sulla base della considerazione che la relativa attività di controllo avrebbe potuto essere intrapresa dalla Corte dei conti solo a partire dall'anno 2013. La nota di trasmissione, quindi, in quanto funzionalmente collegata in maniera indissolubile alla deliberazione di controllo, non può che essere annullata a seguito dell'annullamento di quest'ultima. Sulla legittimità del raccordo tra le funzioni della Corte dei conti di controllo sulla gestione e giurisdizionale, v. la citata sentenza n. 29/1995. Sulla necessità di rispettare il principio del contraddittorio, anche per le notizie o i dati acquisiti dalla magistratura contabile nell'esercizio di qualsivoglia funzione di controllo, ivi compresa quella sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali, v. la citata sentenza n. 263/2014. Sull'annullamento della deliberazione n. 249 del 2013, di accertamento dell'irregolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari della Regione Emilia-Romagna per l'anno 2012, e della presupposta deliberazione istruttoria n. 234 del 2013, sulla base della considerazione che la relativa attività di controllo avrebbe potuto essere intrapresa dalla Corte dei conti solo a partire dall'anno 2013, v. la citata sentenza n. 130/2014.

Massima n. 38610

Spettava alla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna adottare i tredici atti di citazione del 3 dicembre 2014 e date successive, emessi nei confronti dei capigruppo e di alcuni consiglieri regionali per i fatti di cui alla deliberazione n. 249 del 2013 della sezione regionale di controllo della stessa Corte dei conti. L'attività d'indagine della Procura regionale e le sue determinazioni finali, infatti, non possono ritenersi una mera derivazione della menzionata deliberazione n. 249 - di accertamento dell'irregolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari della Regione Emilia-Romagna per l'anno 2012 - annullata con sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2014 sulla base della considerazione che la relativa attività di controllo avrebbe potuto essere intrapresa dalla Corte dei conti solo a partire dall'anno 2013. Gli atti di citazione, piuttosto, si fondano sulla documentazione contabile autonomamente acquisita presso la sezione regionale di controllo con la nota del 13 novembre 2013, legittimamente ottenuta dalla Procura contabile nel rispetto della procedura prevista dall'art. 5, comma 1, del d.l. n. 453 del 1993.

Massima n. 38611

Spettava alla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna adottare i tredici atti di citazione del 3 dicembre 2014 e date successive, emessi nei confronti dei capigruppo e di alcuni consiglieri regionali, in quanto emanati nell'ambito di un giudizio di responsabilità amministrativa e contabile diverso e distinto da quello contenuto nella deliberazione n. 249 del 2013 della sezione regionale di controllo - contenente l'accertamento dell'irregolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari della Regione Emilia-Romagna per l'anno 2012 - annullata con sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2014 sulla base della considerazione che la relativa attività di controllo avrebbe potuto essere intrapresa dalla Corte dei conti solo a partire dall'anno 2013. Non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 122, quarto comma, Cost., che garantisce l'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai consiglieri regionali nell'esercizio delle funzioni. Infatti, in ordine alla gestione delle somme erogate a titolo di contributi pubblici ai gruppi consiliari, i capigruppo dei Consigli regionali e tutti i consiglieri regionali, anche se sottratti alla giurisdizione di conto, restano assoggettati alla responsabilità amministrativa e contabile (oltre che penale, ricorrendone i presupposti). Tale conclusione non muta in ragione dell'intervenuta approvazione dei rendiconti da parte del comitato tecnico (quand'anche composto da consiglieri regionali) o dall'ufficio di presidenza, poiché il voto dato in tali sedi rappresenta una ratifica formale di spese già effettuate dai gruppi e non già un atto deliberativo che ne costituisce ex ante il titolo giustificativo. Opinare diversamente condurrebbe al risultato abnorme di delineare un'area di totale irresponsabilità civile, contabile e penale in favore dei consiglieri regionali, considerato che il rendiconto generale riguarda ogni attività dell'ente regionale. Sull'affermazione in base alla quale i capigruppo dei Consigli regionali, anche se sottratti alla giurisdizione di conto, restano assoggettati alla responsabilità amministrativa e contabile (oltre che penale, ricorrendone i presupposti), v. la citata sentenza n. 107/2015. Sulla guarentigia dell'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai consiglieri regionali nell'esercizio delle funzioni ex art. 122, quarto comma, Cost., che deroga alla regola generale della giurisdizione e non mira ad assicurare loro una posizione di privilegio, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 332/2011, 200/2008, 235/2007, 195/2007, 392/1999, 391/1999, 289/1997 e 69/1985. Sull'esclusione dalla prerogativa d'insindacabilità di cui all'art. 122, quarto comma, Cost. dell'attività materiale di gestione delle risorse finanziarie, che resta assoggettata alla ordinaria giurisdizione di responsabilità civile, penale e contabile, v. la citata sentenza n. 292/2001.

Massima n. 38612

Non spettava allo Stato, e per esso alla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna, adottare la nota n. 5190 del 9 luglio 2014, indirizzata al Presidente del Consiglio regionale, di invito al recupero amministrativo di somme spese irregolarmente, con conseguente annullamento della medesima nota. La richiesta di svolgimento di un'attività di recupero amministrativo, in danno di soggetti terzi, di somme spese irregolarmente, senza che peraltro sia intervenuta alcuna pronuncia giurisdizionale che abbia accertato effettivamente tale irregolarità, esula dalle facoltà della magistratura inquirente e per ciò solo incide sull'autonomia organizzativa della Regione. Sull'annullamento di una nota del Procuratore contabile fondata sull'art. 74 del regio decreto n. 1214 del 1934, con la quale era stato richiesto all'amministrazione «l'attuale residenza» dei responsabili di documenti istruttori e degli autori di alcune deliberazioni, v. la citata sentenza n. 100/1995.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibili il secondo e il terzo motivo del ricorso iscritto al n. 8 del registro conflitti tra enti 2014, promosso dalla Regione Emilia-Romagna in relazione agli atti di contestazione di responsabilità e invito a dedurre del 5 giugno 2014 e date successive, adottati dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna;

2) dichiara inammissibile il terzo motivo del ricorso iscritto al n. 1 del registro conflitti tra enti 2015, promosso dalla Regione Emilia-Romagna in relazione ai tredici atti di citazione, del 3 dicembre 2014 e date successive, adottati dalla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna;

3) dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Emilia-Romagna, inviare alla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna la nota n. 3660 del 10 luglio 2013, di trasmissione della deliberazione n. 249 del 2013;

4) annulla, per l'effetto, la nota di trasmissione indicata al punto che precede;

5) dichiara che non spettava allo Stato, e per esso alla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna, adottare la nota n. 5190 del 9 luglio 2014, indirizzata al Presidente del Consiglio regionale, di invito al recupero di somme;

6) annulla, per l'effetto, la nota indicata al punto che precede;

7) respinge per il resto il ricorso, dichiarando che spettava alla Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna adottare i tredici atti di citazione del 3 dicembre 2014 e date successive.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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