Corte costituzionale

Sentenza n. 189/2015

Corte cost., sent. 24 luglio 2015, n. 189

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
189/2015
Data di deposito
24 luglio 2015
Data di decisione
9 giugno 2015
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:189

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, comma 9, decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013
  • legge n. 98 del 9 agosto 2013
  • art. 41, comma 4, decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013
  • art. 56-bis, comma 11, decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013

Parametri

Massime

Massima n. 38543

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 97 Cost. - dell'art. 18, comma 9, del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, il quale stabilisce che i criteri per l'accesso dei Comuni all'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione del primo Programma «6000 Campanili», concernente una serie di interventi infrastrutturali su edifici pubblici, sono definiti con apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da approvare con decreto del Ministro suddetto. La ricorrente infatti non ha fornito alcuna motivazione su come la pretesa lesione del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione possa assumere una ridondanza tale da incidere sul riparto di competenze tra Stato e Regioni. Sulla necessità che i parametri diversi da quelli contenuti nel Titolo V della Costituzione abbiano un effetto di ridondanza - ponendosi come lesivi del riparto di competenze - perché possano essere invocati dalle Regioni nei giudizi in via di azione, v. le citate sentenze nn. 36/2014, 237/2009, 289/2008.

Massima n. 38544

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 5, 117, 118, 119 e 120 Cost. - dell'art. 18, comma 9, del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, la quale stabilisce che i criteri per l'accesso dei Comuni all'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione del primo Programma «6000 Campanili», concernente una serie di interventi infrastrutturali su edifici pubblici, sono definiti con apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da approvare con decreto del Ministro suddetto. La previsione realizza uno dei casi di interventi speciali, di cui all'art. 119, quinto comma, Cost., che si caratterizzano per essere aggiuntivi rispetto al finanziamento ordinario alle Regioni, e sono connotati da scopi di perequazione e garanzia, e per questo sono diretti solo a favore di determinati enti territoriali. Pertanto, ove si verifichino, come nella specie, tutte le condizioni indicate, gli interventi sono giustificati, e non rientrano né nella materia del governo del territorio, né in un'ipotesi di attrazione in sussidiarietà allo Stato di una competenza amministrativa regionale. Sui requisiti di legittimità degli interventi speciali di cui all'art. 119, quinto comma, Cost., v. le citate sentenze 79/2014, 273/2013, 254/2013, 46/2013, 176/2012 e 71/2012. Sulla legittimità di una procedura di assegnazione di risorse agli Enti locali che preveda, nella fase istruttoria, la partecipazione dei Comuni, senza che perciò si realizzi una lesione delle attribuzioni regionali, v. le citate sentenze nn. 337/2001 e 232/2009.

Massima n. 38545

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, commi terzo e quarto, Cost., l' art. 41, comma 4, d.l. 21 giugno 2013, n. 69 che, novellando l'art. 3, comma 1, lett. e.5) del T. U. in materia edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), include, tra gli interventi di nuova costruzione per i quali è richiesto il permesso di costruire, i «manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee», «ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti». La previsione legislativa impugnata si inserisce nell'ambito della disciplina urbanistico-edilizia, la quale rientra nella materia del governo del territorio, affidata alla competenza ripartita tra Stato e Regioni. Pertanto, laddove la norma estende l'ambito oggettivo degli interventi di nuova costruzione, per i quali si richiede il permesso di costruire, a una serie di manufatti leggeri puntualmente indicati, si pone per l'eccessivo suo dettaglio in contrasto con le competenze regionali,ledendo altresì la connessa competenza residuale in materia di turismo. Sui requisiti richiesti perché una struttura mobile a carattere non precario determini una trasformazione permanente del territorio che richiede un titolo abilitativo, v. la citata sentenza n. 278/2010. Sui rapporti tra normativa statale di principio e normativa regionale di dettaglio nelle materie costituzionali a competenza ripartita, v. le citate sentenze nn. 278/2010, 16/2010, 340/2009, 401/2007.

Massima n. 38546

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, comma terzo e 119 Cost., l'art. 56- bis , comma 11, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, che impone un vincolo di destinazione, a favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, su una quota (il 10%) delle risorse derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile delle Regioni. Se, in generale, l'eccezionale emergenza finanziaria in corso pone come obiettivo di interesse collettivo quello della riduzione del debito, il quale richiede uno sforzo collaborativo anche alle Regioni, gli interventi statali a ciò finalizzati - da considerarsi espressione dei principi nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - non possono tuttavia tradursi in un'indebita ingerenza nelle attribuzioni regionali. In particolare, la previsione impugnata, sottraendo alle Regioni il potere di utilizzare i propri mezzi finanziari, funzionale allo svolgimento dei compiti istituzionali loro assegnati, si traduce in un'appropriazione indebita di risorse loro appartenenti, perché realizzate attraverso la dismissione di beni di proprietà. La previsione realizza dunque un vincolo generale ed esclusivo, che non rispetta le condizioni richieste per essere qualificata come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. Tali condizioni consistono nel porre un limite transitorio della spese corrente, finalizzato cioè a un riequilibrio della medesima; e nel non prevedere la realizzazione di tale obiettivo in modo esaustivo, con riferimento a strumenti e modalità di attuazione. (Devono quindi ritenersi assorbiti gli altri motivi di censura, prospettati con riferimento all'art. 42 Cost.) Sulla competenza statale, stante la crisi economica e finanziaria in corso, a dettare forme di collaborazione delle Regioni volte alla riduzione del debito pubblico, purché proporzionate al fine perseguito, in quanto espressione del coordinamento della finanza pubblica, v. la citata sentenza n. 63/2013. Sulle condizioni perché le norme statali che fissano limiti alle spese regionali possano essere considerate come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, v. le citate sentenze nn. 237/2009, 139/2009, 289/2008 e 120/2008

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 56-bis, comma 11, del d.l. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge n. 98 del 2013;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 9, del d.l. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge n. 98 del 2013, promossa, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 18, comma 9, del d.l. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 98 del 2013, promossa, in riferimento agli artt. 5, 117, 118, 119 e 120 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2014.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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