Corte costituzionale

Sentenza n. 155/2015

Corte cost., sent. 15 luglio 2015, n. 155

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
155/2015
Data di deposito
15 luglio 2015
Data di decisione
12 maggio 2015
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:155

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 14, lett. a), decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • legge n. 214 del 22 dicembre 2011
  • art. 13, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 14, comma 13, bis, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • art. 1, comma 380, legge n. 228 del 24 dicembre 2012
  • art. 1, comma 383, legge n. 228 del 24 dicembre 2012
  • art. 1, comma 387, legge n. 228 del 24 dicembre 2012

Parametri

Massime

Massima n. 38490

È cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 14, lett. a) , del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, impugnato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia - per violazione degli artt. 3 e 119, primo, secondo e quarto comma, Cost. e 48 e 49 del proprio Statuto - in quanto, abrogando la previsione del rimborso ai comuni del minor gettito derivante dall'esclusione dell'ICI sull'abitazione principale, avrebbe concorso a ridurre ulteriormente le risorse destinate al finanziamento delle funzioni comunali, con pregiudizio dell'autonomia finanziaria regionale ed in contrasto con il principio di neutralità e con quello consensualistico. La successiva reintroduzione di tali rimborsi per le autonomie speciali, operata dal d.l. n. 16 del 2012 è, infatti, pienamente satisfattiva delle pretese della Regione ricorrente, come riconosciuto dalla stessa. Per l'affermazione che il riconoscimento del venire meno della materia del contendere ad opera della stessa parte, titolare dell'interesse ad impugnare la norma in sede di giudizio in via d'azione, è sufficiente a determinare tale esito processuale in ordine alla questione proposta, v. la citata sentenza n. 144/2014.

Massima n. 38491

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14, comma 13- bis , del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 e dell'art. 1, commi 380, 383, 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, censurati - in relazione a plurime disposizioni della Costituzione e dei rispettivi Statuti speciali - dalle Regioni Valle d'Aosta, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, nella parte in cui, nel disciplinare l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), sottraggono una parte delle competenze tributarie spettanti per Statuto alle Regioni ricorrenti senza correlate misure riequilibratrici. Le norme censurate - che producono un risultato incidente sul nucleo del sistema della fiscalità locale in ragione della sommatoria dei loro effetti e dell'impatto finanziario che realizzano - si discostano effettivamente dai criteri procedimentali e sostanziali per una proporzionata modificazione dell'assetto delle relazioni finanziarie dettati dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 e dall'art. 14 del d. lgs. n. 23 del 2011, i quali, seppur non aventi rango costituzionale, realizzano un bilanciamento dei principi di tutela dell'autonomia finanziaria degli enti a Statuto speciale e l'equilibrio finanziario. Le questioni proposte sono tuttavia inammissibili, perché le disposizioni finanziarie contenute negli Statuti speciali non specificano criteri utili per una pronuncia a rime obbligate; il controllo di costituzionalità potrebbe pertanto riguardare esclusivamente il procedimento legislativo seguito ma non le modalità con cui sarebbe stato necessario bilanciare i dialettici interessi coinvolti nella materia in esame. La Corte non può svolgere un ruolo di supplenza nei confronti del legislatore, in assenza di un procedimento di riequilibrio in grado di assicurare la proporzione tra risorse fiscali attribuite e funzioni effettivamente esercitate e il raggiungimento degli altri obiettivi fissati dalla riforma fiscale, anche per gli effetti che un eventuale intervento caducatorio produrrebbe sulla finanza pubblica allargata. Le scelte del legislatore statale - non rispettose del metodo pattizio sotto il profilo procedurale e sostanziale - hanno prodotto una situazione che può pregiudicare l'assetto economico-finanziario delle autonomie speciali; è pertanto necessario che le parti, e lo Stato in particolare, diano tempestiva soluzione ai menzionati problemi attraverso un comportamento ispirato al principio di leale collaborazione. In tema di principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nel giudizio in via di azione, v. la citata sentenza n. 77/2015. In tema di concorso delle autonomie speciali al patto di stabilità, v. la citata sentenza n. 19/2015. In tema di riserva alla Stato del maggior gettito derivante da episodici interventi normativi operati su tributi erariali oggetto di compartecipazione, v. la citata sentenza n. 241/2012. Per l'affermazione che l'art. 27 della legge n. 42 del 2009 dispone una riserva di competenza alle norme di attuazione degli statuti speciali per la modifica della disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata, v. la citata sentenza n. 71/2012. Per l'affermazione che l'art. 27 della legge n. 42 del 2009 si configura quale autentico presidio procedurale della specialità finanziaria degli enti ad autonomia differenziata, v. la citata sentenza n. 241/2012. Per l'affermazione che l'art. 27 della legge n. 42 del 2009 prevede una permanente interlocuzione tra lo Stato e le autonomie speciali per quanto attiene ai profili perequativi e finanziari del federalismo fiscale, v. la citata sentenza n. 201/2010. Per l'affermazione che gli Statuti non assicurano alle autonomie speciali una garanzia quantitativa di entrate, v. la citata sentenza n. 97/2013. Per l'affermazione che possono aversi, senza violazione costituzionale, riduzioni di risorse per la Regione, purché non tali da rendere impossibile lo svolgimento delle sue funzioni, v. le citate sentenze nn. 241/2012 e 138/1999. Per l'affermazione che solo il metodo paritetico determina i contenuti storico-concreti dell'autonomia regionale, v. la citata sentenza n. 213/1998. Per l'affermazione che il legislatore deve provvedere tempestivamente al fine di rispettare il vincolo costituzionale dell'equilibrio di bilancio, anche in senso dinamico, v. le citate sentenze nn. 10/2015, 40/2014, 266/2013, 250/2013, 213/2008, 384/1991 e 1/1996. In tema di accordi tra lo Stato e le Regioni per quanto concerne le relazioni finanziarie, v. la citata sentenza n. 19/2015. Per l'affermazione della priorità di valutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario, v. la citata sentenza n. 23/2013. In tema di ingiustificato sacrificio della sfera di competenza costituzionalmente attribuita alle Regioni in materia finanziaria, v. le citate sentenze nn. 39/2013 e 179/2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

1) dichiara cessata la materia del contendere sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 14, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 11 e 17, quarto periodo, e 14, comma 13-bis, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14 del d.l. n. 201 del 2011, promosse dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 14, comma 13-bis, del d.l. n. 201 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 11 e 17, terzo, quarto e quinto periodo, e l'art. 14, comma 13-bis, del d.l. n. 201 del 2011, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 380, lettera h), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2013), promossa dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con il ricorso indicato in epigrafe;

7) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 380, lettere b), f), h) ed i), e 383, della legge n. 228 del 2012, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe;

8) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 380 e 387, della legge n. 228 del 2012, promosse dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze