Corte costituzionale

Ordinanza n. 269/2015

Corte cost., ord. 17 dicembre 2015, n. 269

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
269/2015
Data di deposito
17 dicembre 2015
Data di decisione
1° dicembre 2015
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:269

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 38674

È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione e comunque per incertezza del petitum , la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 26- quinquies , del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248); degli artt. 2 e 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in combinato disposto con gli artt. 91- bis e 86 (come sostituito dall'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 46 del 1999) del d.P.R. n. 602 del 1973, e con l'art. l, comma l, lett. q ), del d.lgs. n. 193 del 2001; nonché dell'art. 362, comma 2, cod. proc. civ., impugnati - in riferimento agli artt. 11, 24, 111 e 117 Cost., agli artt. 6 e 13 della CEDU, e agli artt. 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - in quanto non disciplinano la giurisdizione del preavviso di fermo e nella parte in cui obbligano un soggetto che abbia ricevuto un preavviso di fermo per crediti di diversa natura a rivolgersi a giudici diversi. In particolare, le ordinanze di rimessione sono carenti di indicazioni puntuali in ordine non solo al titolo di ciascuna delle pretese creditorie in contestazione nei giudizi a quibus , ma anche ai motivi dedotti dai ricorrenti a sostegno delle domande di nullità o di annullamento. Tali lacune da un lato impediscono di stabilire, in concreto, se il giudice a quo sia sfornito di giurisdizione rispetto alle controversie sottoposte al suo esame; dall'altro, danno luogo ad un difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione. Sotto un diverso ed ulteriore profilo, l'intervento manipolativo invocato si presenta incerto e non identificato. Infatti, il rimettente non invoca affatto una pronuncia ablativa delle norme censurate, ma richiede piuttosto un intervento di tipo additivo, finalizzato a concentrare presso un unico plesso giurisdizionale le controversie in ordine ai provvedimenti di fermo amministrativo; e tuttavia, ai fini del conseguimento di tale obiettivo, è stata omessa ogni indicazione in ordine alla direzione e ai contenuti dell'intervento correttivo auspicato, tra i molteplici astrattamente ipotizzabili; tale omissione si risolve nella indeterminatezza ed ambiguità del petitum . Sull'inammissibilità della questione per indeterminatezza ed ambiguità del petitum , v., ex plurimis , sentenze nn. 220/2014, 220/2012, 186/2011 e 117/2011; ordinanze nn. 335/2011, 260/2011 e 21/2011.

Massima n. 38675

È manifestamente inammissibile - in riferimento agli artt. 11, 24, 111 e 117 Cost., agli artt. 6 e 13 della CEDU, nonché agli artt. 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 362, comma 2, cod. proc. civ., in quanto non prevede la possibilità, per il giudice di ogni ordine e grado, di richiedere una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione in funzione nomofilattica, nonché nella parte in cui non prevede che i principi espressi dalle pronunce della Corte di cassazione a sezioni unite costituiscano precedente vincolante per tutte le successive decisioni degli uffici giudiziari della Repubblica. In particolare, la motivazione dell'ordinanza di rimessione non chiarisce se il giudice a quo ritenga di essere titolare di giurisdizione in ordine alle azioni proposte dalle parti ricorrenti, ossia in che modo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul riparto di giurisdizione nell'impugnazione del fermo amministrativo debbano trovare applicazione nei casi sottoposti al suo esame. Né è dato rinvenire il motivo per cui il rimettente ritenga di non poter decidere il caso sottoposto al suo esame, senza il previo rinvio "pregiudiziale" alla Corte di cassazione a sezioni unite. La denunciata assenza di uno strumento processuale per interpellare direttamente la Corte di cassazione in funzione nomofilattica introduce una questione meramente ipotetica, che prescinde dal giudizio a quo , riguardando, invece, l'intero sistema del processo civile. Inoltre, la questione investe una disposizione inconferente e pertanto non rilevante nel caso concreto. Infine, si richiede alla Corte un intervento additivo "creativo", peraltro manipolativo di sistema, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, che eccede i poteri di intervento della Corte stessa, implicando scelte affidate alla discrezionalità del legislatore. Per la manifesta inammissibilità di analoga questione di legittimità costituzionale, v. la citata ordinanza n. 156/2013. Sulla richiesta alla Corte di un intervento additivo "creativo" in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, v., ex plurimis , le ordinanze nn. 255/2012, 252/2012, 243/2009 e 182/2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 26-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248; degli artt. 2 e 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in combinato disposto con gli artt. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) - come sostituito dall'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) - e 91-bis del medesimo d.P.R. n. 602 del 1973 e con l'art. l, comma l, lettera q), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione); nonché dell'art. 362, comma 2, del codice di procedura civile in riferimento agli artt. 11, 24, 111 e 117 della Costituzione, agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché agli artt. 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sollevata dal Tribunale ordinario di Tivoli, con l'ordinanza in epigrafe;

2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 362, comma 2, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 11, 24, 111 e 117 della Costituzione, agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché agli artt. 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sollevata dal Tribunale ordinario di Tivoli, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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