Corte costituzionale

Ordinanza n. 187/2015

Corte cost., ord. 23 luglio 2015, n. 187

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
187/2015
Data di deposito
23 luglio 2015
Data di decisione
24 giugno 2015
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2015:187

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 38531

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - secondo cui «La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite» - impugnato, in riferimento agli artt. 2, 9, 25, 32, 41, 42 e 117, primo comma, Cost., in quanto, secondo l'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo, «non può applicarsi nel caso di dichiarazione di prescrizione del reato anche qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi». In primo luogo, il rimettente ha erroneamente censurato la suddetta disposizione del Testo unico in materia edilizia, anziché la legge 4 agosto 1955, n. 848, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui determinerebbe l'introduzione nell'ordinamento di una norma reputata di dubbia costituzionalità, cioè del divieto di applicare la confisca urbanistica se non è pronunciata una condanna penale. Il rimettente, inoltre, limitandosi ad osservare che gli atti compiuti «non consentono, al momento, di avere l'evidenza dell'innocenza degli imputati», non ha fornito un'adeguata motivazione in ordine all'applicabilità nel giudizio a quo della norma censurata, che presuppone il superamento della presunzione di non colpevolezza. La questione, infine, è inammissibile per erroneità del presupposto interpretativo in ordine sia al significato da attribuire alla decisione della Corte di Strasburgo nel caso Varvara c. Italia sia al vincolo derivante da essa. Tale sentenza, infatti, non esige, ai fini dell'applicazione della confisca urbanistica, una sentenza di condanna da parte del giudice penale, ma solo un pieno accertamento della responsabilità personale di chi è soggetto alla misura ablativa, compatibile con una pronuncia di proscioglimento per prescrizione del reato. Il giudice a quo , inoltre, non è tenuto a conformarsi ad una sentenza della Corte di Strasburgo che non sia espressione di un consolidato orientamento giurisprudenziale. Per l'inammissibilità di analoga questione, conseguente al riscontro dei medesimi vizi, v. la citata sentenza n. 49/2015. Per l'affermazione che, nei casi in cui si dubita della legittimità costituzionale della norma convenzionale, per come essa vive nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, oggetto della questione di costituzionalità non può che essere la legge nazionale di adattamento, v. le citate sentenze nn. 49/2015, 311/2009, 349/2007 e 348/2007. Sulla necessità, ai fini della confisca urbanistica, di accertare la responsabilità del destinatario della misura, v. la citata sentenza n. 239/2009. Sull'autonomia dell'illecito amministrativo dal diritto penale e sul «principio di sussidiarietà, per il quale la criminalizzazione, costituendo l'ultima ratio , deve intervenire soltanto allorché, da parte degli altri rami dell'ordinamento, non venga offerta adeguata tutela ai beni da garantire», v. le citate sentenze nn. 487/1989 e 49/2015. Nel senso che l'accertamento di responsabilità è compatibile con una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato per prescrizione, v. le citate sentenze nn. 49/2015, 239/2009 e 85/2008. Sull'obbligo del giudice comune - al di là dei casi di esecuzione di una sentenza pronunciata dalla Corte EDU - di conformarsi alla sola giurisprudenza consolidata di Strasburgo e alle sentenze pilota in senso stretto, v. la citata sentenza n. 49/2015.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 9, 25, 32, 41, 42 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Rieti, sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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