Corte costituzionale
Ordinanza n. 123/2015
Corte cost., ord. 25 giugno 2015, n. 123
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 123/2015
- Data di deposito
- 25 giugno 2015
- Data di decisione
- 10 giugno 2015
- Esito
- Improcedibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2015:123
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, disegno di legge della Regione siciliana del 1° maggio 2013
- art. 13, comma 1, disegno di legge della Regione siciliana del 1° maggio 2013
- art. 15, comma 4, lett. m), disegno di legge della Regione siciliana del 1° maggio 2013
- art. 15, comma 4, lett. n), disegno di legge della Regione siciliana del 1° maggio 2013
- art. 16, disegno di legge della Regione siciliana del 1° maggio 2013
- art. 25, comma 5, disegno di legge della Regione siciliana del 1° maggio 2013
- art. 25, comma 7, disegno di legge della Regione siciliana del 1° maggio 2013
- art. 28, comma 2, disegno di legge della Regione siciliana del 1° maggio 2013
- art. 28, comma 3, disegno di legge della Regione siciliana del 1° maggio 2013
- art. 28, comma 5, disegno di legge della Regione siciliana del 1° maggio 2013
- art. 28, comma 6, disegno di legge della Regione siciliana del 1° maggio 2013
- art. 40, comma 2, disegno di legge della Regione siciliana del 1° maggio 2013
- art. 40, comma 4, disegno di legge della Regione siciliana del 1° maggio 2013
- art. 46, comma 3, disegno di legge della Regione siciliana del 1° maggio 2013
- art. 49, disegno di legge della Regione siciliana del 1° maggio 2013
- art. 55, comma 3, disegno di legge della Regione siciliana del 1° maggio 2013
- art. 55, comma 4, disegno di legge della Regione siciliana del 1° maggio 2013
- art. 56, disegno di legge della Regione siciliana del 1° maggio 2013
- art. 60, disegno di legge della Regione siciliana del 1° maggio 2013
- art. 63, disegno di legge della Regione siciliana del 1° maggio 2013
- art. 61, disegno di legge della Regione siciliana del 1° maggio 2013
- art. 62, disegno di legge della Regione siciliana del 1° maggio 2013
- art. 64, comma 2, disegno di legge della Regione siciliana del 1° maggio 2013
- art. 64, comma 3, disegno di legge della Regione siciliana del 1° maggio 2013
- art. 65, disegno di legge della Regione siciliana del 1° maggio 2013
- art. 66, disegno di legge della Regione siciliana del 1° maggio 2013
- art. 69, disegno di legge della Regione siciliana del 1° maggio 2013
- art. 71, comma 2, disegno di legge della Regione siciliana del 1° maggio 2013
- art. 74, disegno di legge della Regione siciliana del 1° maggio 2013
- Allegato 1, disegno di legge della Regione siciliana del 1° maggio 2013
Parametri
Massime
Massima n. 38439
È improcedibile il ricorso con cui il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso - in relazione a diversi parametri - questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del disegno di legge della Regione siciliana n. 69, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale», approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 1° maggio 2013. Per effetto della sentenza n. 255/2014 della Corte, infatti, è venuto meno il peculiare sistema di controllo preventivo previsto per la sola Regione siciliana, applicandosi ora il comune regime del controllo successivo di cui agli artt. 127 Cost. e 31 della legge n. 87 del 1953: ciò impedisce la prosecuzione del giudizio, anche agli effetti di qualunque altra valutazione, sia in ordine alla cessazione della materia del contendere, sia alla eventuale rimessione in termini del Governo per l'impugnazione della disposizione a suo tempo censurata dal Commissario dello Stato. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, l. n. 87 del 1953, come sostituito dall'art. 9, comma 1, l. n. 131 del 2003, limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana», v. la citata sentenza n. 255/2014. In tema di improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuto mutamento del regime del controllo di costituzionalità, v. la citata sentenza n. 17/2002 e le citate ordinanze nn. 111/2015, 105/2015, 228/2002, 182/2002 e 65/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2015.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2015.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze