Corte costituzionale

Sentenza n. 7/2014

Corte cost., sent. 23 gennaio 2014, n. 7

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
7/2014
Data di deposito
23 gennaio 2014
Data di decisione
15 gennaio 2014
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:7

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 122 del 30 luglio 2010
  • art. 9, comma 2, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • art. 12, comma 10, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • art. 12, comma 7, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • art. 9, comma 1, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • art. 9, comma 21, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010

Parametri

Massime

Massima n. 37595

È inammissibile, per carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 2, e 12, comma 10, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010), impugnati, rispettivamente, il primo, in riferimento agli artt. 2, 3, 42, 53 e 97 Cost., nella parte in cui introduce un contributo di solidarietà per i dipendenti pubblici - consistente nella decurtazione del 5% dei trattamenti economici complessivi superiori a euro 90.000 e del 10% per quelli superiori a euro 150.000 -, ed il secondo, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, comma primo, Cost., nella parte in cui determina, in sede di disciplina del TFR, l'applicazione a carico dei detti dipendenti dell'aliquota del 6,91% sull'intera retribuzione, escludendo nel contempo la vigenza della trattenuta pari al 2,5% della base contributiva della buonuscita. Infatti, successivamente alla proposizione delle ordinanze de quibus , la sentenza n. 223 del 2012 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate. - In merito all'incostituzionalità delle disposizioni impugnate, v. la citata sentenza n. 223/2012.

Massima n. 37596

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 42, 53, 97 e 117, comma primo, Cost., dell'art. 12, comma 7, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010), inerente alle indennità corrisposte una tantum comunque denominate, spettanti ai dipendenti pubblici a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego di buonuscita. Infatti, in nessuno degli atti di promovimento il rimettente riferisce di essere stato investito di una domanda da parte di un magistrato in quiescenza che, per qualunque causa, in epoca successiva al 30 novembre 2010, abbia subito gli effetti della norma. L'assenza di un pregiudizio e di un interesse attuale a ricorrere rende evidente che il giudice a quo non deve fare applicazione della norma impugnata. - In tema di inammissibilità di analoga questione, v. la citata sentenza n. 223/2012.

Massima n. 37597

Sono inammissibili, per difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010), impugnati, in riferimento agli artt. 97 e 117, comma primo, Cost., nella parte in cui non estendono anche ai dipendenti dell'AGCOM la disciplina prevista dall'art. 3, comma 3, del medesimo decreto-legge per la Banca d'Italia. Infatti, il giudice a quo , limitandosi a motivare per relationem alle argomentazioni dei ricorrenti nei giudizi principali l'asserita incostituzionalità delle disposizioni impugnate rispetto ai parametri suindicati, non rende espliciti, facendoli propri, i motivi della non manifesta infondatezza. - Sull'inammissibilità della motivazione per relationem , v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 234/2011 e 143/2010 e le citate ordinanze nn. 175/2013, 239//2012 e 65/2012.

Massima n. 37598

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010), impugnati, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non estendono anche ai dipendenti dell'AGCOM il meccanismo di adeguamento alle misure per il contenimento della spesa previsto dall'art. 3, comma 3, del medesimo decreto-legge per la Banca d'Italia. Infatti, come evidenziato dalla disciplina europea, sussiste una evidente differenza tra le banche centrali nazionali e le autorità di regolazione dei mercati ex ante e di risoluzione delle controversie tra imprese. In particolar modo, il diverso trattamento riservato dall'art. 3, comma 3, del d.l. n. 78 del 2010 alla Banca d'Italia rispetto all'AGCOM è giustificato dall'esigenza imposta dalla disciplina dell'Unione europea di previa consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative concernenti, tra l'altro, le banche centrali nazionali. Ne consegue, quindi, l'inidoneità della disciplina riservata alla Banca d'Italia a fungere da adeguato tertium comparationis per l'asserita disparità di trattamento.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 2, e 12, commi 7 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 42, 53, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. n. 78 del 2010, sollevate, in riferimento agli artt. 97 e 117, primo comma, Cost., dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. n. 78 del 2010, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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