Corte costituzionale

Sentenza n. 278/2014

Corte cost., sent. 12 dicembre 2014, n. 278

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
278/2014
Data di deposito
12 dicembre 2014
Data di decisione
1° dicembre 2014
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sergio Mattarella
Presidente
CRISCUOLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:278

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 83, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
  • art. 8, comma 1, legge n. 131 del 5 giugno 2003
  • art. 1, comma 174, legge n. 311 del 30 dicembre 2004
  • art. 4, decreto-legge n. 159 del 1° ottobre 2007
  • legge n. 222 del 29 novembre 2007
  • art. 2, comma 79, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
  • art. 2, comma 84, legge n. 191 del 23 dicembre 2009

Parametri

Massime

Massima n. 38203

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 19, impugnato - in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 5, 70, primo comma, 77, primo e secondo comma, 114, secondo comma, 117, terzo e sesto comma, 120, secondo comma, e 121, secondo comma, Cost. - nella parte in cui attribuisce al commissario ad acta la facoltà di adottare tutte le misure indicate dal piano di rientro dai disavanzi sanitari, nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati, in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano. La norma impugnata, infatti, nell'ambito del potere sostitutivo straordinario del governo ex art. 120 Cost., non legittima un asserito intervento sostitutivo di natura legislativa, ma solo la possibilità di adottare atti di carattere amministrativo ritenuti necessari ai fini del contenimento della spesa sanitaria. - Sulla necessità di individuare l'ambito materiale cui è riconducibile la disposizione impugnata, v., ex plurimis , sentenze nn. 167/2014, 119/2014, 300/2011, 430/2007 e 165/2007. - Sulla riconducibilità della disciplina dei piani di rientro dai deficit sanitari ad un duplice ambito di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. cioè alla tutela della salute e al coordinamento della finanza pubblica, v. le sentenze nn. 163/2011 e 193/2007. - Sull'ascrivibilità della disposizione censurata alla disciplina dei piani di rientro dai disavanzi del settore sanitario, espressione del potere sostitutivo straordinario del Governo ex art. 120 Cost., v., ex multis , sentenze nn. 250/2009 e 43/2004. - Sulla figura del commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, v. le citate sentenze nn. 104/2013, 28/2013, 78/2011 e 193/2007. - Sulla vincolatività dei piani di rientro, v. le sentenze nn. 91/2012, 163/2011, 123/2011 e 193/2007. - Sui limiti nell'esercizio del potere di cui all'art. 120, secondo comma, Cost. che non può modificare l'ordine delle attribuzioni, né creare nuovi tipi di atti legislativi di competenza di organi che non hanno funzioni legislative, v. la citata sentenza n. 361/2010.

Massima n. 38204

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'art. 4 del d.l. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell'art. 2, commi 79 e 84, della legge n. 191 del 2009, impugnati in riferimento all'art. 120, secondo comma, Cost. Infatti, la suddetta questione - dichiaratamente proposta in via subordinata alla questione principale e volta censurare le norme in quanto attributive di assunti poteri sostitutivi di carattere legislativo al commissario ad acta - non presenta alcun carattere di autonomia rispetto alla stessa questione principale già dichiarata non fondata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), sollevata, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 5, 70, primo comma, 77, primo e secondo comma, 114, secondo comma, 117, terzo e sesto comma, 120, secondo comma, e 121, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell'art. 2, commi 79 e 84, della legge n. 191 del 2009, sollevata, in riferimento all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 dicembre 2014.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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