Corte costituzionale
Sentenza n. 182/2014
Corte cost., sent. 23 giugno 2014, n. 182
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 182/2014
- Data di deposito
- 23 giugno 2014
- Data di decisione
- 11 giugno 2014
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- CASSESE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:182
Norme oggetto del giudizio
- art. 135, comma 1, lett. q), nella parte riguardante le controversie di cui all'art.142 del d.lgs. 18.08.2000, n.267, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
- art. 135, comma 1, lett. q), nella parte riguardante le controversie di cui all'art.143 del d.lgs. 18.08.2000, n.267, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
- art. 13, comma 4, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
- art. 15, comma 2, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 125, Costituzione
- art. 44, legge n. 69 del 18 giugno 2009
- art. 24, Costituzione
- art. 111, Costituzione
Massime
Massima n. 38046
È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. q ), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 25, 76 e 125 Cost., nella parte riguardante le controversie relative ai provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Il giudizio a quo, infatti, attiene ad un provvedimento di scioglimento degli organi elettivi ai sensi dell'art. 143 del menzionato testo unico, e non già di rimozione e sospensione di singoli amministratori locali, ai sensi dell'art. 142.
Massima n. 38047
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. q ), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 25, 76 e 125 Cost., nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma, delle controversie relative ai provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, adottati ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Con riferimento specifico all'art. 76 Cost., infatti, l'art. 44 della legge delega n. 69 del 2009 - volta al riassetto di un settore normativo e a disciplinare il processo amministrativo - conferisce espressamente al legislatore delegato il compito di individuare l'ambito di cognizione degli organi di giustizia amministrativa di primo grado. In particolare, la scelta processuale di concentrare presso un unico giudice controversie caratterizzate da specifici elementi qualificanti, come quelle del caso in esame, trova fondamento nel potere di coordinamento e di armonizzazione della tutela giurisdizionale conferito allo stesso legislatore delegato, in coerenza con la finalità di «assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela», anch'essa espressamente prevista nella legge delega. Quanto all'art. 3 Cost., non è ravvisabile alcuna lesione in quanto è, ormai, affermazione costante che nella disciplina degli istituti processuali vige il principio della discrezionalità e insindacabilità delle scelte operate dal legislatore, con il limite della loro non manifesta irragionevolezza, principio richiamato anche in riferimento alla giustizia amministrativa e ai criteri di distribuzione delle competenze tra gli organi giurisdizionali. Del pari non è ravvisabile alcuna lesione dell'art. 125 Cost. il quale, pur prevedendo una articolazione regionale dell'organizzazione della giustizia amministrativa, consente la deroga a tale principio purché ispirata a un «criterio rigoroso», in base al quale occorre accertare che ogni deroga sia disposta in vista di uno scopo legittimo, giustificato da un idoneo interesse pubblico, sia contraddistinta da una connessione razionale rispetto al fine perseguito e sia necessaria rispetto allo scopo, in modo da non imporre un irragionevole stravolgimento degli ordinari criteri di riparto della competenza in materia di giustizia amministrativa. Tali requisiti sono soddisfatti nel caso di specie in primo luogo perché è la stessa natura straordinaria degli atti di scioglimento degli organi elettivi - funzionale all'esigenza di contrasto della criminalità organizzata mafiosa o similare - ad escludere l'omogeneità con altre situazioni; in secondo luogo, poi, i provvedimenti in esame, pur non potendosi qualificare come atti politici, comunque presentano caratteristiche tali da renderli collocabili tra gli atti di alta amministrazione essendo qualificabili come atti dell'amministrazione centrale dello Stato finalizzati a soddisfare interessi che trascendono quelli delle comunità locali ed attengono alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza. Infine, risulta rispettato anche il precetto dell'art. 25 Cost. il quale è osservato laddove, come nel caso in esame, l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge e la sua competenza sia definita sulla base di criteri generali predeterminati, nel rispetto della riserva di legge. - Sulla discrezionalità e insindacabilità delle scelte operate dal legislatore nella disciplina degli istituti processuali, anche in riferimento alla giustizia amministrativa e ai criteri di distribuzione delle competenze tra gli organi giurisdizionali, v., ex multis , sentenze nn. 10/2013, 304/2012, 237/2007, 341/2006 e 206/2004 nonché ordinanza n. 141/2011. - Sulle deroghe all'articolazione regionale dell'organizzazione della giustizia amministrativa di cui all'art. 125 Cost., v. le sentenze nn. 159/2014 e 237/2007. - Sulla natura di «misura governativa straordinaria di carattere sanzionatorio», attribuibile al potere di scioglimento degli organi elettivi, in quanto funzionale all'esigenza di contrasto della criminalità organizzata mafiosa o similare, v. la sentenza n. 103/1993. - Sui provvedimenti di cui all'art. 143 del d.lgs. 267 del 2000, quali atti dell'amministrazione centrale dello Stato (in quanto emessi da organi che operano come longa manus del Governo) finalizzati a soddisfare interessi che trascendono quelli delle comunità locali, v. la sentenza n. 237/2007. - Sul principio della necessaria precostituzione del giudice di cui all'art. 25 Cost., che - lungi dall'ancorarsi a un dato pre-normativo, quale la prossimità geografica del giudice alla vicenda da giudicare - va interpretato come volto ad assicurare l'individuazione del giudice competente in base a criteri predeterminati, in via generale, dalla legge, v., ex plurimis , le sentenze nn. 237/2013, 117/2012 e 30/2011 nonché l'ordinanza n. 15/2014.
Massima n. 38048
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 4, e 15, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnati, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui inibiscono al giudice adito di pronunciarsi su istanze cautelari, nelle more della pronuncia del giudice competente sulla controversia. Infatti, proprio l'eventuale accoglimento della questione prospettata - che consentirebbe alla parte di adire un giudice incompetente in violazione di qualsiasi criterio di riparto della competenza individuato e di ottenere da questi una pronuncia cautelare - comporterebbe la lesione, tra gli altri, dei parametri costituzionali menzionati.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte riguardante le controversie relative ai provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, 76 e 125 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lettera q), del d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte riguardante le controversie relative ai provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. 18 agosto 2000, n 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, 76 e 125 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 4, e 15, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2010, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2014.
F.to:
Sabino CASSESE, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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