Corte costituzionale

Sentenza n. 174/2014

Corte cost., sent. 13 giugno 2014, n. 174

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
174/2014
Data di deposito
13 giugno 2014
Data di decisione
11 giugno 2014
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:174

Norme oggetto del giudizio

  • art. 135, comma 1, lett. q-quater), decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
  • art. 13, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
  • art. 14, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
  • art. 15, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
  • art. 16, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010

Parametri

Massime

Massima n. 38022

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 125 Cost., l'art. 135, comma 1, lett. q-quater ), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita di denaro. Infatti, le deroghe alla ripartizione ordinaria della competenza territoriale devono essere valutate secondo un criterio rigoroso, nel rispetto del principio del decentramento della giustizia amministrativa e dell'individuazione del giudice di primo grado sulla base del criterio territoriale, a livello regionale. Nel caso di specie, non sussistono quei requisiti - scopo legittimo giustificato da un idoneo interesse pubblico, connessione razionale rispetto al fine perseguito, necessarietà rispetto allo scopo - che legittimerebbero la deroga di cui alla disposizione de qua . (Restano assorbite le ulteriori censure) - In materia di deroghe alla ripartizione ordinaria della competenza territoriale, in particolare con riguardo al requisito della «straordinarietà delle situazioni di emergenza (e nella eccezionalità dei poteri occorrenti per farvi fronte)», v. la citata sentenza n. 237/2007. - Circa i criteri alla stregua dei quali la Corte valuta la legittimità delle deroghe, anche con riguardo all'esigenza di uniformità della giurisprudenza sin dal primo grado di giudizio, v. la citata sentenza n. 159/2014.

Massima n. 38023

È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità degli artt. 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, impugnati, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui ridisegnano l'intera disciplina della competenza, territoriale e funzionale, dei TAR. Così come evidenziato in una precedente pronuncia, infatti, l'impugnazione congiunta degli articoli censurati eccede di gran lunga l'oggetto del giudizio a quo , in cui il giudice rimettente è chiamato esclusivamente a dare applicazione alle disposizioni concernenti la competenza funzionale del TAR. - Sull'inammissibilità, per difetto di rilevanza, di identica questione, v. la citata sentenza n. 159/2014.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lettera q-quater), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recente delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 del d.lgs. n. 104 del 2010, sollevata, con riferimento all'art. 76 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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