Corte costituzionale

Sentenza n. 159/2014

Corte cost., sent. 6 giugno 2014, n. 159

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
159/2014
Data di deposito
6 giugno 2014
Data di decisione
21 maggio 2014
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:159

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
  • art. 14, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
  • art. 15, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
  • art. 16, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
  • art. 135, comma 1, lett. p), decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010

Parametri

Massime

Massima n. 37989

È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recente delega al governo per il riordino del processo amministrativo), sollevata con riferimento all'art. 76 Cost. È, infatti, evidente che l'impugnazione congiunta degli articoli menzionati eccede di larga misura l'oggetto del giudizio a quo , essendo il giudice remittente chiamato esclusivamente a dare applicazione alle disposizioni concernenti la competenza funzionale del TAR Lazio in ordine alle controversie relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, disciplinata dai soli artt. 14 e 135, comma 1, lett. p ), del codice del processo amministrativo.

Massima n. 37990

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 135, comma 1, lett. p ), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recente delega al governo per il riordino del processo amministrativo), impugnati, con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 125 Cost., nella parte in cui attribuiscono le controversie sugli atti dell'Agenzia per i beni confiscati alla criminalità organizzata alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma. Posto che - anche con riferimento alla giustizia amministrativa e ai relativi criteri di distribuzione delle competenze tra i diversi organi giurisdizionali - spetta al legislatore un'ampia potestà discrezionale nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione di strumenti di tutela, tuttavia tale discrezionalità incontra un suo limite espresso nel precetto dell'art. 125 Cost., ai sensi del quale «nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica». La disciplina censurata, che deroga alla suddetta articolazione regionale dell'organizzazione della giustizia amministrativa, supera lo scrutinio di proporzionalità in primo luogo perché l'Agenzia menzionata si configura come una articolazione dell'amministrazione centrale dello Stato, la cui competenza non è delimitata dal punto di vista territoriale - essendo chiamata a svolgere compiti relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, anche a supporto dell'autorità giudiziaria, su tutto il territorio nazionale - e i cui atti, al pari di da quelli dei commissari delegati a fronteggiare emergenze di protezione civile, possono qualificarsi come atti dell'amministrazione centrale dello Stato finalizzati a soddisfare interessi che trascendono quelli delle comunità locali e come atti attinenti alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza. In secondo luogo, la concentrazione in un unico tribunale dell'esame di tali controversie appare rispondere all'esigenza di evitare che i singoli atti dell'Agenzia, anche se afferenti ad un'unica vicenda, siano impugnabili davanti a diversi TAR locali, a seconda della collocazione del bene confiscato o della sua destinazione ad un'amministrazione centrale o locale, a detrimento della visione d'insieme. Con riferimento, poi, all'invocato principio del giudice naturale precostituito per legge ex art. 25 Cost., esso non si ancora ad un dato pre-normativo, quale la prossimità geografica del giudice alla vicenda da giudicare, ma deve essere interpretato unicamente come volto ad assicurare l'individuazione del giudice competente in base a criteri predeterminati, in via generale, dalla legge. L'individuazione della competenza in capo al TAR Lazio, sede di Roma, infine, non determina alcun impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost., né frappone un ostacolo significativo al corso tempestivo della giustizia, come richiesto dall'art. 111 Cost. - Sulla discrezionalità spettante al legislatore nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione di strumenti di tutela, vedi le sentenze nn. 237/2007, 341/2006 e 206/2004. - Sull'art. 125 Cost., vedi le citate sentenze nn. 33/1968, 30/1967, 55/1966 e 93/1965. - Sulla qualificazione, ai fini della valutazione della legittimità costituzionale della competenza del TAR Lazio, dei provvedimenti dei commissari delegati a fronteggiare emergenze di protezione civile quali atti dell'amministrazione centrale e quali atti attinenti alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, vedi le sentenze nn. 34/2012 e 237/2007. - Sul principio del giudice naturale precostituito per legge ex art. 25 Cost., vedi, ex plurimis , sentenze nn. 117/2012 e 30/2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recente delega al governo per il riordino del processo amministrativo), sollevata, con riferimento all'art. 76 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 135, comma 1, lettera p), del d.lgs. n. 104 del 2010, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 125 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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