Corte costituzionale
Sentenza n. 120/2014
Corte cost., sent. 9 maggio 2014, n. 120
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 120/2014
- Data di deposito
- 9 maggio 2014
- Data di decisione
- 5 maggio 2014
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:120
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, e successive modifiche, Regolamento del Senato della Repubblica del 17 febbraio 1971
Parametri
Massime
Massima n. 37919
È ammissibile l'intervento spiegato dalla Camera dei deputati nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del regolamento del Senato della Repubblica, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, secondo comma, 111, commi primo, secondo e settimo, e 113, primo comma, nella parte in cui attribuisce al Senato il potere di giudicare in via esclusiva e definitiva i ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti adottati dall'amministrazione di quel ramo del Parlamento nei confronti dei propri dipendenti. Infatti, la Camera, sebbene estranea al giudizio principale, è titolare di un interesse qualificato suscettibile di essere direttamente inciso dalla pronuncia della Corte, in quanto immediatamente inerente allo specifico rapporto sostanziale dedotto nel giudizio. - Sull'ammissibilità dell'intervento spiegato da soggetti estranei al giudizio principale, v. le seguenti citate decisioni: la sentenza n. 38/2009 e le ordinanze nn. 346/2001 e 67/1998.
Massima n. 37920
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del regolamento del Senato della Repubblica, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, seconda comma, 111, commi primo, secondo e settimo, e 113, primo comma, Cost., nella parte in cui attribuisce al Senato il potere di giudicare in via esclusiva e definitiva i ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti adottati dall'amministrazione di quel ramo del Parlamento nei confronti dei propri dipendenti. Infatti, i regolamenti parlamentari, previsti dall'art. 64 Cost. come fonti dotate di una sfera di competenza riservata e distinta rispetto a quella della legge ordinaria, non rientrano espressamente tra le fonti-atto indicate nell'art. 134 primo alinea, Cost., vale a dire tra le «leggi» e «gli atti aventi forza di legge» che possono costituire oggetto del sindacato di legittimità costituzionale. Tuttavia, i predetti regolamenti non possono essere considerati come atti puramente interni, trattandosi di fonti dell'ordinamento generale della Repubblica, produttive di norme sottoposte agli ordinari canoni interpretativi, alla luce dei principi e delle disposizioni costituzionali, che ne delimitano la sfera di competenza. La controversa questione dell'estensione e della legittimità dell'autodichia per i rapporti di lavoro dei dipendenti e per i rapporti con i terzi può, in linea di principio, dar luogo ad un conflitto tra poteri, poiché anche norme non sindacabili potrebbero essere causa di atti lesivi di diritti costituzionalmente inviolabili e l'indipendenza delle Camere non può compromettere diritti fondamentali, tra i quali il diritto d'accesso alla giustizia, né pregiudicare l'attuazione di principi inderogabili. - Sull'insindacabilità dei regolamenti parlamentari in sede di giudizio di legittimità costituzionale, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 154/1985 e ordinanze nn. 445/2013 e 444/2013. - Sullo statuto di garanzia delle Assemblee parlamentari, v. le citate sentenze nn. 379/1996, 78/1984 e 129/1981. - Sull'immunità parlamentare, prevista dall'art. 68, primo comma, Cost., v., ex plurimis , le citate sentenza nn. 313/2013, 98/2011, 137/2001, 11/2000 e 10/2000. - Per l'affermazione secondo cui il confine tra i due distinti valori (autonomia della Camere, da un lato, e legalità-giurisdizione, dall'altro) è posto sotto la tutela della Corte costituzionale, che può essere investita in sede di conflitto di attribuzione, dal potere che si ritenga leso o menomato dall'attività dell'altro, v. la citata sentenza n. 379/1996.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del regolamento del Senato della Repubblica, approvato il 17 febbraio 1971, e successive modifiche, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, secondo comma, 111, primo, secondo e settimo comma, e 113, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezioni unite, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Allegato:ordinanza letta all'udienza del 25 marzo 2014ORDINANZARilevato che nel presente giudizio di costituzionalità è intervenuta la Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, rappresentata e difesa dall'Avvocatura della Camera.Considerato che la Camera dei deputati non è parte del giudizio principale;che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale), le sole parti del giudizio principale, mentre l'intervento di soggetti estranei a questo è ammissibile soltanto per i terzi portatori di un interesse qualificato, inerente in modo immediato e diretto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (ex plurimis, sentenza n. 272 del 2012; ordinanza letta all'udienza del 23 marzo 2010, confermata con sentenza n. 138 del 2010; ordinanza letta all'udienza del 31 marzo 2009, confermata con sentenza n. 151 del 2009; sentenze n. 94 e n. 38 del 2009);che nel caso in esame deve riconoscersi che la Camera dei deputati, sebbene estranea al giudizio principale, risulta titolare di un interesse qualificato, suscettibile di essere direttamente inciso dalla pronuncia della Corte, in quanto immediatamente inerente allo specifico rapporto sostanziale dedotto nel giudizio;che, pertanto, ai sensi dell'art. 4, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'intervento deve essere dichiarato ammissibile.PER QUESTI MOTIVILA CORTE COSTITUZIONALEdichiara ammissibile l'intervento della Camera dei deputati, nel giudizio introdotto dalla Corte di cassazione, sezioni unite, con ordinanza del 6 maggio 2013, iscritta al reg. ord. n. 136 del 2013.F.to Gaetano SILVESTRI, Presidente
Testo integrale
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