Corte costituzionale

Ordinanza n. 114/2014

Corte cost., ord. 7 maggio 2014, n. 114

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
114/2014
Data di deposito
7 maggio 2014
Data di decisione
5 maggio 2014
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Sergio Mattarella
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:114

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, (disegno di legge n. 579-607, stralcio I-623), delibera legislativa Regione Siciliana n. 579 del 19 novembre 2013
  • art. 31, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Parametri

Massime

Massima n. 37912

Nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento a plurimi parametri, dell'art. 4 della delibera legislativa siciliana relativa al disegno di legge n. 579-697, stralcio I-623, che - interpretando autenticamente l'art. 38 della legge regionale n. 9 del 2013 - autorizza la proroga fino al 31 dicembre 2013, non solo dei contratti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012, ma anche di quelli già assistiti da proroga fino al 31 dicembre 2012, risulta necessario affrontare preliminarmente il profilo dell'ammissibilità dell'impugnazione, in via principale, da parte del Commissario dello Stato per la regione siciliana delle norme delle delibere legislative approvate dall'Assemblea regionale siciliana, in quanto esso assume carattere pregiudiziale ai fini della risoluzione della questione di legittimità costituzionale come prospettata dal ricorso introduttivo.

Massima n. 37913

Deve essere sospeso il giudizio relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della delibera legislativa siciliana relativa al disegno di legge n. 579-697, stralcio I-623, in materia di proroga di contratti di lavoro, per la necessità di risolvere pregiudizialmente la questione sollevata dalla Corte innanzi a sé medesima, in riferimento agli artt. 127 Cost. e 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, avente ad oggetto l'art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui fa salva la particolare forma di controllo delle leggi stabilita dallo statuto siciliano. Quest'ultimo, infatti, prevede l'impugnabilità delle delibere legislative approvate dall'Assemblea regionale siciliana con ricorso del Commissario dello Stato e la possibilità per il Presidente della Regione di promulgare le leggi decorsi trenta giorni dalla loro impugnazione. In seguito all'introduzione - in virtù del nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione - del regime di controllo successivo delle leggi per le Regioni ordinarie ed alla sua progressiva estensione operata dalla giurisprudenza costituzionale agli enti ad autonomia differenziata, ad eccezione della Regione siciliana, si pone la questione della compatibilità della residuale permanenza per la sola Regione siciliana del suddetto controllo preventivo rispetto all'obbligo costituzionale di estendere il sistema di controllo delle leggi regionali regolato dall'art. 127 Cost. alle Regioni a statuto speciale, sulla base della «clausola di maggior favore» prevista dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. La riferita questione è non manifestamente infondata perché l'estensione alla Regione siciliana del sistema di impugnativa previsto dal riformato art. 127 Cost. verrebbe a configurare una forma di autonomia più ampia rispetto al regime attualmente in vigore per le leggi siciliane; ed è altresì rilevante perché si configura come pregiudiziale e strumentale per definire la questione di legittimità costituzionale principale. - Sugli interventi operati dalla giurisprudenza costituzionale circa il regime di impugnazione delle leggi siciliane delineato dallo statuto speciale, v. le citate sentenze nn. 38/1957, 112/1957, 9/1958 6/1970 e 545/1989. - Sull'ampliamento delle garanzie di autonomia derivanti dall'estensione del regime di controllo sulle leggi delle Regioni ordinarie previsto dall'art. 127 Cost. alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, v. le citate sentenze nn. 408/2002 e 533/2002 e la citata ordinanza n. 377/2002. - Per la precedente affermazione della compatibilità del regime statutario siciliano di controllo delle leggi con la «clausola di maggior favore» di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, stante la non comparabilità di esso con il sistema di controllo successivo delineato dal riformato art. 127 Cost., v. la citata sentenza n. 314/2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) solleva, disponendone la trattazione innanzi a sé, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 127 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dell'art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana»;

2) sospende il presente giudizio fino alla definizione della questione di legittimità costituzionale di cui sopra;

3) ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge, ivi comprese le notifiche al Commissario dello Stato e alla Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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