Corte costituzionale
Ordinanza n. 109/2014
Corte cost., ord. 18 aprile 2014, n. 109
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 109/2014
- Data di deposito
- 18 aprile 2014
- Data di decisione
- 14 aprile 2014
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:109
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 8, legge n. 15 del 4 marzo 2009
Parametri
Massime
Massima n. 37906
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, impugnato, in riferimento agli 3, 100, 101, 103, 104 e 108, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede che i componenti del Consiglio di presidenza della Corte dei conti eletti dai magistrati della medesima Corte sono in numero di quattro, ossia pari ai membri eletti dal Parlamento. Il rimettente non ha adeguatamente chiarito in quale modo sia chiamato ad applicare, nel giudizio a quo , la censurata disposizione. Inoltre, le questioni sono prospettate in modo perplesso e contraddittorio in punto di rilevanza, in quanto il giudice a quo ritiene che, da un lato, l'accoglimento della questione travolga gli atti amministrativi sottoposti al suo giudizio e, dall'altro, che, in tutti gli altri casi diversi dal procedimento principale, debba trovare applicazione il principio di continuità dell'ordinamento, secondo cui l'illegittimità costituzionale delle norme sulla composizione o sull'elezione dei componenti di un organo non inficia la validità degli atti da questo compiuti, quando esso sia costituito in conformità alla legge vigente. Risulta, perciò, incoerente che diversi atti di un medesimo organo, di cui si postula la rilevanza costituzionale, possano talora mantenere validità in nome del principio di continuità dell'ordinamento e talaltra essere colpiti dagli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale. - Sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15 v. la citata sentenza n. 16/2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti), sollevate, in relazione agli artt. 3, 100, 101, 103, 104 e 108, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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