Corte costituzionale

Sentenza n. 46/2013

Corte cost., sent. 20 marzo 2013, n. 46

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
46/2013
Data di deposito
20 marzo 2013
Data di decisione
13 marzo 2013
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:46

Norme oggetto del giudizio

  • art. 25, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012
  • legge n. 27 del 24 marzo 2012
  • art. 3-bis, comma 2, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • legge n. 148 del 14 settembre 2011
  • art. 3-bis, comma 3, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • art. 3-bis, comma 4, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • art. 3-bis, comma 5, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • legge n. 148 del 15 settembre 2011

Parametri

Massime

Massima n. 36968

Va dichiarata inammissibile la censura relativa all'art. 25, comma 1, lett. a ), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), così come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (che ridetermina le modalità di organizzazione e affidamento dei servizi pubblici locali, per meglio garantire l'efficienza e la concorrenzialità degli stessi) con riferimento all'art. 3 Cost, in quanto non sufficientemente motivata né riguardo all'asserita lesione del principio di ragionevolezza, invocato a parametro di giudizio, né per ciò che riguarda la ridondanza sul riparto di competenze tra Stato e Regioni sancito dal Titolo V della parte II della Costituzione, così come richiesto dalla Corte. - V. citate sentenze n. 8 del 2013, n. 311 e n. 299 del 2012.

Massima n. 36969

Va dichiarata - in riferimento all'art. 117 Cost. - non fondata la questione relativa all'articolo 25, comma 1, lett. a ), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), così come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che ridetermina le modalità di organizzazione e affidamento dei servizi pubblici locali, per meglio garantire l'efficienza e la concorrenzialità degli stessi, in quanto la disposizione impugnata attiene alla disciplina delle procedure ad evidenza pubblica, che la giurisprudenza costituzionale ha costantemente ricondotto alla materia «tutela della concorrenza», con la conseguente titolarità da parte dello Stato della potestà legislativa esclusiva, di cui all'art. 117, comma secondo, lettera e ), Cost. In particolare, per quanto riguarda il caso di specie, la Corte ha anche sottolineato che nell'ambito della disciplina delle procedure di gara rientra la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione. - V. citate sentenze n. 62 e n. 32 del 2012; n. 339, n. 320, n. 187 e n. 123 del 2011.

Massima n. 36970

Va dichiarata inammissibile la censura relativa al comma 3 dell'art. 3- bis del d.l. n. 138 del 2011 - il quale prevede che, a decorrere dal 2013, l'applicazione delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali o del bacino costituisca elemento di valutazione della "virtuosità" degli stessi enti, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111 - in riferimento agli artt. 5 e 114 Cost., e al principio di cui all'art. 9, comma 2, della legge costituzionale n. 3 del 2001. Infatti le censure sono esclusivamente vòlte a rivendicare la posizione equiordinata di cui godrebbero le Regioni rispetto allo Stato, che renderebbe illegittima l'introduzione di qualsiasi strumento di controllo statale sulle Regioni, senza che siano addotte specifiche argomentazioni in ordine alla asserita illegittimità costituzionale della disposizione impugnata. La motivazione, oltre che insufficiente, appare anche inconferente, in quanto la norma censurata non ripristina alcun controllo sugli atti legislativi o amministrativi delle Regioni, in contrasto con la legge costituzionale n. 3 del 2001, invocata a parametro del presente giudizio». - V. citata sentenza n. 8 del 2013.

Massima n. 36971

Va dichiarata inammissibile la censura relativa al comma 3 dell'art. 3- bis del d.l. n. 138 del 2011 - il quale prevede che, a decorrere dal 2013, l'applicazione delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali o del bacino costituisca elemento di valutazione della "virtuosità" degli stessi enti, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111 - in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 1, comma 1, e 2, comma 2, lettere z ) e ll ), della legge n. 42 del 2009. Infatti il ricorso è privo di qualunque svolgimento argomentativo, limitandosi a richiamare le suddette norme, senza mostrare in quale senso esse risultino incise dalle disposizioni impugnate e senza neppure offrire ragioni a sostegno della possibilità di far valere l'evocata legge n. 42 del 2009 come parametro nei giudizi davanti alla Corte». - V. citata sentenza n. 8 del 2013.

Massima n. 36972

Va dichiarata inammissibile la censura relativa al comma 3 dell'art. 3- bis del d.l. n. 138 del 2011 - il quale prevede che, a decorrere dal 2013, l'applicazione delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali o del bacino costituisca elemento di valutazione della "virtuosità" degli stessi enti, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111 - in riferimento all'art. 97 Cost., sia per carenza e genericità delle motivazione, sia per il principio (più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale) che le Regioni sono legittimate a censurare le leggi dello Stato esclusivamente in base a parametri relativi al riparto delle rispettive competenze legislative. Esse possono dedurre altri parametri soltanto ove la loro violazione comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite. Tale circostanza non ricorre nel caso di specie, in quanto la violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione non si risolve in una questione sul riparto delle competenze legislative. - V. citata sentenza n. 128 del 2011.

Massima n. 36973

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in relazione agli artt. 117, secondo comma, lett. e ), e 118 Cost. - del comma 3 dell'art. 3- bis del d.l. n. 138 del 2011, il quale prevede che, a decorrere dal 2013, l'applicazione delle procedure di affidamento ad evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali o del bacino costituisca elemento di valutazione della "virtuosità" degli stessi enti, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111. Infatti l'intervento normativo statale, con il d.l. n. 1 del 2012, si prefigge la finalità di operare, attraverso la tutela della concorrenza (liberalizzazione), un contenimento della spesa pubblica; con la norma impugnata, il legislatore statale ritiene che tale scopo si realizzi attraverso l'affidamento dei servizi pubblici locali al meccanismo delle gare ad evidenza pubblica, individuato come quello che dovrebbe comportare un risparmio dei costi ed una migliore efficienza nella gestione: da qui l'opzione - in coerenza con la normativa comunitaria - di promuovere l'affidamento dei servizi pubblici locali a terzi e/o a società miste pubblico/private e di contenere il fenomeno delle società in house. Le modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, secondo consolidata giurisprudenza della Corte, attengono alla materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva statale, tenuto conto della sua diretta incidenza sul mercato. - V. citate sentenze n. 8 del 2013, n. 62 e n. 32 del 2012; n. 339, n. 320, n. 187 e n. 128 del 2011.

Massima n. 36974

Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 4 dell'art. 3- bis del d.l. n. 138 del 2011 per violazione dell'autonomia finanziaria di cui all'art. 119 Cost. e del principio di leale collaborazione in quanto i finanziamenti ivi previsti rientrerebbero in ambiti di competenza regionale, mentre la normativa in esame non sembra aver previsto alcun coinvolgimento delle Regioni. Relativamente alla violazione dell'autonomia finanziaria della Regione, di cui all'art. 119, comma quinto, Cost., una corretta analisi letterale della norma impugnata porta a ritenere che il legislatore statale ha, nel caso di specie, fatto ricorso ai principi propri della «tecnica premiale», la quale non comporta l'assorbimento delle competenze regionali. Gli enti territoriali, infatti, conservano le loro competenze che esercitano in conformità ai principi di liberalizzazione dettati dallo Stato, il quale, nell'erogare i finanziamenti di sua competenza, privilegia le amministrazioni più "virtuose". In merito alla censura di violazione del principio di leale collaborazione tale principio non trova applicazione in riferimento al procedimento legislativo e, inoltre, non opera allorché lo Stato eserciti la propria competenza esclusiva in materia di "tutela della concorrenza". - V. sentenze n. 8 del 2013; n. 299 e n. 234 del 2012.

Massima n. 36975

Va rigettata l'istanza di autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2- bis , del d.l. n. 112 del 2008 e dell'art. 4, comma 14, del d.l. n. 138 del 2011, in quanto «antecedenti storici» del comma 5 dell'art. 3- bis del d.l. n. 138 del 2011, per violazione dell'art. 117, commi terzo e sesto, Cost. in quanto con tale ultima disposizione si è prevista la sottoposizione delle società in house al patto di stabilità interno mentre la questione sarebbe stata già affrontata e non risolta dalla sentenza n. 325 del 2010. Tuttavia con il citato comma 5 si è solo reso legislativamente esplicito un adempimento di origine comunitaria rientrante in quei contenuti minimi non derogabili cui fa riferimento la sentenza n. 325 del 2010 e proprio la mancata estensione ad essa della pronuncia di illegittimità di parte del comma 10 dell'art. 23- bis dimostra che la Corte, già dalla citata sentenza, ha ben differenziato tra l'assoggettamento delle società in house al patto di stabilità interno, che era fuori dal giudizio, e gli strumenti per renderlo normativamente o amministrativamente più facilmente gestibile che costituivano, invece, l'oggetto della pronuncia. Ed è a tali strumenti che occorre fare riferimento, dato che la materia cui le due disposizioni legislative attengono è la stessa, vale a dire quella del «coordinamento della finanza pubblica» di cui al comma terzo dell'art. 117 Cost., nella quale lo Stato non può ricorrere alla potestà regolamentare. Al legislatore italiano non è vietato adottare una disciplina che preveda regole concorrenziali - come sono quelle in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici - di applicazione più ampia rispetto a quella richiesta dal diritto comunitario: esclusa, quindi, qualunque possibile violazione della disciplina comunitaria, che potesse venire a vulnerare il comma primo dell'art. 117 Cost., la disposizione va inquadrata nell'ambito della materia, di competenza concorrente, del «coordinamento della finanza pubblica» e, poiché il comma 10 del citato art. 23- bis prevedeva che il Governo, adottasse «uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di: a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari cosiddetti in house di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno», ha sancito l'illegittimità costituzionale di quest'ultimo periodo. Infatti la disposizione legislativa, prevedendo l'adozione, da parte del Governo, di un atto regolamentare in una materia di legislazione concorrente violava il comma sesto dell'art. 117 Cost. Tuttavia la citata sentenza non aveva affermato che, in mancanza del previsto regolamento, le società in house non fossero assoggettate al patto di stabilità interno. una diversa disciplina che favorisca le società in house rispetto all'aggiudicante Amministrazione pubblica si potrebbe porre in contrasto con la stessa disciplina comunitaria, in quanto verrebbe a scindere le due entità e a determinare un ingiustificato favor nei confronti di questo tipo di gestione dei servizi pubblici dato che il bilancio delle società in house non sarebbe soggetto alle regole del patto di stabilità interno. Le suddette regole, invece, debbono intendersi estese a tutto l'insieme di spese ed entrate dell'ente locale sia perché non sarebbe funzionale alle finalità di controllo della finanza pubblica e di contenimento delle spese permettere possibili forme di elusione dei criteri su cui detto "Patto" si fonda, sia perché la maggiore ampiezza degli strumenti a disposizione dell'ente locale per svolgere le sue funzioni gli consente di espletarle nel modo migliore, assicurando, nell'ambito complessivo delle proprie spese, il rispetto dei vincoli fissati dallo stesso Patto di stabilità.

Massima n. 36976

Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 3- bis del d.l. n. 138 del 2011, per violazione dell'art. 117, commi terzo e sesto, Cost. La norma censurata infatti rinvia a un decreto ministeriale che definisca esclusivamente le «modalità e la modulistica» dell'assoggettamento al patto di stabilità. Si tratta, quindi, di un atto che non ha contenuti normativi, ma che adempie esclusivamente ad un compito di coordinamento tecnico, volto ad assicurare l'uniformità degli atti contabili in tutto il territorio nazionale. Per ciò, poi, che riguarda la «modulistica», ci si trova di fronte ad una materia che rientra nella legislazione esclusiva dello Stato (cioè il «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» di cui alla lettera r ) del comma secondo dell'art. 117 Cost.) e, quindi, poiché era possibile, per lo Stato, anche il ricorso allo strumento regolamentare, non può ravvisarsi un'illegittimità nel ricorso ad una fonte non regolamentare.

Massima n. 36977

L'istanza di sospensione dell'efficacia dell'art. 25, comma 1, lett. a ), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), così come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (che ridetermina le modalità di organizzazione e affidamento dei servizi pubblici locali, per meglio garantire l'efficienza e la concorrenzialità degli stessi) è assorbita dalla decisione circa la non fondatezza nel merito delle censure proposte con il ricorso. - V. citata sentenza n. 299 del 2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale riguardanti le altre disposizioni contenute nel decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nella parte in cui introduce l'art. 3-bis, comma 3, nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, promosse dalla Regione Veneto, con riferimento agli articoli 3, 5, 97, 114 e 119 della Costituzione, all'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 2, lettere z) e ll), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), con il ricorso in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del citato articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 1 del 2012, quale convertito dalla legge n. 27 del 2012, nella parte in cui introduce l'art. 3-bis, commi 2, 3, 4 e 5, nel decreto-legge n. 138 del 2011, promosse dalla Regione Veneto, con riferimento agli articoli 117, commi primo, secondo, lettera e), terzo, e sesto, 118, 119, commi secondo, terzo, quarto e quinto, Cost. e al principio di leale collaborazione, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 marzo 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze