Corte costituzionale
Sentenza n. 3/2013
Corte cost., sent. 18 gennaio 2013, n. 3
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 3/2013
- Data di deposito
- 18 gennaio 2013
- Data di decisione
- 14 gennaio 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:3
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 30, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 29 dicembre 2011
- art. 13, comma 32, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 29 dicembre 2011
- art. 11, comma 113, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 29 dicembre 2011
- art. 11, comma 118, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 29 dicembre 2011
- art. 11, comma 261, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 29 dicembre 2011
- art. 11, comma 264, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 29 dicembre 2011
- art. 11, comma 282, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 29 dicembre 2011
- art. 13, comma 52, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 29 dicembre 2011
- art. 15, comma 4, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 29 dicembre 2011
- art. 15, comma 10, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 29 dicembre 2011
- art. 16, comma 1, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 29 dicembre 2011
- art. 18, comma 3, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 29 dicembre 2011
- art. 18, comma 7, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 29 dicembre 2011
- art. 18, comma 8, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 29 dicembre 2011
- art. 18, comma 11, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 29 dicembre 2011
- art. 18, comma 24, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 29 dicembre 2011
Parametri
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 17, comma 10, decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009
- legge n. 102 del 3 agosto 2009
- art. 9, comma 21, decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010
- legge n. 122 del 30 luglio 2010
- art. 81, comma 4, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 119, comma 2, Costituzione
- art. 8, legge n. 183 del 12 novembre 2011
- art. 204, comma 1, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
Massime
Massima n. 36868
Va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alle questioni riguardanti l'art. 13, commi 30 e 32, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2011, relativi ad assegnazioni forfettarie di contributi, non soggette a rendicontazione in quanto, dopo la proposizione del ricorso, è entrata in vigore la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2012, che ha modificato entrambe le norme impugnate in modo da riparare i vizi contestati dal Governo.
Massima n. 36869
Va dichiarata inammissibile la questione relativa all'art. 11, commi 113, 118, 261, 264 e 282 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2011, in quanto del tutto generica e carente di adeguate motivazioni. Infatti, il ricorso si limita ad affermare la lesività delle disposizioni in esame rispetto agli artt. 97, primo comma, e 117, terzo comma Cost., senza tuttavia fornire una adeguata motivazione in ordine alle specifiche ragioni che determinerebbero le dedotte lesioni dei principi generali di buon andamento della pubblica amministrazione e di coordinamento della finanza pubblica, tralasciando persino di menzionare le norme interposte che si assumono violate.
Massima n. 36870
Va dichiarata fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 13, comma 52, della legge regionale n. 18 del 2011 del Friuli-Venezia Giulia, nella parte in cui prevede processi di stabilizzazione non conformi alla normativa statale di riferimento, dal punto di vista del rispetto dei limiti quantitativi, per violazione della norma statale interposta, dell'art. 17, comma 10, del d.l. n. 78 del 2009, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica. Tale norma interposta è stata infatti più volte qualificata come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, perché si ispira alla finalità del contenimento della spesa nello specifico settore del personale, al cui rispetto sono tenute anche le Regioni a statuto speciale. Tale principio risulterebbe menomato da procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente le possibilità di accesso dall'esterno.
Massima n. 36871
Va dichiarata fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 15, comma 4, della legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2011 che estende, dal punto di vista temporale, la disciplina prevista dall'art. 12, comma 19, della legge regionale n. 9 del 2008, esplicitamente richiamato nel testo della disposizione in esame, in base alla quale «la Regione può continuare ad avvalersi del personale, in servizio al 31 dicembre 2007, nonché alla data di entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro a tempo determinato, assunto mediante utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici per l'accesso all'impiego regionale, anche in deroga alla scadenza delle graduatorie stesse, mediante proroghe dei rispettivi contratti, al fine di definire un piano di assunzioni a tempo indeterminato». La norma impugnata delinea, dunque, un processo di stabilizzazione di personale già in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, prorogando indefinitamente contratti a termine già scaduti e più volte rinnovati ai sensi della normativa regionale previgente, con chiara elusione del principio del pubblico concorso previsto dall'art. 97 Cost. a garanzia dell'eguaglianza, dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione - e dell'art. 117, terzo comma, Cost. in riferimento all'art. 17, comma 10, del d.l. n. 78 del 2009, principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Massima n. 36872
Va dichiarata fondata la questione legittimità costituzionale relativa all'art. 15, comma 10, della legge regionale n. 18 del 2011 del Friuli-Venezia Giulia con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. per violazione della norma interposta di cui all'art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010. Il comma censurato infatti, nel riconoscere un beneficio economico, con diritto agli arretrati, condizionato al previo reperimento delle risorse previste dagli accordi integrativi, si pone in netto contrasto con la norma statale interposta che prevede esplicitamente che «per il personale contrattualizzato le progressioni in carriera comunque denominate, ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici». - V. citata sentenza n. 215/2012.
Massima n. 36873
Va dichiarata fondata la questione legittimità costituzionale relativa all' art. 16, comma 1, della legge regionale n. 18 del 2011 del Friuli-Venezia Giulia con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. per violazione della norma interposta di cui all'art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, che vincola anche le Regioni a statuto speciale. Con la disposizione impugnata, infatti, la Regione esige un'assicurazione «da parte dello Stato della piena ed effettiva attuazione dell'articolo 119 della Costituzione secondo i principi enunciati nella legge 5 maggio 2009, n. 42 e del coinvolgimento nel medesimo impegno di tutte le Regioni e Province autonome, Comuni e Province». Di conseguenza, l'amministrazione regionale risulta autorizzata ad effettuare la contribuzione prevista dall'art. 1, commi 152 e 153, della legge n. 220 del 2010, solo a condizione che lo Stato abbia effettuato tale «assicurazione»: la previsione unilaterale di una condizione ulteriore - la predetta «assicurazione» da parte statale - costituisce violazione del principio di leale collaborazione e dell'art. 119 Cost.
Massima n. 36874
Va dichiarata non fondata la questione relativa all'art. 18, commi 3, 7 e 8, della legge regionale n. 18 del 2011 del Friuli Venezia Giulia con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. I tre commi censurati, introdotti in sostituzione rispettivamente dei commi 6, 12 e 13 della legge regionale n. 17 del 2008, impongono agli enti locali della Regione di ridurre, a partire dal 2012, lo stock di debito, mentre per i Comuni minori la riduzione è solo consigliata. Gli obiettivi di riduzione vengono individuati in una percentuale più elevata nel 2012, che poi si stabilizza a partire dal 2013. L'art. 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è principio di coordinamento della finanza pubblica, vincolante, secondo la giurisprudenza costituzionale anche per le Regioni ad autonomia speciale e pertanto per la Regione Friuli-Venezia Giulia e che lo scopo di riduzione del debito complessivo non può che essere perseguito dal legislatore nazionale attraverso norme capaci d'imporsi all'intero sistema delle autonomie, senza eccezioni, e in base a parametri comuni, ugualmente non soggetti a deroghe, allo scopo di garantire la confrontabilità dei risultati in termini di risanamento della finanza pubblica. Tuttavia, la riduzione del debito prevista dal legislatore statale non si applica che a partire dal 2013, laddove il legislatore regionale ha già introdotto norme di contenimento e riduzione del debito a partire dal 2012, anche a fronte della responsabilità che la Regione ha assunto nei confronti dello Stato quanto alla tenuta finanziaria di tutti gli enti locali rientranti nella propria sfera territoriale, con la creazione di un sistema regionale integrato, ex art. 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010.
Massima n. 36875
Va dichiarata fondata la questione relativa all'art. 18, comma 11, della legge regionale n. 18 del 2011 del Friuli-Venezia Giulia con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. Infatti, se è vero che la normativa regionale censurata sembrerebbe essere stata adottata in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31, comma 20, della legge statale n. 183 del 2011 - che ha fissato al 31 marzo di ogni anno la scadenza per la presentazione, da parte degli enti locali, del saldo di competenza mista, ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno - tuttavia, è proprio alla luce dell'impegno assunto dalla Regione nei confronti dello Stato di monitorare l'andamento della finanza pubblica del sistema di autonomie inscritte nel territorio regionale e di garantirne la tenuta, che va dichiarata l'illegittimità della norma impugnata, nella parte in cui prevede che i dati necessari per la costruzione del saldo di competenza mista siano richiesti contestualmente all'invio delle informazioni di cui al comma 21 citato. Tale ultimo comma, infatti, include una pluralità di scadenze, tra le quali risulta difficile persino individuare quella che è fatta oggetto di specifico rinvio da parte della disposizione impugnata.
Massima n. 36876
Va dichiarata fondata la questione relativa all'art. 18, comma 24, della legge regionale n. 18 del 2011 del Friuli-Venezia Giulia con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la norma impugnata consente l'assunzione di mutui entro limiti meno stringenti rispetto a quelli previsti dalla legge dello Stato. Vi è infatti un conflitto tra la normativa regionale e la legislazione statale, alla luce del fatto che la disposizione impugnata prevede che gli enti locali insistenti nella Regione possano assumere nuovi mutui a partire dal 2012 nel limite massimo del 12 per cento, laddove il legislatore statale ha previsto percentuali inferiori e progressivamente riducentisi, in base all'art. 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In particolare, la succitata disposizione statale stabilisce il limite del 12 per cento per l'anno 2011, mentre per l'anno 2012 il limite si abbassa all'8 per cento, riducendosi ulteriormente al 6 per cento per l'anno 2013, fino a stabilizzarsi nella misura del 4 per cento a partire dall'anno 2014. La normativa regionale è dunque palesemente configgente con quella statale. Tale contrasto determina l'illegittimità costituzionale della norma regionale, considerato che la norma stabilita dal legislatore statale mira a contenere l'esposizione finanziaria degli enti locali, a tutela dell'intero sistema di finanza pubblica e pertanto si configura quale principio di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., che le Regioni, anche a statuto speciale, sono tenute a rispettare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 52, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione. Legge finanziaria 2012);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2011;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 10, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2011;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2011;
5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 11, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2011;
6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 24, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2011;
7) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 30 e 32, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2011, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
8) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 113, 118, 261, 264 e 282, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2011, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 18, commi 3, 7 e 8, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2011, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2013.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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