Corte costituzionale

Sentenza n. 236/2013

Corte cost., sent. 24 luglio 2013, n. 236

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
236/2013
Data di deposito
24 luglio 2013
Data di decisione
17 luglio 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:236

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 1, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
  • art. 9, comma 2, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
  • art. 9, comma 3, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
  • legge n. 135 del 7 agosto 2012
  • art. 9, comma 5, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
  • art. 9, comma 6, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
  • art. 9, comma 1, bis, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
  • art. 9, comma 4, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012

Parametri

Massime

Massima n. 37363

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - imposizione agli enti locali dell'obbligo di soppressione o accorpamento di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro conferite -, sollevate, in riferimento agli articoli 4 e 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione Friuli-Venezia Giulia; difatti, la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 24- bis del d.l. n. 95 del 2012 rimette l'applicazione delle norme introdotte dal medesimo decreto alle procedure previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. - In senso analogo, v. citate sentenze n. 178 del 2012 e n. 145 del 2008.

Massima n. 37364

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 1, 2 e 3, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 7 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dalla Regione autonoma Sardegna; difatti, la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 24- bis del d.l. n. 95 del 2012 rimette l'applicazione delle norme introdotte dal decreto alle procedure previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. - In senso analogo, v. citate sentenze n. 178 del 2012 e n. 145 del 2008.

Massima n. 37365

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 1, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - il quale, nel dichiarato intento di realizzare il contenimento della spesa e il corrispondente conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, stabilisce che «Regioni, Province e Comuni sopprimono o accorpano o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20%, enti, agenzie e organismi comunque denominati che esercitano, alla data di entrata in vigore del decreto, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost., o funzioni amministrative spettanti a Comuni, province e Città metropolitane ai sensi dell'art. 118 della Costituzione» -, sollevate dalla regione Lazio e Veneto in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, 118 e 123 della Costituzione, poiché, mentre la principale delle censure svolte nei ricorsi in esame riguarda la violazione della competenza legislativa residuale delle Regioni in ordine alla materia «organizzazione amministrativa della Regione e degli enti pubblici regionali» rientrante nella competenza residuale delle Regioni ai sensi dell'art.117, comma quarto, Cost., la disposizione in esame individua un criterio funzionale per circoscriverne l'ambito di applicazione rivolgendosi solo ai soggetti - enti, agenzie e organismi comunque denominati - che operano nell'ambito di Comuni, Province e Città metropolitane, con esclusione degli enti strumentali delle Regioni dall'ambito di applicazione della norma; per lo stesso motivo, non è fondata la censura proposta in relazione alla violazione dell'art. 123 Cost., che rimette alla potestà statutaria la determinazione dei principi fondamentali dell'organizzazione regionale (nei limiti dei principi fondamentali).

Massima n. 37366

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 1, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - il quale, nel dichiarato intento di realizzare il contenimento della spesa e il corrispondente conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, stabilisce che «Regioni, Province e Comuni sopprimono o accorpano o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20%, enti, agenzie e organismi comunque denominati che esercitano, alla data di entrata in vigore del decreto, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost., o funzioni amministrative spettanti a Comuni, province e Città metropolitane ai sensi dell'art. 118 della Costituzione» -, sollevate in riferimento agli articoli 117, sesto comma, e 119 della Costituzione, poiché, le disposizioni denunciate costituiscono espressione di principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica per la chiara finalità di riduzione della spesa e per la proporzionalità dell'intervento rispetto al fine che il legislatore statale intende perseguire, con un ampio coinvolgimento anche delle autonomie locali nell'individuare le modalità della riduzione dei costi degli enti strumentali mediante lo strumento dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. - Sulla legittimazione delle Regioni a denunciare l'illegittimità costituzionale di una legge statale anche per violazione delle competenze proprie degli Enti locali, v. citate sentenze n. 298 del 2009, n. 169 del 2007, n. 95 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 196 del 2004. - Sulla legittimazione del legislatore statale ad imporre alle Regioni e agli enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti territoriali, v. citate sentenze n. 182 del 2011, n. 207 e n. 128 del 2010. - Sulla legittimità dei vincoli finanziari imposti dalla legislazione statale in relazione all'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa», v. citate sentenze n. 182 del 2011, n. 297 del 2009, n. 289 del 2008 e n. 169 del 2007.

Massima n. 37367

Non é fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1 bis , del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - il quale impedirebbe il contenimento della spesa pubblica per il tramite della soppressione o dell'accorpamento o comunque della riduzione degli oneri finanziari di aziende speciali o di enti (o istituzioni) che gestiscano servizi socio-assistenziali, educativi e culturali -, impugnato dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto gli enti strumentali delle Regioni sono esclusi dall'ambito di applicazione del comma 1, che invece si rivolge solo a enti, agenzie e organismi comunque denominati che svolgono funzioni amministrative - fondamentali o conferite - di Comuni, Province e Città metropolitane.

Massima n. 37368

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2 e 3, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, impugnato dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 117, comma 3, e 119 Cost., nella parte in cui prevede una procedura concertata per la ricognizione di tutti gli «enti, agenzie e organismi» e per la definizione, mediante intesa, da adottarsi in sede di Conferenza unificata, dei «criteri e della tempistica» per l'attuazione della norma. Le disposizioni denunciate si rivolgono esclusivamente ad enti, agenzie e organismi comunque denominati che svolgono funzioni di Comuni, Province e Città metropolitane, sicché le stesse non ledono alcuna prerogativa organizzativa o finanziaria regionale; piuttosto le citate disposizioni, in funzione dell'obiettivo di riduzione della spesa corrente per il funzionamento degli enti strumentali degli enti locali, si limitano a individuare un procedimento che vede il più ampio coinvolgimento delle autonomie locali, oltre che delle stesse Regioni, mediante il meccanismo dell'intesa in sede di conferenza unificata, per stabilire concretamente le modalità con le quali deve essere raggiunto l'obiettivo prefissato di riduzione di spesa, senza introdurre in modo esaustivo e puntuale strumenti o modalità per il perseguimento di obiettivi di riequilibrio finanziario o limiti puntuali a singole voci di spesa degli enti locali, con salvaguardia dell'autonomia finanziaria degli enti locali. - In senso analogo, v. citate sentenze n. 182 del 2011, n. 207 e n. 128 del 2010.

Massima n. 37369

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 9, comma 4, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012 - giusta il quale «decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, se le Regioni, le Province e i Comuni non hanno dato attuazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e gli organismi indicati al medesimo comma 1 sono soppressi. Sono nulli gli atti successivamente adottati dai medesimi» -, stante la contraddittorietà della disposizione in esame, che stabilisce la soppressione ex lege di tutti gli enti comunque denominati allo scadere del termine di nove mesi dall'approvazione del decreto-legge non tenendo conto della previsione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 9, istitutiva di un procedimento volto alla ricognizione dei suddetti enti e all'individuazione dei criteri e della tempistica per l'attuazione della norma con il coinvolgimento delle autonomie locali; inoltre, l'automatica soppressione di enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che esercitano, anche in via strumentale, funzioni nell'ambito delle competenze spettanti a Comuni, Province, e Città metropolitane ai sensi dell'art. 118 Cost., prima che tali enti locali abbiano proceduto alla necessaria riorganizzazione, pone a rischio lo svolgimento delle suddette funzioni, rischio ulteriormente aggravato dalla previsione della nullità di tutti gli atti adottati successivamente allo scadere del termine. - Sulla legittimazione delle Regioni a denunciare la legge statale anche per la lesione di parametri diversi da quelli relativi al riparto delle competenze legislative (nella specie, artt. 3 e 97 Cost.) ove la loro violazione comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite o ridondi sul riparto di competenze legislative, v. citate sentenze n. 128 e n. 33 del 2011, n. 156 e n. 52 del 2010.

Massima n. 37370

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 5, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, impugnato dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, comma 3, e 119 Cost., nella parte in cui prevede che: «Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni si adeguano ai principi di cui al comma 1 relativamente agli enti, agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi natura, che svolgono, ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione, funzioni amministrative conferite alle medesime regioni». La disposizione impugnata costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, comma terzo, Cost.) ed è pertanto ascrivibile a tale titolo alla competenza legislativa concorrente dello Stato; donde l'eventuale impatto di essa sull'autonomia finanziaria (119 Cost.) ed organizzativa (117, comma quarto, e 118 Cost.) delle Regioni si traduce in una circostanza di fatto come tale non incidente sul piano della legittimità costituzionale. - In senso analogo, sul rilievo "di fatto" della disposizione denunciata come tale non incidente sul piano della legittimità costituzionale, v. citate sentenze n. 40 del 2010, n. 169 del 2007 e n. 36 del 2004.

Massima n. 37371

Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui vieta agli Enti locali di istituire enti, agenzie o organismi che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'art. 118 Cost., impugnato dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 97, 117, commi secondo e quarto, 118 e 119 della Costituzione. La norma impugnata deve essere interpretata nel senso che il divieto di istituire nuovi enti strumentali opera solo nei limiti della necessaria riduzione del 20 per cento dei costi relativi al loro funzionamento, vale a dire che, se, complessivamente, le spese per «enti, agenzie e organismi comunque denominati» di cui ai commi 1 e 6 del citato art. 9, resta al di sotto dell'80 per cento dei precedenti oneri finanziari, non opera il divieto di cui al comma 6. Una siffatta interpretazione, costituzionalmente orientata, si rende necessaria anche per consentire agli enti locali di dare attuazione al comma 1 mediante l'accorpamento degli enti strumentali che svolgono funzioni fondamentali o conferite; in tal modo gli enti locali potranno procedere all'accorpamento degli enti strumentali esistenti anche mediante l'istituzione di un nuovo soggetto, purché sia rispettato l'obiettivo di riduzione complessiva dei costi.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto altre disposizioni del decreto-legge oggetto di impugnazione;

riuniti i giudizi;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, sollevata, in riferimento agli articoli 4 e 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 7 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 97, 117, commi secondo, lettera p), terzo, quarto e sesto, 118, 119 e 123 della Costituzione, dalle Regioni Lazio e Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;

5) dichiara non fondate - nei sensi di cui in motivazione - le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, commi secondo e quarto, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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