Corte costituzionale
Sentenza n. 203/2013
Corte cost., sent. 18 luglio 2013, n. 203
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 203/2013
- Data di deposito
- 18 luglio 2013
- Data di decisione
- 3 luglio 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:203
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 37242
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, impugnato in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 29, 32, 35 e 118, quarto comma, Cost., nella parte in cui «in assenza di altri soggetti idonei, non consente ad altro parente o affine convivente di persona con handicap in situazione di gravità, debitamente accertata, di poter fruire del congedo straordinario». Infatti, essa risulta diretta ad ottenere dalla Corte una pronuncia volta ad introdurre nella disposizione censurata una previsione di chiusura, di contenuto ampio e indeterminato, in quanto mirante ad estendere la fruibilità del congedo straordinario ad una platea indefinita di soggetti. È evidente che un simile intervento rientra nella competenza del legislatore, comportando una ampliamento della sfera di applicazione della norma - e, quindi, un'addizione - da effettuare in assenza di una soluzione costituzionalmente necessitata e, pertanto, sulla base di scelte discrezionali. - Sulla inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionali dirette a chiedere alla Corte un intervento additivo, in assenza di una soluzione costituzionalmente necessitata: ex plurimis , sentenze n. 301 e n. 134 del 2012, n. 16 del 2011, n. 271 del 2010, n. 251 del 2008 ordinanze n. 138 e n. 113 del 2012
Massima n. 37243
È costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 2, 3, 29, 32 e 118, quarto comma, Cost. - l'art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave. Dalla ricostruzione della ratio legis dell'istituto del congedo straordinario, alla luce dei suoi presupposti, delle vicende normative e dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza costituzionale - volti ad ampliare progressivamente la platea dei soggetti aventi diritto al beneficio - si desume che il testo attualmente in vigore della disposizione censurata, come modificato dal d.lgs. n. 119 del 2011, pur avendo recepito i suddetti principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, tuttavia ha anche previsto un rigido ordine gerarchico tra i possibili beneficiari, che non può essere alterato in base ad una libera scelta della persona disabile. Ma, la suindicata limitazione della sfera soggettiva dei possibili destinatari della provvidenza in oggetto può pregiudicare l'assistenza del disabile grave in ambito familiare, allorché nessuno di tali soggetti sia disponibile o in condizione di prendersi cura dello stesso. - Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non prevedeva il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con un disabile grave di fruire del congedo straordinario ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori fossero impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio affetto da handicap , perché totalmente inabili: sentenza n. 233 del 2005. - Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della medesima disposizione, nella parte in cui non includeva, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti già indicati dalla norma, il coniuge convivente della persona in situazione di disabilità grave: sentenza n. 158 del 2007. - Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della medesima disposizione nella parte in cui non includeva nel novero dei soggetti beneficiari il figlio convivente, anche qualora questi fosse l'unico soggetto in grado di provvedere all'assistenza della persona affetta da handicap grave: sentenza n. 19 del 2009. - Per l'affermazione del principio secondo cui la tutela della salute psico-fisica del disabile postula anche l'adozione di interventi economici integrativi di sostegno delle famiglie «il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap » ed è anche più rispondente ai principi costituzionali in materia, indipendentemente dall'età e dalla condizione di figlio dell'assistito: sentenze n. 19 del 2009, n. 158 del 2007 e n. 233 del 2005. - Sul ruolo essenziale della famiglia nell'assistenza e nella socializzazione del soggetto disabile: ex plurimis sentenza n. 233 del 2005, che si richiama a principi già affermati sin dalle sentenze n. 215 del 1987 e n. 350 del 2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 29, 32, 35 e 118, quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, nella parte in cui «in assenza di altri soggetti idonei, non consente ad altro parente o affine convivente di persona con handicap in situazione di gravità, debitamente accertata, di poter fruire del congedo straordinario», con ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze