Corte costituzionale
Ordinanza n. 89/2013
Corte cost., ord. 16 maggio 2013, n. 89
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 89/2013
- Data di deposito
- 16 maggio 2013
- Data di decisione
- 8 maggio 2013
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:89
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 1, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 31 maggio 2012
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 70, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 6, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 37058
Va dichiarata l'estinzione del processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2012, n. 12, sollevata in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere l ) e s ), e 3, 70, 76, 77 e 97 della Costituzione, nonché agli articoli 4 e 6 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che, nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso, prevedeva la facoltà di stipulare convenzioni tra l'amministrazione regionale e i privati che, utilizzando lo strumento della concessione demaniale marittima, intendessero attuare modelli di partenariato pubblico/privato o di finanza di progetto, con possibilità di derogare alla disciplina in materia d'uso dei beni pubblici, in quanto, nelle more di tale giudizio, l'art. 67 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012 n. 16 ha soppresso nella disposizione impugnata le parole «anche in deroga alla disciplina in materia di uso di beni pubblici» e che, a seguito di ciò, in mancanza di costituzione in giudizio della regione resistente, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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