Corte costituzionale
Ordinanza n. 124/2013
Corte cost., ord. 5 giugno 2013, n. 124
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 124/2013
- Data di deposito
- 5 giugno 2013
- Data di decisione
- 3 giugno 2013
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:124
Norme oggetto del giudizio
- art. 5-bis, comma 10, legge della Regione Lombardia n. 22 del 3 aprile 2000
- art. 103, comma 13, legge della Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010
Parametri
Massime
Massima n. 37124
Devono essere restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 3 aprile 2000, n. 22, in tema di limiti degli orari per l'apertura degli esercizi commerciali, in quanto, dopo la proposizione della odierna questione, è sopravvenuta la previsione del comma 1 dell'art. 31 del d.l. 6 dicembre del 2011, n. 201, il quale ha stabilito che le attività commerciali, come individuate dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: «[...] d-bis ) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio [..]». Tale eliminazione (ad opera dello ius superveniens ) dal testo della norma novellata del riferimento ai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte estende la liberalizzazione della disciplina degli orari degli esercizi commerciali e della chiusura domenicale e festiva a tutte le attività commerciali. Compete pertanto al rimettente verificare se la motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione, prospettata nell'ordinanza di rimessione, resti valida alla luce del novum normativo e della incidenza di questo sulla definizione del giudizio principale. - V. citata ordinanza n. 59/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato rimettente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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