Corte costituzionale

Sentenza n. 236/2012

Corte cost., sent. 26 ottobre 2012, n. 236

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
236/2012
Data di deposito
26 ottobre 2012
Data di decisione
22 ottobre 2012
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:236

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, comma 4, legge della Regione Puglia n. 26 del 9 agosto 2006
  • art. 8, legge della Regione Puglia n. 4 del 25 febbraio 2010

Parametri

Massime

Massima n. 36661

Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità - per difetto di rilevanza e insufficienza della relativa motivazione - proposta dalla difesa della Regione Puglia con riguardo alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione Terza, con riferimento agli articoli 3, 24, 32, 97, 113, 117, primo, secondo comma, lettera m ), e terzo comma, della Costituzione e al principio del legittimo affidamento, dell'articolo 8 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), nella parte in cui preclude la possibilità che enti ubicati fuori dal territorio regionale possano concludere accordi contrattuali con le Aziende sanitarie locali (ASL) della Regione Puglia, per prestazioni di riabilitazione in regime domiciliare. Infatti, l'ordinanza premette che il giudizio a quo deriva da tre distinti ricorsi, riuniti in unico procedimento e promossi da tre diversi centri riabilitativi, operanti in Basilicata e diretti ad ottenere l'annullamento di due note dell'ASL di Bari con le quali si invitavano le strutture riabilitative lucane a dismettere i trattamenti domiciliari nei confronti di pazienti residenti nell'ambito della ASL di Bari. In tale situazione, a fugare ogni dubbio quanto alla rilevanza della questione sollevata e all'adeguatezza della relativa motivazione, è sufficiente osservare che tra gli atti impugnati davanti al TAR remittente è annoverato anche il regolamento di esecuzione della legge regionale oggetto di censura davanti a questa Corte - regolamento della Regione Puglia del 4 novembre 2010, n 16 (Regolamento regionale dell'Assistenza domiciliare per trattamenti riabilitativi ex art. 26 della legge n. 833 del 1978), art. 5. È evidente che la decisione del giudice a quo sulla legittimità del regolamento non può prescindere dall'applicazione della legge impugnata nel presente giudizio, la quale costituisce parametro per la valutazione della normativa regolamentare, come il TAR non manca di rilevare nella motivazione dell'ordinanza di rimessione.

Massima n. 36662

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, della legge della Regione Puglia 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), come sostituito dall'articolo 8 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), limitatamente alla parola «regionali». L'art. 8 della legge regionale Puglia n. 4 del 2010 regola l'erogazione di prestazioni riabilitative in regime domiciliare, in sostituzione dell'art. 19 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), continuando a permettere, al pari della normativa previgente, alle ASL di stipulare accordi contrattuali con i presidi privati per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione domiciliare (art. 8, comma 3), in base alla necessità che emergano dalla determinazione del fabbisogno e dalla valutazione della capacità produttiva delle risorse proprie (art. 8, comma 2). La nuova disciplina, però, delimita la possibilità di stipulare detti accordi contrattuali con le sole strutture ubicate nel territorio regionale. Questa delimitazione su base territoriale - oggetto specifico di censura nell'attuale giudizio - è costituzionalmente illegittima. Essa, infatti, appare irragionevole sia perché inutilmente restrittiva della libertà di cura garantita dall'art. 32 Cost. senza avere necessariamente come effetto un contenimento della spesa pubblica sanitaria sia perché è discriminatoria nei confronti delle persone disabili gravi, destinatarie di terapie riabilitative domiciliari, che sono le uniche sulle quali la disciplina incide concretamente in peius . Ne risulta violato il principio di uguaglianza, garantito dall'art. 3 Cost., che trova, in riferimento alle persone disabili, ulteriore riconoscimento nella Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità, cui ha aderito anche l'Unione europea (Decisione del Consiglio n. 2010/48/CE, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità), e che pertanto vincola l'ordinamento italiano con le caratteristiche proprie del diritto dell'Unione europea, limitatamente agli ambiti di competenza dell'Unione medesima, mentre al di fuori di tali competenze costituisce un obbligo internazionale, ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, della legge della Regione Puglia 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), come sostituito dall'articolo 8 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), limitatamente alla parola «regionali».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 ottobre 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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