Corte costituzionale
Sentenza n. 187/2012
Corte cost., sent. 16 luglio 2012, n. 187
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 187/2012
- Data di deposito
- 16 luglio 2012
- Data di decisione
- 4 luglio 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:187
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 6, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
- legge n. 111 del 15 luglio 2011
- art. 17, comma 1, lett. d), decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
Parametri
- art. 48, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 32, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
Massime
Massima n. 36501
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 6, del d.l. n. 98 del 2011 - il quale ripristina anticipatamente l'efficacia del ticket previsto dall'art. 1, comma 796, lett. p ), della legge n. 296 del 2006 che era stato «abolito» per il triennio 2009-2011 dall'art. 61, comma 19, del d.l. n. 112 del 2008 - deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse a ricorrere prospettata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto l'intesa tra Stato e Regioni del 3 dicembre 2009, sottoscritta anche dalle ricorrenti, non dispone la reintroduzione del suddetto ticket , ma prevede misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Pertanto, non si può ritenere che, attraverso la sottoscrizione della suddetta intesa, le Regioni ricorrenti abbiano espresso un assenso preventivo alla reintroduzione dello specifico ticket previsto dalla disposizione impugnata.
Massima n. 36502
Sono inammissibili le censure aventi ad oggetto l'art. 17, comma 6, del d.l. n. 98 del 2011 prospettate in relazione agli artt. 3, 32 e 97 Cost., poiché la Regione ricorrente ha addotto una motivazione solo generica circa il modo in cui la asserita lesione di parametri diversi da quelli contenuti nel Titolo V della Costituzione si rifletterebbe sul riparto di competenze tra Stato e Regioni. - Sull'ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale prospettate da una Regione, nell'ambito di un giudizio in via principale, in riferimento a parametri diversi da quelli riguardanti il riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni, solo quando sia possibile rilevare la ridondanza delle asserite violazioni su tale riparto, v. le citate le sentenze nn. 22/2012, 33/2011, 156/2010, 52/2010 e 40/2010.
Massima n. 36503
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa in relazione agli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione - dell'art. 17, comma 6, del d.l. n. 98 del 2011, il quale ripristina anticipatamente l'efficacia del ticket previsto dall'art. 1, comma 796, lett. p ), della legge n. 296 del 2006 che era stato «abolito» per il triennio 2009-2011 dall'art. 61, comma 19, del d.l. n. 112 del 2008. Premesso che la Corte aveva già affermato che la disciplina della compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie risponde al duplice scopo di adottare misure efficaci di contenimento della spesa sanitaria e di garantire a tutti i cittadini in condizioni di parità una serie di prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza, la disposizione impugnata, nel disporre, oltre al ripristino del ticket , anche l'applicazione della lett. p-bis ) del comma 796 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, lascia alle Regioni la possibilità di scegliere in un ventaglio di strumenti concreti quelli da adottare per raggiungere gli obiettivi di equilibrio finanziario, condizione questa che consente di escludere l'illegittimità di misure statali in materia di contenimento della spesa pubblica. Essa neppure viola il principio di leale collaborazione poiché riconosce alle Regioni la possibilità di scegliere tra soluzioni diverse tra cui quella di concludere un accordo con il Ministero della salute e con il Ministero dell'economia e delle finanze. - In relazione all'art. 1, comma 796, della legge n. 296 del 2006, v. la citata sentenza n. 203/2008. - Riguardo alla necessità che le misure statali in materia di coordinamento della spesa pubblica riconoscano alle Regioni la possibilità di scelta tra strumenti alternativi per raggiungere obiettivi di riequilibrio finanziario, v. la citata sentenza n. 341/2009.
Massima n. 36504
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché all'art. 48 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, dell'art. 17, comma 6, del d.l. n. 98 del 2011, il quale ripristina anticipatamente l'efficacia del ticket previsto dall'art. 1, comma 796, lett. p ), della legge n. 296 del 2006 che era stato «abolito» per il triennio 2009-2011 dall'art. 61, comma 19, del d.l. n. 112 del 2008. Poiché la disciplina in materia di ticket non costituisce solo un principio di coordinamento della finanza pubblica diretto al contenimento della spesa finanziaria, ma incide anche sulla quantità e qualità delle prestazioni sanitarie garantite e dunque sui livelli essenziali di assistenza i quali devono essere assicurati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale anche in relazione alle soglie di accesso dal punto di vista economico dei cittadini alla loro fruizione, la misura di compartecipazione delle Regioni deve essere omogenea anche rispetto alle Regioni a statuto speciale che sostengono il costo dell'assistenza sanitaria nei rispettivi territori. - V. le citate le sentenze nn. 203/2008 e n. 134/2006.
Massima n. 36505
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., l'art. 17, comma 1, lett. d ), del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui prevede che le misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni da erogare dal servizio sanitario nazionale siano introdotte «con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze». Poiché tali misure di compartecipazione attengono sia ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di competenza esclusiva dello Stato, sia al coordinamento della finanza pubblica e della tutela della salute, oggetto di potestà concorrente, l'intreccio e la sovrapposizione di materie non consentono di individuare una materia prevalente, di tal che lo Stato non può esercitare la potestà regolamentare la quale è ad esso attribuita solo nelle materie nelle quali abbia competenza esclusiva. - Sull'impossibilità di individuare nella disciplina del ticket una materia prevalente, v. le citate sentenze nn. 330/2011 e 200/2009. - Sulla sussistenza della potestà regolamentare statale limitatamente alle materie in cui lo Stato abbia competenza legislativa esclusiva, v. le citate sentenze nn. 149/2012, 144/2012 e 50/2005.
Massima n. 36506
Non è fondata, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, lett. d ), del d.l. n. 98 del 2011, il quale prevede che, nel caso di mancato raggiungimento di un'intesa tra Stato e Regioni entro il 30 aprile 2012, siano introdotte misure di compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni da erogare dal servizio sanitario nazionale con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Essendo rivolta sia a coordinare la finanza pubblica sia a garantire prestazioni essenziali per assicurare il diritto alla salute, la disposizione impugnata trova applicazione anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale che sostengono autonomamente il costo del proprio sistema sanitario. Neppure è violato il principio di leale collaborazione, essendo riconosciuta alle Regioni la possibilità di adottare provvedimenti di riduzione delle misure di compartecipazione, purché sia comunque assicurato l'equilibrio economico finanziario, ed essendo comunque stabilito che tale previsione si applichi solo nel caso in cui non sia stipulata un'intesa tra Stato e Regione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede che le misure di compartecipazione siano introdotte «con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011, promossa, in relazione agli artt. 3, 32 e 97 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011, promossa, in relazione agli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 6, del decreto-legge n. 98 del 2011, promossa, in relazione agli artt. 117, commi terzo e sesto, e 119, commi primo, secondo e quarto, Cost., nonché all'art. 48 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 98 del 2011, promossa, in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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