Corte costituzionale

Sentenza n. 164/2012

Corte cost., sent. 27 giugno 2012, n. 164

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
164/2012
Data di deposito
27 giugno 2012
Data di decisione
20 giugno 2012
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:164

Norme oggetto del giudizio

  • art. 49, comma 4, ter, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • legge n. 122 del 30 luglio 2010
  • art. 49, comma 4, bis, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • art. 5, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011
  • art. 5, comma 2, lett. b), decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011
  • art. 5, comma 2, lett. c), decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011
  • legge n. 106 del 12 luglio 2011

Parametri

Massime

Massima n. 36441

Non è fondata l'eccezione di tardività dei ricorsi, promossi dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e dalle Regioni Toscana, Liguria, Emilia-Romagna, Puglia, avverso l'articolo 49, commi 4- bis e 4- ter , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nuovamente dalla Regione Emilia-Romagna, avverso l'art. 5, commi 1, lettera b), e 2, lettere b) e c), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, poiché l'efficacia immediata, propria del decreto-legge, e il conseguente carattere lesivo che esso può assumere, lo rendono impugnabile in via immediata da parte delle Regioni, tenendosi però conto che soltanto con la legge di conversione il detto provvedimento legislativo acquisisce stabilità, sicché la Regione può, a sua scelta, impugnare tanto il solo decreto legge, quanto la sola legge di conversione, quanto entrambi. - Sulla scelta regionale di impugnazione del decreto legge o della legge di conversione, vedi, cit., sent. n. 298 del 2009, n. 443 del 2007, n. 417 del 2005, n. 25 del 1996.

Massima n. 36442

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 4- ter , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, impugnato dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste nella parte in cui, qualificando la disciplina della «Segnalazione certificata di inizio attività» (SCIA), contenuta nel comma 4- bis , che modifica l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come attinente alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e ), Cost., e costituente livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m ), e prevedendo che «le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "DIA", non solo riguardo alla previgente normativa statale, ma anche a quella regionale, avrebbe violato le competenze regionali nelle materie dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost., e dunque anche la competenza legislativa della Regione Valle d'Aosta, in virtù della clausola di cui all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e inoltre le competenze regionali statutarie nelle materie «artigianato» ed «industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio», e nell'emanazione di norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica nella materia «industria e commercio», previste dagli artt. 2, primo comma, lettere p) e q), e 3, primo comma, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), nonché la competenza regionale in materia «urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica», prevista dall'art. 2, primo comma, lett. g) dello Statuto speciale, e in subordine il principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 Cost. Posto che l'ambito applicativo della disciplina, diretto alla generalità dei cittadini, che trascende la materia della concorrenza, giustifica il richiamo al livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e permette una restrizione dell'autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione, il riconoscimento della possibilità di dare immediato inizio ad una determinata attività, fermo restando l'esercizio dei poteri inibitori da parte della pubblica amministrazione, ricorrendone gli estremi, e fatto salvo il potere della stessa pubblica amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, assicura la prestazione specifica di una attività amministrativa, circoscritta all'inizio della fase procedimentale, strutturata secondo un modello ad efficacia legittimante immediata, che attiene al principio di semplificazione dell'azione amministrativa ed è finalizzata ad agevolare l'iniziativa economica, tutelando il diritto dell'interessato ad un sollecito esame, da parte della pubblica amministrazione competente, dei presupposti di diritto e di fatto che autorizzano l'iniziativa medesima.

Massima n. 36443

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 4- bis e 4- ter , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, impugnato dalla Regione Toscana, nella parte in cui, qualificando la disciplina della «Segnalazione certificata di inizio attività» (SCIA), contenuta nel comma 4- bis , che modifica l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come attinente alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e ), Cost., e costituente livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m ), e prevedendo che «le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "DIA", non solo riguardo alla previgente normativa statale, ma anche a quella regionale, consentirebbe al privato di iniziare l'attività edilizia senza attendere alcun termine, restando alla pubblica amministrazione solo il potere di intervenire successivamente, quando i lavori sono già avviati (o anche finiti), con un danno urbanistico ormai prodotto, con interferenza nelle competenze regionali della materia del «governo del territorio», ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., mercé l'introduzione di una disciplina di dettaglio sui tempi di svolgimento dell'attività edilizia, senza permettere più un controllo preventivo della pubblica amministrazione, con violazione dell'art. 121, secondo comma, Cost., perché il legislatore statale non può intervenire direttamente ad abrogare e sostituire norme approvate dal Consiglio regionale spettando a quest'ultimo adeguarsi ai nuovi principi posti dal legislatore statale, e infine con violazione del principio di leale collaborazione. Posto che l'ambito applicativo della disciplina, diretto alla generalità dei cittadini, che trascende la materia della concorrenza, giustifica il richiamo al livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e permette una restrizione dell'autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione, il riconoscimento della possibilità di dare immediato inizio ad una determinata attività, fermo restando l'esercizio dei poteri inibitori da parte della pubblica amministrazione, ricorrendone gli estremi, e fatto salvo il potere della stessa pubblica amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, assicura la prestazione specifica di una attività amministrativa circoscritta all'inizio della fase procedimentale, strutturata secondo un modello ad efficacia legittimante immediata, che attiene al principio di semplificazione dell'azione amministrativa ed è finalizzata ad agevolare l'iniziativa economica, tutelando il diritto dell'interessato ad un sollecito esame, da parte della pubblica amministrazione competente, dei presupposti di diritto e di fatto che autorizzano l'iniziativa medesima, che può riguardare anche la materia edilizia, come ora in modo espresso dispone l'art. 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b) e c), del d.l. n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, entro i limiti e con le esclusioni previsti.

Massima n. 36444

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 4- bis e 4- ter , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, impugnato dalla Regione Liguria e dalla Regione Emilia-Romagna, nella parte in cui, prevedendo dettagliatamente il comma 4- bis , con riferimento ad ambiti non edilizi, i moduli procedimentali destinati a sostituire in modo automatico tutte le discipline regionali in materia di DIA e le modalità d'intervento attraverso l'esercizio del potere d'inibizione e di conformazione dell'attività, violerebbe spazi di legislazione regionale residuale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., in particolare con riferimento a commercio, artigianato, turismo e attività produttive in genere, nonché i poteri di controllo delle amministrazioni locali rimessi dall'art. 114, secondo comma, Cost., all'autonomia dei poteri degli enti locali, e le funzioni amministrative dei Comuni disposte dall'art. 118, primo comma, Cost., e inoltre, con riferimento all'ambito edilizio, prevedendo la possibilità di iniziare l'attività costruttiva alla data di presentazione della segnalazione, senza stabilire una clausola di salvezza per le diverse disposizioni previste per la DIA edilizia, la disposizione censurata violerebbe l'art. 3 Cost., con riguardo ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché l'art. 97, primo comma, Cost., con riguardo al principio di buon andamento dell'attività amministrativa, per determinare un inammissibile sbilanciamento a favore dell'interesse ad una rapida definizione delle procedure abilitative edilizie, con sacrificio delle esigenze della tutela del territorio e dell'organizzazione delle stesse amministrazioni cui è affidato il potere di verifica, e nella parte in cui il comma 4- ter , qualificando la disciplina della SCIA come attinente alla tutela della concorrenza e costituente livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché stabilendo che la nuova disciplina sulla SCIA, si sostituisce a quella già esistente in tema di DIA, con conseguente modifica non soltanto della previgente normativa statale ma anche regionale, violerebbe le competenze regionali quali il governo del territorio, la tutela della salute, l'ordinamento degli uffici regionali, l'artigianato, il turismo, il commercio, in forza dell'art. 117, commi terzo e quarto, Cost. Posto che l'ambito applicativo della disciplina, diretto alla generalità dei cittadini, che trascende la materia della concorrenza, giustifica il richiamo al livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e permette una restrizione dell'autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione, il riconoscimento della possibilità di dare immediato inizio ad una determinata attività, fermo restando l'esercizio dei poteri inibitori da parte della pubblica amministrazione, ricorrendone gli estremi, e fatto salvo il potere della stessa pubblica amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, assicura la prestazione specifica di una attività amministrativa circoscritta all'inizio della fase procedimentale, strutturata secondo un modello ad efficacia legittimante immediata, che attiene al principio di semplificazione dell'azione amministrativa ed è finalizzata ad agevolare l'iniziativa economica, tutelando il diritto dell'interessato ad un sollecito esame, da parte della pubblica amministrazione competente, dei presupposti di diritto e di fatto che autorizzano l'iniziativa medesima, che può riguardare anche la materia edilizia, come ora in modo espresso dispone l'art. 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b) e c), del d.l. n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, entro i limiti e con le esclusioni previsti.

Massima n. 36445

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 4- bis e 4- ter , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, impugnato dalla Regione Puglia, nella parte in cui, qualificando la disciplina della SCIA come attinente alla tutela della concorrenza e costituente livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., riferendosi ad attività non aventi rilievo economico-imprenditoriale, ma destinate a regolare rapporti tra operatori economici e pubblica amministrazione a fini di semplificazione, nonché l'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., non trattandosi di specifici diritti dei soggetti a determinate prestazioni, e inoltre nella parte in cui prevede che la nuova disciplina sulla SCIA si sostituisca a quella già esistente in tema di DIA, modificando non soltanto la previgente disciplina statale, ma anche quella regionale, si porrebbe in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto non si limiterebbe a porre principi fondamentali nella materia «governo del territorio», ma detterebbe una disciplina della quale il legislatore regionale potrebbe soltanto prendere atto, senza margini di adeguamento alla realtà regionale. Posto che l'ambito applicativo della disciplina, diretto alla generalità dei cittadini, che trascende la materia della concorrenza, giustifica il richiamo al livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e permette una restrizione dell'autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione, il riconoscimento della possibilità di dare immediato inizio ad una determinata attività, fermo restando l'esercizio dei poteri inibitori da parte della pubblica amministrazione, ricorrendone gli estremi, e fatto salvo il potere della stessa pubblica amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, assicura la prestazione specifica di una attività amministrativa circoscritta all'inizio della fase procedimentale, strutturata secondo un modello ad efficacia legittimante immediata, che attiene al principio di semplificazione dell'azione amministrativa ed è finalizzata ad agevolare l'iniziativa economica, tutelando il diritto dell'interessato ad un sollecito esame, da parte della pubblica amministrazione competente, dei presupposti di diritto e di fatto che autorizzano l'iniziativa medesima, che può riguardare anche la materia edilizia, come ora in modo espresso dispone l'art. 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b) e c), del d.l. n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, entro i limiti e con le esclusioni previsti.

Massima n. 36446

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 4- bis e 4- ter , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, impugnato dalla Regione Liguria e dalla Regione Emilia-Romagna, nella parte in cui, prevedendo dettagliatamente il comma 4- bis , con riferimento ad ambiti non edilizi, i moduli procedimentali destinati a sostituire in modo automatico tutte le discipline regionali in materia di DIA e le modalità d'intervento attraverso l'esercizio del potere d'inibizione e di conformazione dell'attività, violerebbe spazi di legislazione regionale residuale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., in particolare con riferimento a commercio, artigianato, turismo e attività produttive in genere, nonché i poteri di controllo delle amministrazioni locali rimessi dall'art. 114, secondo comma, Cost., all'autonomia dei poteri degli enti locali, e le funzioni amministrative dei Comuni disposte dall'art. 118, primo comma, Cost., e inoltre, con riferimento all'ambito edilizio, prevedendo la possibilità di iniziare l'attività costruttiva alla data di presentazione della segnalazione, senza stabilire una clausola di salvezza per le diverse disposizioni previste per la DIA edilizia, la disposizione censurata violerebbe l'art. 3 Cost., con riguardo ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché l'art. 97, primo comma, Cost., con riguardo al principio di buon andamento dell'attività amministrativa, per determinare un inammissibile sbilanciamento a favore dell'interesse ad una rapida definizione delle procedure abilitative edilizie, con sacrificio delle esigenze della tutela del territorio e dell'organizzazione delle stesse amministrazioni cui è affidato il potere di verifica, e nella parte in cui il comma 4- ter , qualificando la disciplina della SCIA come attinente alla tutela della concorrenza e costituente livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché stabilendo che la nuova disciplina sulla SCIA, si sostituisce a quella già esistente in tema di DIA, con conseguente modifica non soltanto della previgente normativa statale ma anche regionale, violerebbe le competenze regionali quali il governo del territorio, la tutela della salute, l'ordinamento degli uffici regionali, l'artigianato, il turismo, il commercio, in forza dell'art. 117, commi terzo e quarto, Cost. Posto che l'ambito applicativo della disciplina, diretto alla generalità dei cittadini, che trascende la materia della concorrenza, giustifica il richiamo al livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e permette una restrizione dell'autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione, il riconoscimento della possibilità di dare immediato inizio ad una determinata attività, fermo restando l'esercizio dei poteri inibitori da parte della pubblica amministrazione, ricorrendone gli estremi, e fatto salvo il potere della stessa pubblica amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, assicura la prestazione specifica di una attività amministrativa circoscritta all'inizio della fase procedimentale, strutturata secondo un modello ad efficacia legittimante immediata, che attiene al principio di semplificazione dell'azione amministrativa ed è finalizzata ad agevolare l'iniziativa economica, tutelando il diritto dell'interessato ad un sollecito esame, da parte della pubblica amministrazione competente, dei presupposti di diritto e di fatto che autorizzano l'iniziativa medesima, che può riguardare anche la materia edilizia, come ora in modo espresso dispone l'art. 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b) e c), del d.l. n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, entro i limiti e con le esclusioni previsti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalle Regioni indicate in epigrafe con i rispettivi ricorsi, nei confronti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

riuniti i giudizi;

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 49, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse:

a) dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, limitatamente all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale del 18 ottobre 2010, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché agli artt. 2, primo comma, lettere g), p) e q), e 3, primo comma, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e alle relative norme di attuazione, nonché, in subordine, per violazione del principio costituzionale di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe;

b) dalle Regioni Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Puglia, in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 97, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettere e) ed m), terzo e quarto comma, 118 e 121, secondo comma, della Costituzione, nonché sotto il profilo della violazione del principio della leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, promosse in riferimento agli artt. 3, 9, 97, 114, 117 e 118 Cost. dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe indicato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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