Corte costituzionale
Sentenza n. 111/2012
Corte cost., sent. 3 maggio 2012, n. 111
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 111/2012
- Data di deposito
- 3 maggio 2012
- Data di decisione
- 18 aprile 2012
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:111
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 6, paragrafo 1, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 13, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 47, nel testo consolidato con le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona il 13 dicembre 2007, carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea di Nizza
Massime
Massima n. 36295
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 32, 76, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione anche agli articoli 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui, al comma 1, subordina la proponibilità della domanda giudiziaria di risarcimento del danno alla persona, riportato in conseguenza di sinistro stradale, al decorso dello spatium deliberandi di 90 giorni in capo all'assicuratore, decorrente dal giorno in cui il danneggiato abbia presentato all'impresa di assicurazione un'istanza di risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avendo osservato le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 148 dello stesso Codice delle assicurazioni private, per il maggior onere di allegazione e di prova ai fini dell'accesso alla giurisdizione, che, in base alla disciplina previgente, gli era viceversa consentito sulla base di una previa richiesta risarcitoria anche incompleta o di meri atti equipollenti, poiché la normativa denunciata, che appare coerente alla ratio ed ai principi della legge delega ed ai principi, da essa recepiti, della direttiva 2005/14/CE sulla tutela del danneggiato, prevede prescrizioni formali al fine di rafforzare, e non già di indebolire, le possibilità di difesa offerte al danneggiato, attraverso il raccordo dell'onere di diligenza, a suo carico, con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore, il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, è tenuto alla formulazione di proposta adeguata nel quantum , ed escludendosi sia che dette formalità siano volte ad avvantaggiare l'impresa assicuratrice del responsabile nei confronti del danneggiato, per essere volte, al contrario, a realizzare una più tempestiva ed efficace tutela di quest'ultimo, sia che esista un diverso trattamento nei casi di esperibilità dell'azione per risarcimento diretto (a carico del proprio assicuratore o dell'assicuratore del trasportante) atteso che dette azioni, rispetto alla prima, non sono alternative, ma rappresentano un in più a disposizione del danneggiato. - Sulla legittimità dell'azione per "risarcimento diretto", vedi, citate, sentenza n. 180 del 2009; ordinanze n. 85 del 2010, n. 201 e n. 191 del 2009, n. 440 e n. 205 del 2008.
Massima n. 36296
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), nella parte in cui, al comma 1, subordina la proponibilità della domanda giudiziaria di risarcimento del danno alla persona, riportato in conseguenza di sinistro stradale, al decorso dello spatium deliberandi di 90 giorni in capo all'assicuratore, decorrente dal giorno in cui il danneggiato abbia presentato all'impresa di assicurazione un'istanza di risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avendo osservato le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 148 dello stesso Codice delle assicurazioni private, per il maggior onere di allegazione e di prova ai fini dell'accesso alla giurisdizione, che, in base alla disciplina previgente, gli era viceversa consentito sulla base di una previa richiesta risarcitoria anche incompleta o di meri atti equipollenti, in relazione all'art. 47 della Carta di Nizza, difettando ogni motivazione sulla non diretta applicabilità della norma europea. - Sulla inammissibilità della questione per mancata indicazione dei motivi che osterebbero alla non applicazione del diritto interno in contrasto con il diritto dell'Unione europeo, vedi, cit., ord. n. 298 del 2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 145, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 32, 76, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Giudice di pace di Roma, con l'ordinanza di cui in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 145, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, nel testo consolidato con le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona il 13 dicembre 2007, ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130, ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009, dal Giudice di pace di Roma, con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 maggio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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