Corte costituzionale
Ordinanza n. 56/2012
Corte cost., ord. 9 marzo 2012, n. 56
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 56/2012
- Data di deposito
- 9 marzo 2012
- Data di decisione
- 5 marzo 2012
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:56
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 5, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
- art. 16, comma 1, decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
- art. 135, comma 1, lett e), decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010
Parametri
Massime
Massima n. 36143
Devono essere restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli articoli 15, comma 5, 16, comma 1, e 135, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sollevata in riferimento agli articoli, 3, 24, 25, 76, 111 e 125 della Costituzione, relativa alla devoluzione alla competenza funzionale inderogabile del t.a.r. lazio con sede a Roma delle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195, che modifica alcune disposizioni del codice del processo amministrativo, tra cui la disposizione censurata, con la conseguenza che spetta al giudice rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sollevata. - Sul principio della "perpetuatio iurisdictionis" in seguito a modifiche legislative sulla competenza, (sicché, ove sia stato adito un giudice incompetente al momento della proposizione della domanda, non può l'incompetenza essere dichiarata se quel giudice sia diventato competente in forza di legge entrata in vigore nel corso del giudizio), v. ex plurimis, Corte di cassazione, seconda sezione civile, ordinanza del 16 luglio 2010, n. 16667; Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza del 16 aprile 2009, n. 8999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale della Campania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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