Corte costituzionale

Ordinanza n. 316/2012

Corte cost., ord. 27 dicembre 2012, n. 316

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
316/2012
Data di deposito
27 dicembre 2012
Data di decisione
12 dicembre 2012
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:316

Norme oggetto del giudizio

  • art. 246-bis, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006

Parametri

Massime

Massima n. 36856

Va ordinata la restituzione al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 246- bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera ii ), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 in quanto, successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione, l'art. 1, comma 3, lettera b ), numero 9) del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69), inserendo nel corpo dell'art. 4, comma 1, di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) - concernente «Ulteriori abrogazioni» - dopo il numero 36), il «36- bis ) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: articolo 246- bi s», ha determinato l'abrogazione della norma denunciata. Pertanto, alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo sopra descritto (con incidenza non solo sulla norma denunciata, ma anche su quella assunta a tertium comparationis ), gli atti devono essere rimessi al giudice a quo affinché proceda ad una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sollevata. - V. citate ordinanze n. 232, n. 190, n. 180 e n. 168 del 2012

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 dicembre 2012.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze