Corte costituzionale
Ordinanza n. 316/2012
Corte cost., ord. 27 dicembre 2012, n. 316
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 316/2012
- Data di deposito
- 27 dicembre 2012
- Data di decisione
- 12 dicembre 2012
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:316
Norme oggetto del giudizio
- art. 246-bis, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
Parametri
Massime
Massima n. 36856
Va ordinata la restituzione al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 246- bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera ii ), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 in quanto, successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione, l'art. 1, comma 3, lettera b ), numero 9) del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69), inserendo nel corpo dell'art. 4, comma 1, di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) - concernente «Ulteriori abrogazioni» - dopo il numero 36), il «36- bis ) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: articolo 246- bi s», ha determinato l'abrogazione della norma denunciata. Pertanto, alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo sopra descritto (con incidenza non solo sulla norma denunciata, ma anche su quella assunta a tertium comparationis ), gli atti devono essere rimessi al giudice a quo affinché proceda ad una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sollevata. - V. citate ordinanze n. 232, n. 190, n. 180 e n. 168 del 2012
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 dicembre 2012.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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