Corte costituzionale

Ordinanza n. 304/2012

Corte cost., ord. 19 dicembre 2012, n. 304

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
304/2012
Data di deposito
19 dicembre 2012
Data di decisione
11 dicembre 2012
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:304

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 36824

Dichiarazione di manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 339, terzo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 14 maggio 2005, n. 80), sollevata - in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, primo comma, 101, secondo comma, 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione («quest'ultimo in quanto in relazione di interposizione rispetto all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, cui l'Italia aderisce, ed al diritto vivente derivatone») - dal Tribunale ordinario di Napoli, in composizione monocratica. Risulta fondata l'eccezione preliminare dell'Avvocatura generale dello Stato sul difetto di rilevanza (ovvero la carente motivazione sulla rilevanza) della questione, per non avere il rimettente analizzato la possibilità di ritenere ammissibile la doglianza proposta nel giudizio a quo come motivo di appello sotto il profilo della violazione dei principi regolatori della materia. In ragione dello specifico contenuto del formulato petitum (diretto, in ultima analisi, ad estendere il numero dei motivi di appellabilità limitata delle sentenze pronunciate secondo equità dal giudice di pace, aggiungendo espressamente a quelli già previsti anche quei casi che altrimenti renderebbero ammissibile la revocazione in base all'art. 395 cod. proc. civ.), il rimettente avrebbe dovuto farsi carico di tentare (non già di ottenere, in modo improprio, un avallo interpretativo da parte di questa Corte, bensì) di individuare una diversa possibile interpretazione della norma censurata idonea a superare i dubbi di costituzionalità. Al contrario, il rimettente ha omesso di verificare in positivo se il vizio della sentenza di primo grado (che egli ritiene configurare un errore di fatto revocatorio) possa essere esaminato (anche eventualmente attraverso un adattamento dei motivi di ricorso) nell'ámbito dei motivi che consentono l'appello delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, che, pur limitato al controllo di vizi specifici, è comunque caratterizzato dalla sua essenza di mezzo a critica libera derivante dall'effetto devolutivo pieno della materia esaminata in primo grado. La carente utilizzazione dei poteri interpretativi che la legge riconosce al giudice rimettente e la mancata esplorazione di diverse soluzioni ermeneutiche, al fine di far fronte al dubbio di costituzionalità ipotizzato (che ridonda anche in termini di insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza della questione: ordinanze n. 240 e n. 126 del 2012), integrano omissioni tali da rendere manifestamente inammissibile la sollevata questione di legittimità costituzionale (ordinanze 102 del 2012 e n. 212 del 2011). Ulteriore profilo di inammissibilità deriva dal fatto che l'intervento richiesto a questa Corte sarebbe caratterizzato da un corposo tasso di manipolatività e creatività (sentenza n. 36 del 2012 e ordinanza n. 240 del 2012), tanto più in un contesto, quale quello della conformazione degli istituti processuali, riservato alla ampia discrezionalità del legislatore col solo limite della manifesta irragionevolezza (ordinanze n. 194 e n. 240 del 2012). Infatti, il rimettente invoca (come detto) una pronuncia che, incidendo sulla portata applicativa della norma censurata, introduca (oltre quelle previste dalla norma medesima: violazione delle norme sul procedimento, di norma costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia) un'ulteriore ipotesi di appellabilità delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità. Si tratta, come è evidente, di un intervento di ampia portata, capace di coinvolgere simultaneamente la disciplina dell'appello e dei casi di revocazione, con la necessità di rivederne istituti e nozioni ovvero anche di regolarne il coordinamento, che come tale è riservato al legislatore, al quale soltanto compete di definire un equilibrio diverso da quello attuale tra rimedi interni alle singole fasi o gradi del giudizio, nonché tra mezzi di impugnazione ordinari e straordinari (ordinanza n. 305 del 2001).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 339, terzo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 14 maggio 2005, n. 80), sollevata - in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, primo comma, 101, secondo comma, 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione («quest'ultimo in quanto in relazione di interposizione rispetto all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, cui l'Italia aderisce, ed al diritto vivente derivatone») - dal Tribunale ordinario di Napoli, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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