Corte costituzionale
Ordinanza n. 254/2012
Corte cost., ord. 15 novembre 2012, n. 254
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 254/2012
- Data di deposito
- 15 novembre 2012
- Data di decisione
- 5 novembre 2012
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:254
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 23, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 10, Costituzione
- art. 6, comma 1, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 36716
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, nella parte in cui «non prevede la possibilità di sospensione della sentenza di appello tributaria, impugnata con ricorso per cassazione, allorquando ivi sopravvenga, per la prima volta, il pericolo di un grave ed irreparabile danno, con carattere di irreversibilità e non altrimenti evitabile», sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 111 e 113 della Costituzione, nonché all'art. 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848), quale norma interposta all'art. 10 Cost., dalla Commissione tributaria regionale per la Calabria, in quanto detta questione risulta superata dalla successiva evoluzione della giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha individuato un'interpretazione della norma censurata compatibile con i principi evocati e cioè con la sentenza n. 2845 del 2012, affermando il principio di diritto secondo cui «al ricorso per cassazione avverso una sentenza delle commissioni tributarie regionali si applica la disposizione di cui all'art. 373 c.p.c., comma 1, secondo periodo [...]» e della Corte costituzionale con la sentenza n. 109 del 2012, che ha dichiarato non fondata questione analoga all'odierna, sul rilievo della «riscontrata possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione denunciata» nei termini indicati dall'organo di nomofilachia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 111 e 113 della Costituzione, nonché all'art. 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848), quale norma interposta all'art. 10 Cost., dalla Commissione tributaria regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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