Corte costituzionale

Ordinanza n. 174/2012

Corte cost., ord. 6 luglio 2012, n. 174

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
174/2012
Data di deposito
6 luglio 2012
Data di decisione
2 luglio 2012
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sergio Mattarella
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:174

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, legge n. 374 del 21 novembre 1991

Parametri

Massime

Massima n. 36474

Va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n. 374 del 1991, nella parte in cui non prevede che il giudice competente per materia a dirimere ogni controversia sulle spettanze economiche del giudice di pace ivi previste sia il tribunale in funzione di giudice del lavoro, innanzitutto - quanto alla lamentata violazione del principio di uguaglianza per il differente trattamento riservato ai magistrati ordinari - perché non possono assimilarsi le posizioni dei giudici onorari e dei magistrati che svolgono professionalmente ed in via esclusiva funzioni giudiziarie e perché la ricostruzione del quadro normativo operata dal giudice a quo appare incompleta e contraddittoria; inoltre, quanto al richiamato art. 111 Cost., in ragione della discrezionalità e insindacabilità delle scelte del legislatore - che non siano caratterizzate da una manifesta irragionevolezza - nella disciplina di istituti processuali e infine, con riferimento agli altri parametri costituzionali (artt. 4, 25, 35, 97 e 106 della Cost.), per la loro evidente inconferenza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace) sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, 25, primo comma, 35, primo comma, 97, terzo comma, e 106, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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