Corte costituzionale
Ordinanza n. 174/2012
Corte cost., ord. 6 luglio 2012, n. 174
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 174/2012
- Data di deposito
- 6 luglio 2012
- Data di decisione
- 2 luglio 2012
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sergio Mattarella
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:174
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, legge n. 374 del 21 novembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 36474
Va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n. 374 del 1991, nella parte in cui non prevede che il giudice competente per materia a dirimere ogni controversia sulle spettanze economiche del giudice di pace ivi previste sia il tribunale in funzione di giudice del lavoro, innanzitutto - quanto alla lamentata violazione del principio di uguaglianza per il differente trattamento riservato ai magistrati ordinari - perché non possono assimilarsi le posizioni dei giudici onorari e dei magistrati che svolgono professionalmente ed in via esclusiva funzioni giudiziarie e perché la ricostruzione del quadro normativo operata dal giudice a quo appare incompleta e contraddittoria; inoltre, quanto al richiamato art. 111 Cost., in ragione della discrezionalità e insindacabilità delle scelte del legislatore - che non siano caratterizzate da una manifesta irragionevolezza - nella disciplina di istituti processuali e infine, con riferimento agli altri parametri costituzionali (artt. 4, 25, 35, 97 e 106 della Cost.), per la loro evidente inconferenza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace) sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, 25, primo comma, 35, primo comma, 97, terzo comma, e 106, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Sergio MATTARELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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