Corte costituzionale

Ordinanza n. 137/2012

Corte cost., ord. 31 maggio 2012, n. 137

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
137/2012
Data di deposito
31 maggio 2012
Data di decisione
21 maggio 2012
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:137

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, delibera legislativa Regione Siciliana n. 732 del 9 novembre 2011
  • art. 15, comma 1, delibera legislativa Regione Siciliana n. 732 del 9 novembre 2011
  • art. 17, comma 1, delibera legislativa Regione Siciliana n. 732 del 9 novembre 2011
  • art. 19, delibera legislativa Regione Siciliana n. 732 del 9 novembre 2011
  • art. 20, delibera legislativa Regione Siciliana n. 732 del 9 novembre 2011
  • art. 22, delibera legislativa Regione Siciliana n. 732 del 9 novembre 2011
  • art. 25, delibera legislativa Regione Siciliana n. 732 del 9 novembre 2011
  • art. 26, delibera legislativa Regione Siciliana n. 732 del 9 novembre 2011
  • art. 35, delibera legislativa Regione Siciliana n. 732 del 9 novembre 2011
  • art. 36, delibera legislativa Regione Siciliana n. 732 del 9 novembre 2011
  • art. 38, delibera legislativa Regione Siciliana n. 732 del 9 novembre 2011
  • art. 40, delibera legislativa Regione Siciliana n. 732 del 9 novembre 2011
  • art. 41, delibera legislativa Regione Siciliana n. 732 del 9 novembre 2011

Parametri

Massime

Massima n. 36349

In relazione alla questione di legittimità costituzionalità di alcune disposizioni della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 732-672-699-700-713 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 297 del 9 novembre 2011 e, in particolare, degli artt. 14, 15, comma 1 (limitatamente alle parole: «ovvero all'ISMEA previa stipula di apposita convenzione»), 17, comma 1, 19, 20, 22, 25, 26 (nella parte in cui inserisce la lettera e nel comma 1 dell'art. 39- bis della legge della Regione siciliana 3 novembre 1993, n. 30, recante: «Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali»), 35, 36, 38, 40 e 41, sollevata in riferimento agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, primo comma e secondo comma, lettere e ), l ) e s ), e 120, primo comma, della Costituzione, nonché all'art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto il testo approvato dall'Assemblea risulta promulgato con omissione della disposizione oggetto di censura, dal che discende l'esaurimento del potere promulgativo e la conseguente carenza di oggetto del giudizio di legittimità costituzionale. - Sul venir meno dell'oggetto il giudizio di legittimità costituzionale a seguito dell'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, v. le ordinanze nn. 251/2011, 166/2011, 28/2012, 27/2012, 12/2012 e 11/2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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