Corte costituzionale
Sentenza n. 93/2011
Corte cost., sent. 21 marzo 2011, n. 93
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 93/2011
- Data di deposito
- 21 marzo 2011
- Data di decisione
- 9 marzo 2011
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:93
Norme oggetto del giudizio
- art. 44, comma 1, decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007
- legge n. 31 del 28 febbraio 2008
Parametri
Massime
Massima n. 35498
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 77, 97, 101, secondo comma, 103 e 108 Cost., in quanto stabilisce che, fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge, e con riguardo alle rilevazioni statistiche svolte anche prima dell'entrata in vigore del medesimo d.l., è considerato violazione dell'obbligo di risposta, di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti, non sono fondate le eccezioni di inammissibilità della questione per insufficiente motivazione sulla rilevanza e per irrilevanza, proposte da alcune delle parti costituite. Il rimettente, esplicitando che l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata permetterebbe di valutare la condotta dei convenuti nel giudizio principale in base alla disciplina stabilita dall'originario testo dell'art. 7 del d.lgs. n. 322, ha non implausibilmente ritenuto rilevante la questione. Non concerne, infatti, tale profilo ed attiene, invece, ad una fase logicamente e giuridicamente successiva l'accertamento dell'effettiva sussistenza della responsabilità, in base alla prima ovvero alla seconda delle due formulazioni della norma succedutesi nel tempo. La circostanza che la disposizione de qua non ha impedito all'organo requirente lo svolgimento dell'attività istruttoria neppure esclude detto requisito, in quanto la norma ha modificato il presupposto di applicabilità della sanzione in esame, mentre l'apprezzamento dell'idoneità della stessa a garantire l'effettività dell'obbligo di fornire i dati concerne la fondatezza delle censure riferite agli artt. 3 e 97 Cost., non l'ammissibilità della questione.
Massima n. 35499
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 77, 97, 101, secondo comma, 103 e 108 Cost., in quanto stabilisce che, fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge, e con riguardo alle rilevazioni statistiche svolte anche prima dell'entrata in vigore del medesimo d.l., è considerato violazione dell'obbligo di risposta, di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti, non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata dalla difesa erariale per omessa censura del suddetto art. 7, quale disposizione asseritamente interpretata dalla norma denunciata. Secondo la non implausibile motivazione del giudice a quo , è possibile una differente interpretazione, costituzionalmente orientata, del testo originario del citato art. 7 e sarebbe, quindi, proprio l'art. 44, comma 1, del d.l. n. 248 del 2007 la disposizione censurabile, poiché è questa che avrebbe attribuito alla prima un contenuto precettivo lesivo degli evocati parametri costituzionali.
Massima n. 35500
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, impugnato, in riferimento all'art. 77 Cost., in quanto stabilisce che, fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge, e con riguardo alle rilevazioni statistiche svolte anche prima dell'entrata in vigore del medesimo d.l., è considerato violazione dell'obbligo di risposta, di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti. Infatti, indici intrinseci ed estrinseci alla disposizione censurata permettono di escludere l'ipotesi - alla quale è limitato il sindacato sulla legittimità dell'adozione di un decreto-legge da parte del Governo - di evidente carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità ed urgenza di provvedere. Premesso che il preambolo del d.l. n. 248 del 2007 fa riferimento alla "straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine" sia "di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti", sia "di conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni"; la norma de qua non è dissonante rispetto al contenuto ed alla materia del suddetto decreto poiché persegue lo scopo di garantire la funzionalità dell'attività dell'ISTAT. In particolare, il legislatore ha inteso realizzare una sostanziale semplificazione delle attività che i soggetti del Sistema statistico nazionale devono porre in essere per individuare in maniera certa - a fronte delle centinaia di migliaia di mancate risposte che si registrano annualmente - quelle che, per la volontarietà della condotta, configurano un'effettiva violazione dell'obbligo di risposta, mirando, allo stesso tempo, a ridurre l'onerosità di dette attività, tale da mettere a rischio la stessa qualità della statistica ufficiale. In merito all'ampiezza del sindacato sulla legittimità dell'adozione di un decreto-legge da parte del Governo, v. le citate sentenze n. 355/2010, n. 83/2010, n. 128/2008 e n. 171/2007. Sull'esigenza di «limitare ambiti, ritenuti dal legislatore troppo ampi», della responsabilità dei dipendenti pubblici, poiché l'ampliamento degli stessi «è suscettibile di determinare un rallentamento nell'efficacia e tempestività dell'azione amministrativa dei pubblici poteri», v. la citata sentenza n. 355/2010.
Massima n. 35501
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., in quanto stabilisce che, fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge, e con riguardo alle rilevazioni statistiche svolte anche prima dell'entrata in vigore del medesimo d.l., è considerato violazione dell'obbligo di risposta, di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti. Infatti, avendo la legge n. 244 del 2007 limitato, per il futuro, i casi nei quali può essere irrogata la sanzione per la violazione dell'obbligo di fornire i dati statistici, la successiva scelta di attenuare il rigore della disciplina anche per il passato non è in sé irragionevole, soprattutto in considerazione dell'onerosità dell'attività diretta ad irrogare detta sanzione e dell'esigenza di garantire l'efficiente funzionamento dell'ISTAT, quindi, l'applicazione del principio di buon andamento dell'amministrazione, ferma restando la qualità della rilevazione statistica. Inoltre, la diversità del criterio di identificazione dei presupposti per l'irrogazione della sanzione stabilito dal citato art. 44, comma 1, rispetto a quello previsto dall'art. 3, comma 74, della legge n. 244 del 2007 è giustificata dalla circostanza che la norma censurata concerne indagini statistiche già svolte e comportamenti dei destinatari dell'obbligo ormai esauriti, ai quali non avrebbe potuto essere applicata, con mero automatismo, la nuova regolamentazione, caratterizzata dall'identificazione delle fattispecie sanzionabili. La diversità delle discipline non costituisce, dunque, sintomo dell'asserita illogicità della scelta operata con la norma in questione ed è anzi agevole individuare il comune elemento ispiratore di entrambe nell'intento di stabilire un criterio diretto a limitare i casi di applicabilità della sanzione amministrativa. Infine, la locuzione "formale rifiuto" contenuta nell'art. 44, comma 1, permette di ritenere integrato il presupposto di applicabilità della sanzione in esame sia nel caso in cui il destinatario della richiesta abbia esplicitamente comunicato l'immotivato rifiuto di fornire i dati, sia nel caso in cui egli ciò abbia fatto, adducendo giustificazioni pretestuose o inattendibili, trattandosi di fattispecie entrambe diverse dalla mera omissione della comunicazione. In merito all'esigenza che la retroattività della norma, interpretativa o innovativa, trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, v., ex multis , le citate sentenze n. 74/2008 e n. 234/2007. Nel senso che rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza della scelta, sia conformare le fattispecie di responsabilità amministrativa e stabilire le relative sanzioni, sia «modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore a seconda delle materie oggetto di disciplina», anche in ordine all'eventuale applicabilità della disciplina posteriore più favorevole, v. le citate ordinanze n. 23/2009, n. 424/2008, n. 245/2003, n. 501/2002 e n. 140/2002.
Massima n. 35502
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, impugnato, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 103 e 108 Cost., in quanto stabilisce che, fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge, e con riguardo alle rilevazioni statistiche svolte anche prima dell'entrata in vigore del medesimo d.l., è considerato violazione dell'obbligo di risposta, di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti. Premesso che l'invito a dedurre, siccome diretto all'acquisizione di ulteriori elementi in vista delle determinazioni del pubblico ministero, attiene ad una fase del procedimento avente natura pre-processuale, sicché l'effettiva proposizione dell'azione di responsabilità è del tutto eventuale e solo con l'atto di citazione il giudice è investito della causa ed ha inizio il relativo giudizio; la constatazione che il decreto-legge contenente la norma censurata è stato emanato quando ai convenuti era stato notificato esclusivamente l'invito a dedurre molti mesi prima del deposito dell'atto di citazione rende chiara l'inesistenza di elementi in grado di dimostrare la strumentalità della disposizione rispetto all'intento di risolvere una specifica controversia e di incidere su un giudizio in corso, per determinarne l'esito. Pertanto, escluso che la norma de qua abbia compromesso la funzione giurisdizionale, deve ritenersi che, con essa, il legislatore si sia limitato a stabilire una nuova regola, generale ed astratta. Nel senso che la retroattività della norma reca vulnus alle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario quando travolge gli effetti di pronunce divenute irrevocabili e, comunque, nel caso in cui la disposizione non stabilisce una regola astratta, ma mira a risolvere specifiche controversie, risultando diretta ad incidere sui giudizi in corso, per determinarne gli esiti, v., ex plurimis , le citate sentenze n. 209/2010, n. 94/2009, n. 170/2008 e n. 364/2007. Sull'inerenza dell'invito a dedurre «ad una fase del procedimento avente natura pre-processuale», v. le citate sentenze n. 513/2002, n. 163/1997 e n. 415/1995.
Massima n. 35503
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 77, 97, 101, secondo comma, 103 e 108 Cost., in quanto stabilisce che, fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge, e con riguardo alle rilevazioni statistiche svolte anche prima dell'entrata in vigore del medesimo d.l., è considerato violazione dell'obbligo di risposta, di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti, è irrilevante, per l'infondatezza delle censure prospettate dal rimettente, la questione di legittimità costituzionale dell'originario testo dell'art. 7, commi 1 e 3, del citato d.lgs. n. 322, proposta in linea subordinata da alcune delle parti private costituite in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., poiché tale disposizione non prevede la possibilità, per i soggetti chiamati ad accertare la violazione, di valutare, a fini sanzionatori, le ragioni e le circostanze dell'inosservanza dell'obbligo di fornire dati statistici e non considera la difficoltà di identificare gli inadempienti. Pertanto, difettano i presupposti affinché la Corte possa sollevare la questione davanti a se stessa.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 77, 97, 101, secondo comma, 103 e 108 della Costituzione, dalla Corte dei conti -sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2011.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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