Corte costituzionale

Sentenza n. 41/2011

Corte cost., sent. 9 febbraio 2011, n. 41

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
41/2011
Data di deposito
9 febbraio 2011
Data di decisione
7 febbraio 2011
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rita Saulle
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:41

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 4, ter, decreto-legge n. 134 del 25 settembre 2009
  • legge di conversione n. 167 del 24 novembre 2009

Parametri

Massime

Massima n. 35327

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4- ter , del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, commi primo e secondo, 51, primo comma, 97, 113 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede che, in sede di aggiornamento per il biennio 2009-2011 delle graduatorie ad esaurimento, i docenti che chiedono il trasferimento in una provincia diversa da quella in cui risultano iscritti, sono collocati in coda alla relativa graduatoria, senza il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti in quella di provenienza, non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata dalla difesa erariale poiché, come riconosciuto dalle sezioni unite della Corte di cassazione, la giurisdizione sulla controversia in esame non spetterebbe al giudice amministrativo, ma a quello ordinario. Invero, il rimettente giudica della legittimità degli atti amministrativi che fissano i criteri di formazione delle graduatorie ed ha, comunque, ritenuto sussistere nei casi in questione la giurisdizione del giudice amministrativo, sul presupposto, convalidato dal Consiglio di Stato, anche in adunanza plenaria, che le vicende inerenti la formazione delle graduatorie degli insegnanti sono fasi di una procedura selettiva finalizzata all'instaurarsi del rapporto di lavoro. Il menzionato contrasto giurisprudenziale preclude una pronuncia di inammissibilità della questione siccome sollevata da un giudice privo di giurisdizione, poiché il relativo difetto, per essere rilevabile dalla Corte, deve emergere in modo macroscopico e manifesto, cioè ictu oculi . Nel senso che il difetto di giurisdizione del rimettente può essere rilevato dalla Corte solo quando emerga in modo macroscopico e manifesto, cioè ictu oculi , v. le citate sentenze n. 81/2010 e n. 34/2010.

Massima n. 35328

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4- ter , del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, commi primo e secondo, 51, primo comma, 97, 113 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede che, in sede di aggiornamento per il biennio 2009-2011 delle graduatorie ad esaurimento, i docenti che chiedono il trasferimento in una provincia diversa da quella in cui risultano iscritti, sono collocati in coda alla relativa graduatoria, senza il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti in quella di provenienza, non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza sollevata dalla difesa erariale, in quanto il rimettente non avrebbe considerato che la sentenza di cui è chiamato a dare esecuzione non ha ad oggetto l'impugnativa delle graduatorie ove i ricorrenti hanno chiesto il trasferimento e che essa non è intervenuta anche nei confronti degli Uffici Scolastici provinciali e regionali competenti ad adottare i provvedimenti di integrazione e aggiornamento delle suddette graduatorie. Invero, l'indicata questione preliminare attiene ad aspetti meramente processuali del giudizio principale, la cui soluzione è rimessa al giudice a quo , salvo il limite estremo della manifesta implausibilità della motivazione offerta da quest'ultimo sui punti controversi. Infatti, nel giudizio di costituzionalità, ai fini dell'apprezzamento della rilevanza, ciò che conta è la valutazione che il rimettente deve fare in ordine alla possibilità che il procedimento pendente possa o meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appare assolutamente priva di fondamento, presupposto che non si verifica nel caso di specie.

Massima n. 35329

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4- ter , del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, commi primo e secondo, 51, primo comma, 97, 113 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede che, in sede di aggiornamento per il biennio 2009-2011 delle graduatorie ad esaurimento, i docenti che chiedono il trasferimento in una provincia diversa da quella in cui risultano iscritti, sono collocati in coda alla relativa graduatoria, senza il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti in quella di provenienza, non è fondata, anzitutto in fatto, l'eccezione di inammissibilità proposta dalla difesa erariale per errato presupposto di fatto della questione, poiché il rimettente ritiene di dover modificare le graduatorie relative al biennio scolastico 2009-2011, mentre la sentenza di cui viene chiesta l'esecuzione avrebbe ad oggetto provvedimenti afferenti i criteri per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie per il biennio 2007-2009, diverse, dunque, da quelle indicate dal giudice a quo . Sul punto rileva la circostanza che la detta sentenza ha disposto l'annullamento del decreto del 16 marzo 2007 e della relativa nota esplicativa del 19 marzo 2007, n. 5485 emessi dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, proprio nella parte in cui stabilivano, per il biennio 2009-2011, che i docenti che chiedevano il trasferimento ad altra provincia sarebbero stati collocati in coda alla relativa graduatoria.

Massima n. 35330

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 1, comma 4- ter , del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167, in quanto stabilisce che la lett. c ) del comma 605 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del d.l. n. 97 del 2004, convertito dalla legge n. 143 del 2004, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie per il biennio scolastico 2007-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia. La disposizione censurata - avente portata innovativa con carattere retroattivo, anziché interpretativa, poiché non individua alcuno dei contenuti normativi plausibilmente ricavabili dalla disposizione oggetto dell'asserita interpretazione - introduce, con effetto temporale rigidamente circoscritto al biennio 2009-2011, una disciplina eccentrica, rispetto alla regola dell'inserimento "a pettine" dei docenti nelle graduatorie, vigente sia anteriormente che posteriormente all'esaurimento del suddetto biennio e costituente, dunque, il criterio ordinamentale prescelto dal legislatore, anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale. Una siffatta deroga, non giustificata da alcuna obiettiva ragione ed imposta retroattivamente, non può superare il vaglio di costituzionalità, con riguardo al carattere non irragionevole che le disposizioni primarie debbono rivestire. La norma de qua , infatti, prevede che se il docente chiede, in occasione dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2011-2013, l'iscrizione in una graduatoria provinciale diversa da quella in cui era inserito nel biennio 2007-2009 vedrà riconosciuto il punteggio e la conseguente posizione occupata nella graduatoria di provenienza. Diversamente, se il docente chiede il trasferimento in occasione delle operazioni di integrazione e di aggiornamento per il biennio 2009-2011 viene inserito nelle graduatorie delle province scelte dopo l'ultima posizione di III fascia. L'effetto di tale previsione è, quindi, quello della sospensione per il biennio 2009-2011 della regola secondo la quale i mutamenti di graduatoria devono avvenire nel rispetto del principio del merito e, quindi, con il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti al singolo docente nella graduatoria di provenienza. Il merito costituisce, invero, il criterio ispiratore della vigente disciplina del reclutamento del personale docente, secondo cui l'accesso ai ruoli avviene per il 50 per cento dei posti con concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo dalle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, periodicamente integrate mediante l'inserimento degli idonei non vincitori dei concorsi regionali e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento da una provincia ad un'altra, e utilizzate dall'amministrazione scolastica anche per il conferimento di supplenze. Contemporaneamente all'introduzione di nuovi candidati, viene aggiornata la posizione di coloro che sono già presenti in graduatoria e che, nelle more, hanno maturato ulteriori titoli, valutabili ai fini di un possibile futuro incarico. La disposizione impugnata deroga a tali principi e, impiegando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata al biennio 2009-2011 - comporta il totale sacrificio del criterio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti per assicurare la migliore formazione scolastica possibile. (Restano assorbite le ulteriori censure). Nel senso che la palese erroneità dell'autoqualificazione di una norma come di interpretazione autentica può costituire un indice della sua manifesta irragionevolezza, v., ex plurimis , le citate sentenze n. 234/2007 e n. 274/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2011.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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