Corte costituzionale

Sentenza n. 165/2011

Corte cost., sent. 12 maggio 2011, n. 165

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
165/2011
Data di deposito
12 maggio 2011
Data di decisione
9 maggio 2011
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
MADDALENA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:165

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, decreto-legge n. 105 del 8 luglio 2010
  • legge n. 129 del 13 agosto 2010
  • art. 4, comma 2, decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009
  • art. 4, comma 3, decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009
  • art. 4, comma 4, decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009
  • legge n. 102 del 3 agosto 2009
  • art. 4, comma 2, primo periodo, decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009
  • comma 3, legge n. 102 del 3 agosto 2009
  • art. 4, comma 2, terzo periodo, decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009
  • art. 4, comma 4, secondo periodo, decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009

Parametri

  • art. 117, Costituzione
  • art. 118, Costituzione
  • art. 120, Costituzione
  • art. 70, Costituzione
  • art. 76, Costituzione
  • art. 77, Costituzione
  • legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
  • art. 8, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 6, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 13, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 17, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 22, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 26 marzo 1977
  • art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 14, comma 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 19, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
  • art. 8, legge n. 31 del 5 giugno 2003

Massime

Massima n. 35647

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.l. 8 luglio 2010, n. 105, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse stante l'adozione, successivamente alla notifica del ricorso, degli atti di intesa per l'individuazione degli interventi urgenti e indifferibili connessi alla trasmissione e alla distribuzione di energia nel territorio regionale, nonché degli atti di intesa per la ratifica delle dei commissari straordinari incaricati della realizzazione degli interventi. Infatti l'istituto dell'acquiescenza non trova applicazione nel giudizio di legittimità costituzionale; sicché la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo se la norma impugnata non ha trovato applicazione e non può più essere applicata, e non invece nell'ipotesi inversa. In senso analogo, v. citate sentenze n. 40/2010, n. 98/2007.

Massima n. 35648

La disciplina statale denunciata va ricondotta alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», rientrante nella competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. Depone in tal senso anche l'espressa formulazione contenuta nel nuovo comma 1 dell'art. 4, del d.l. n. 78 del 2009, in cui si fa riferimento a «interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale».

Massima n. 35649

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.l. 8 luglio 2010, n. 105, quanto ai parametri da considerare deve ritenersi che le competenze statutarie in materia di energia sono sicuramente meno ampie rispetto a quelle riconosciute alle Regioni, nello stesso ambito, dall'art. 117, terzo comma, Cost. La Provincia autonoma può quindi rivendicare una competenza legislativa concorrente identica a quella delle Regioni ad autonomia ordinaria ed anche una competenza amministrativa più ampia - in quanto fondata sui principi dell'art. 118 Cost. - rispetto a quella ad essa spettante sulla sola base del d.P.R. n. 235 del 1977, come modificato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463. È evidente, in definitiva, che, in virtù dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, alla Provincia autonoma si debba estendere - in quanto più favorevole alle ragioni dell'autonomia - la stessa disciplina dettata dagli artt. 117 e 118 Cost. per le Regioni a statuto ordinario. Quanto alle funzioni trasferite alle Province autonome ai sensi dell'art. 01 del d.P.R. n. 235 del 1977, aggiunto dal d.lgs. n. 463 del 1999, si deve osservare che le competenze legislative e amministrative derivanti dal nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione sono più ampie rispetto a quelle statutarie. Da ciò deriva che nelle prime sono comprese le seconde, con la conseguenza che non si pone un problema di autonoma violazione di queste ultime. In senso analogo, v. citate sentenze n. 383/2005 e n. 8/2004.

Massima n. 35650

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 4, comma 2, primo periodo, del d.l. n. 78 del 2009, riguardante la realizzazione degli interventi urgenti e indifferibili in regime di cooperazione funzionale e organizzativa tra commissari straordinari del Governo e le Regione le Province autonome interessate. Non può infatti escludersi l'attrazione in sussidiarietà delle funzioni amministrative e legislative concernenti la realizzazione (e non solo l'individuazione) degli interventi previsti nella norma censurata. E, nel caso di specie, il rispetto del criterio di proporzionalità, sulla base della considerazione che l'intervento statale è finalizzato a garantire l'effettività dell'attuazione degli interventi individuati; sicché proprio la natura strategica degli stessi impone che la loro realizzazione proceda in modo unitario e coordinato, giacché le finalità complessive concordate tra Stato e Regioni potrebbero essere frustrate se si verificassero forti discrasie nei tempi e nelle modalità di esecuzione. In senso analogo, v. citata sentenza n. 215/2010.

Massima n. 35651

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2009, il quale prevede il potere sostitutivo del commissario del Governo, in caso di inerzia delle amministrazioni pubbliche - Regioni ed enti locali - che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi. Nel caso di specie, la norma censurata non contempla né i presupposti sostanziali richiesti dall'art. 120 Cost., né le procedure previste - sulla base del rinvio contenuto nella norma costituzionale - dall'art. 8 della legge n. 131 del 2003. Anzitutto, è stato attribuito un potere sostituivo direttamente ad un organo amministrativo, mentre invece la norma costituzionale prevede che sia il Governo ad esercitare tale potere, sia pure nominando, non in via generale e preventiva, ma per il caso specifico, un commissario. Inoltre il potere sostitutivo è esercitabile per la semplice inerzia degli enti competenti, senza che ricorrano le gravi ed eccezionali ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 120 Cost. e senza alcuna limitazione procedurale, che consenta all'ente inadempiente di compiere l'atto o gli atti - per la cui mancanza viene prevista l'attivazione, da parte del commissario, del suddetto potere - ed evitare così di essere sostituito. La norma censurata prevede, inoltre, che il commissario possa ridurre, fino alla metà, i termini previsti dalla legge. Tale potere di riduzione è del tutto in contrasto sia con la norma costituzionale citata, sia con l'art. 8 della legge n. 131 del 2003, poiché restringe ancor di più, in modo indebito e discrezionale, l'autonomia degli enti, la quale deve essere invece tutelata dalla certezza dei termini, che non possono che essere quelli fissati dalla legge. Va infine escluso che il potere sostitutivo possa essere previsto nei casi in cui vi sia uno spostamento di competenze amministrative, a seguito di attrazione in sussidiarietà, dovendosi ritenere che la leale collaborazione, necessaria in tale evenienza, non possa essere sostituita, puramente e semplicemente, da un atto unilaterale dello Stato. In senso analogo, v. citata sentenza n. 383/2005.

Massima n. 35652

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 4, comma 3, del d.l. n. 78 del 2009, concernente la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dei commissari straordinari del Governo per la realizzazione degli interventi urgenti e indifferibili. I commissari straordinari del Governo sono infatti organi statali, la cui disciplina non può che spettare allo Stato. Così peraltro stabilisce l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che presenta un contenuto in gran parte coincidente con quello della norma impugnata. Il citato art. 11 prevede appunto che i commissari straordinari sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e che, con il decreto di nomina, sono determinati «i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale».

Massima n. 35653

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 4, del d.l. n. 78 del 2009, il quale prevede un potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, esercitabile «decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la regione o la provincia autonoma interessata». La norma impugnata configura un drastico superamento unilaterale dell'intesa da parte dello Stato, inidoneo ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione, particolarmente in rilievo nelle ipotesi di attrazione in sussidiarietà. Non è prevista infatti alcuna articolazione procedurale, che possa consentire un superamento concordato del dissenso. L'intervento unilaterale dello Stato non si presenta quindi come l'ipotesi estrema, che si verifica allorché l'esperimento di ulteriori procedure bilaterali si sia rivelato inefficace, ma è previsto come conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa, in relazione al quale, peraltro, è fissato un termine molto ristretto ed incerto per l'effettivo svolgimento delle attività rivolte al fine dell'accordo («trenta giorni dalla convocazione del primo incontro»). La previsione, nella norma censurata, di un invito, rivolto al Presidente della Regione o della Provincia interessata, a partecipare - in posizione minoritaria - alla riunione del Consiglio dei ministri, nella quale si decide l'esercizio del potere sostitutivo, non può essere considerata valida sostituzione dell'intesa, giacché trasferisce nell'ambito interno di un organo costituzionale dello Stato un confronto tra Stato e Regione, che deve necessariamente avvenire all'esterno, in sede di trattative ed accordi, rispetto ai quali le parti siano poste su un piano di parità. In senso analogo, v. citate sentenze n. 33/2011, n. 121/2010, n. 24/2007, n. 339/2005, n. 383, n. 339/2005 e n. 6/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 (Misure urgenti in materia di energia), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 129, nella parte in cui introduce il comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, limitatamente alle parole «Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.»;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 105 del 2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 129 del 2010, nella parte in cui introduce il comma 4 dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 102 del 2009;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 105 del 2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 129 del 2010, nella parte in cui introduce il comma 3 dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 102 del 2009, promosse dalla Regione Toscana, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Puglia per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, dell'art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia); dell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), e del principio di leale collaborazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2011.

F.to:

Paolo MADDALENA, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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