Corte costituzionale
Ordinanza n. 84/2011
Corte cost., ord. 11 marzo 2011, n. 84
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 84/2011
- Data di deposito
- 11 marzo 2011
- Data di decisione
- 7 marzo 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:84
Norme oggetto del giudizio
- art. 10-bis, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 1, comma 16, lett. a), legge n. 94 del 15 luglio 2009
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 27, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 6, Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata del 15 novembre 2000
- art. 25, Costituzione
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 35483
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 117 della Costituzione, dell'articolo 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevate in un procedimento penale a carico di tre soggetti, di minore età, imputati del reato di cui alla norma censurata «per aver fatto ingresso nel territorio dello Stato Italiano in condizioni di clandestinità». L'ordinanza di rimessione presenta infatti gravi carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta, in quanto si limita a riprodurre nell'epigrafe il capo d'imputazione, a sua volta circoscritto ad una parafrasi della norma incriminatrice, senza alcun cenno alla vicenda che ha dato origine al giudizio e alla sua riconducibilità al paradigma punitivo censurato, così da precludere alla Corte il necessario controllo in punto di rilevanza della questione.
Massima n. 35484
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 117 della Costituzione, dell'articolo 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica). Quanto alla pretesa violazione del principio di uguaglianza e del principio di personalità della responsabilità penale per effetto dell'applicazione della norma censurata - derivante, a parere dei giudici a quibus , dalle circostanze: che l'accertamento giurisdizionale di condotte identiche produrrebbe effetti diversi (sentenza di condanna o, se l'autore dell'azione criminosa sia già stato espulso o respinto, di non luogo a procedere), in ragione dell'esecuzione di provvedimenti (espulsione o respingimento) rimessi alla discrezionalità e alla disponibilità di mezzi dell'autorità amministrativa, a prescindere della volontà e dell'azione del reo; che, inoltre, non sarebbe attribuita alcuna rilevanza alla presenza di giustificati motivi idonei a determinare le condotte oggetto dell'incriminazione; che, infine, sarebbe irragionevolmente preclusa all'agente la possibilità di estinguere il reato mediante oblazione -, la questione è prospettata in termini astratti ed ipotetici, considerato che, dalle ordinanze di rimessione, non risulta né che il giudice abbia acquisito «la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento», presupposto indefettibile, ai sensi dell'art. 10- bis , comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, per la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere; né che sia stata prospettata alcuna circostanza idonea ad assumere rilievo quale "giustificato motivo" e neppure che gli imputati abbiano presentato domanda di oblazione, sicché le relative questioni sollevate risultano prive di attuale rilevanza o comunque non consentono il necessario controllo al riguardo. Quanto, poi, alla pretesa violazione dell'art. 117 Cost., con riguardo agli obblighi internazionali assunti dall'Italia in materia di trattamento dei migranti - e segnatamente, secondo i giudici rimettenti, con riferimento all'art. 6 del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti (adottato dall'Assemblea generale il 15 dicembre 2000, ratificato e reso esecutivo con legge 16 marzo 2006, n. 146) - la manifesta inammissibilità della questione in relazione al parametro indicato discende dalla circostanza che dall'ordinanza di rimessione non si desume che l'imputato sia stato oggetto di traffico illecito ai sensi del citato art. 6. Quanto, infine, alla ritenuta violazione dell'art. 3 Cost. per irragionevole disparità di trattamento sotto il profilo sanzionatorio - considerato nel suo complesso, cioè comprensivo non solo della pena dell'ammenda ma anche del divieto di applicare il beneficio della sospensione condizionale di detta pena, nonché della facoltà concessa al giudice di pace di sostituire la pena pecuniaria con una sanzione più grave qual è l'espulsione dallo Stato per un periodo non inferiore a cinque anni - la questione è manifestamente inammissibile in quanto la lesione costituzionale denunciata non deriva comunque dalla disposizione impugnata, ma, eventualmente, da norme distinte, non coinvolte nello scrutinio di costituzionalità. Tali sono l'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui - a seguito della modifica operata dalla legge n. 94 del 2009 - estende l'applicabilità dell'espulsione come sanzione sostitutiva alla contravvenzione di cui all'art. 10- bis del detto decreto legislativo, nonché la correlata disposizione dell'art. 62- bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), in forza della quale - diversamente da quanto stabilito dal precedente art. 62 con riferimento alle sanzioni sostitutive previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) - «nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all'art. 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».
Massima n. 35485
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 2, 3, 25, 27 e 97 della Costituzione, dell'articolo 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica). I dubbi di compatibilità costituzionale della norma censurata con l'art. 2 Cost. - sul presupposto che essa, configurando come reato la fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, lederebbe i diritti inviolabili dell'uomo ed il principio costituzionale di solidarietà -; con l'art. 3 Cost. - sotto il profilo dell'irragionevolezza della scelta legislativa, volta a criminalizzare l'ingresso e la permanenza clandestini nello Stato italiano, pure in presenza di istituti espulsivi di natura amministrativa-; con gli artt. 25 e 27 Cost. - ritenendo violato il principio di offensività del reato, in forza del quale al legislatore sarebbe preclusa l'introduzione, per finalità di mera deterrenza, di sanzioni non ricollegabili a fatti colpevoli, ma piuttosto a modi di essere ovvero ad una mera disobbedienza priva di disvalore (anche potenziale) per un determinato bene giuridico - sono stati tutti già esaminati e dichiarati infondati con precedente pronuncia di questa Corte (sentenza n. 250 del 2010), per cui le odierne questioni, in assenza di argomenti idonei a superare quelli esposti nella citata sentenza, si rivelano manifestamente infondate. Quanto, infine, alla ritenuta violazione dell'art. 97 Cost. - sul presupposto che la norma censurata sarebbe diretta ad ottenere l'espulsione dello straniero, cioè un risultato già conseguibile con la procedura amministrativa, per cui il procedimento penale costituirebbe un semplice duplicato - la questione, sotto tale profilo, è manifestamente infondata per l'inconferenza del parametro evocato, perché il principio del buon andamento è riferibile all'amministrazione della giustizia soltanto per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, non all'attività giurisdizionale in senso stretto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
a) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come introdotto dall'articolo 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 27, 117 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe;
b) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, come introdotto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge n. 94 del 2009, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 117 Cost., dai Giudici di pace di Lecce e di Pontassieve, con le ordinanze indicate in epigrafe;
c) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, come introdotto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge n. 94 del 2009, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27, 97 Cost., dai Giudici di pace di Lecce e di Pontassieve, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 marzo 2011.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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