Corte costituzionale
Ordinanza n. 200/2011
Corte cost., ord. 6 luglio 2011, n. 200
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 200/2011
- Data di deposito
- 6 luglio 2011
- Data di decisione
- 22 giugno 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- MADDALENA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:200
Norme oggetto del giudizio
- art. 10-bis, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 1, comma 16, lett. a), legge n. 94 del 15 luglio 2009
- art. 16, comma 1, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 1, comma 16, lett. b), legge n. 94 del 15 luglio 2009
- art. 62-bis, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
- art. 1, comma 17, lett. d), legge n. 94 del 15 luglio 2009
- art. 1, comma 22, lett. o), legge n. 94 del 15 luglio 2009
Parametri
Massime
Massima n. 35717
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 2, 3, 10, 13, 25, 27 e 97 della Costituzione, degli articoli: 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica; 16, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 1, comma 16, lett. b ) e comma 22, lett. o ), della legge n. 94 del 2009; 62- bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1, comma 17, lett. d ), della legge n. 94 del 2009. Infatti, i giudici rimettenti si limitano a riportare, nell'epigrafe delle loro ordinanze, il capo di imputazione attraverso una generica parafrasi del testo della norma incriminatrice, affermando la rilevanza delle questioni in termini puramente assiomatici, cosicché tutte le ordinanze di rimessione omettono di fornire adeguate indicazioni sulle vicende oggetto dei relativi giudizi e sulla loro effettiva riconducibilità al paradigma punitivo considerato, atte a permettere la verifica dell'asserita rilevanza delle questioni, sia nel loro complesso che in rapporto alle singole censure prospettate. Per identiche questioni, sollevate dagli stessi giudici rimettenti con provvedimenti di identico tenore, dichiarate manifestamente inammissibili, per le parti relative, v. le richiamate ordinanze n. 13 del 2011 e n. 144 del 2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), introdotto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 10, 13 e 27 della Costituzione «nonché [ai] principi costituzionali di ragionevolezza della legge penale e di offensività», dal Giudice di pace di Lonigo e dal Giudice di pace di Valdagno; nonché dello stesso art. 10-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, dell'articolo 16, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 1, commi 16, lettera b), e 22, lettera o), della citata legge n. 94 del 2009, e dell'articolo 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), introdotto dall'art. 1, comma 17, lettera d), della citata legge n. 94 del 2009, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 25, 27 e 97 della Costituzione, dal Giudice di pace di Nardò, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2011.
F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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