Corte costituzionale

Ordinanza n. 200/2011

Corte cost., ord. 6 luglio 2011, n. 200

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
200/2011
Data di deposito
6 luglio 2011
Data di decisione
22 giugno 2011
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
MADDALENA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:200

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 35717

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 2, 3, 10, 13, 25, 27 e 97 della Costituzione, degli articoli: 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica; 16, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 1, comma 16, lett. b ) e comma 22, lett. o ), della legge n. 94 del 2009; 62- bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1, comma 17, lett. d ), della legge n. 94 del 2009. Infatti, i giudici rimettenti si limitano a riportare, nell'epigrafe delle loro ordinanze, il capo di imputazione attraverso una generica parafrasi del testo della norma incriminatrice, affermando la rilevanza delle questioni in termini puramente assiomatici, cosicché tutte le ordinanze di rimessione omettono di fornire adeguate indicazioni sulle vicende oggetto dei relativi giudizi e sulla loro effettiva riconducibilità al paradigma punitivo considerato, atte a permettere la verifica dell'asserita rilevanza delle questioni, sia nel loro complesso che in rapporto alle singole censure prospettate. Per identiche questioni, sollevate dagli stessi giudici rimettenti con provvedimenti di identico tenore, dichiarate manifestamente inammissibili, per le parti relative, v. le richiamate ordinanze n. 13 del 2011 e n. 144 del 2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), introdotto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 10, 13 e 27 della Costituzione «nonché [ai] principi costituzionali di ragionevolezza della legge penale e di offensività», dal Giudice di pace di Lonigo e dal Giudice di pace di Valdagno; nonché dello stesso art. 10-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, dell'articolo 16, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 1, commi 16, lettera b), e 22, lettera o), della citata legge n. 94 del 2009, e dell'articolo 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), introdotto dall'art. 1, comma 17, lettera d), della citata legge n. 94 del 2009, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 25, 27 e 97 della Costituzione, dal Giudice di pace di Nardò, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2011.

F.to:

Paolo MADDALENA, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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