Corte costituzionale

Ordinanza n. 179/2011

Corte cost., ord. 8 giugno 2011, n. 179

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
179/2011
Data di deposito
8 giugno 2011
Data di decisione
7 giugno 2011
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
MADDALENA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:179

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 35674

Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in relazione agli artt. 3, primo comma; 13, primo, secondo e terzo comma; 10, in relazione all'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; 24, secondo comma; 97, primo comma, e 111, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della Costituzione - dell'art. 14, commi 5- ter e 5- quinquies , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui dispone - nel testo vigente all'epoca in cui sono state emesse le ordinanze di rimessione, vale a dire tra il gennaio 2003 ed il maggio 2004, ancorchè esse siano pervenute presso la cancelleria della Corte il 5 ottobre 2010 - nei confronti dello straniero accusato del reato di cui al citato comma 5- ter , che si proceda obbligatoriamente all'arresto ed alla celebrazione del giudizio con rito direttissimo. Invero, in epoca successiva alla deliberazione delle ordinanze di rimessione, per un verso, è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5- quinquies , del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui stabiliva che per il reato previsto dal comma 5- ter del medesimo art. 14 fosse obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto (sentenza n. 223 del 2004); per altro verso, in epoca ancora successiva, attraverso la riforma del comma 5- ter del citato art. 14, il legislatore ha configurato la condotta di inottemperanza all'ordine di allontanamento quale delitto punito con la pena della reclusione fino a quattro anni (art. 1 del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione», convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271), e dunque quale fattispecie suscettibile dell'applicazione di una misura custodiale a norma dell'art. 280, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, con la conseguenza che la rinnovata previsione di arresto obbligatorio, recata dal successivo comma 5- quinquies , risulta connessa alla sostanziale modificazione della fattispecie di reato cui si riferisce. Pertanto, gli indicati mutamenti del quadro normativo impongono la restituzione degli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate. In ordine alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5- quinquies , del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui stabiliva che per il reato previsto dal comma 5- ter del medesimo art. 14 fosse obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, v. la richiamata sentenza n. 223 del 2004. In ordine agli indicati mutamenti del quadro normativo che, sulla specifica questione in esame, impongono la restituzione degli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata, v., con riguardo a numerose fattispecie analoghe, le richiamate ordinanze n. 332 del 2004 e nn. 97, 368, 369, 372, 375 del 2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Rovereto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2011.

F.to:

Paolo MADDALENA, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 giugno 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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