Corte costituzionale

Ordinanza n. 126/2011

Corte cost., ord. 11 aprile 2011, n. 126

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
126/2011
Data di deposito
11 aprile 2011
Data di decisione
4 aprile 2011
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:126

Norme oggetto del giudizio

  • art. 36, comma 4, ter, decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007
  • legge n. 31 del 28 febbraio 2008

Parametri

Massime

Massima n. 35575

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 4- ter , del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 28, 97, 113, 134 e 136 Cost., nella parte in cui prevede che le disposizioni sui pagamenti delle cartelle esattoriali si applicano solo ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008. Con riferimento a tutti i parametri invocati, il giudice rimettente da un lato individua in modo impreciso l'oggetto delle censure sollevate, in tal modo non consentendo alla Corte di valutare la rilevanza della questione, dall'altro non fornisce una specifica ed adeguata motivazione a sostegno di dette censure poiché formulate in modo generico ed apodittico. Su identica questione v. citata sent. n. 58 del 2009, ordd. nn. 221 e 291 del 2009, 13 e 349 del 2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 29 (recte: 28), 97, 113, 134 e 136 della Costituzione, dal Giudice di pace di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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