Corte costituzionale
Ordinanza n. 126/2011
Corte cost., ord. 11 aprile 2011, n. 126
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 126/2011
- Data di deposito
- 11 aprile 2011
- Data di decisione
- 4 aprile 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:126
Norme oggetto del giudizio
- art. 36, comma 4, ter, decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007
- legge n. 31 del 28 febbraio 2008
Parametri
Massime
Massima n. 35575
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 4- ter , del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 28, 97, 113, 134 e 136 Cost., nella parte in cui prevede che le disposizioni sui pagamenti delle cartelle esattoriali si applicano solo ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008. Con riferimento a tutti i parametri invocati, il giudice rimettente da un lato individua in modo impreciso l'oggetto delle censure sollevate, in tal modo non consentendo alla Corte di valutare la rilevanza della questione, dall'altro non fornisce una specifica ed adeguata motivazione a sostegno di dette censure poiché formulate in modo generico ed apodittico. Su identica questione v. citata sent. n. 58 del 2009, ordd. nn. 221 e 291 del 2009, 13 e 349 del 2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 29 (recte: 28), 97, 113, 134 e 136 della Costituzione, dal Giudice di pace di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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