Corte costituzionale

Sentenza n. 294/2010

Corte cost., sent. 8 ottobre 2010, n. 294

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
294/2010
Data di deposito
8 ottobre 2010
Data di decisione
4 ottobre 2010
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:294

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, legge n. 97 del 27 marzo 2001

Parametri

Massime

Massima n. 34956

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, impugnato in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 36 e 97 Cost., risulta non fondata l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza della normativa impugnata, sollevata dalla difesa della parte privata e basata sulla riproposizione di identica quaestio già dedotta in sede giurisdizionale e disattesa dal giudice a quo , la cui motivazione sul punto, ancorché contestata, non può ritenersi, in sé, manifestamente implausibile.

Massima n. 34957

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 36 e 97 Cost., nella parte in cui dispone, indipendentemente dall'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, che nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'art. 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio. Come desumibile dalla sentenza n. 145 del 2002, la prescrizione del reato non può che coincidere con la sentenza che la dichiari, non potendosi annettere alcun rilievo giuridico all'ipotetica sussistenza di una causa di estinzione del reato, il cui ricorrere, per di più, esige un accertamento su una complessa ed articolata gamma di elementi di commisurazione - alcuni dei quali richiedenti, addirittura, indagini di fatto (quale il tempus commissi delicti ) - necessariamente demandato all'autorità giudiziaria in sede di processo. Proprio perché ontologicamente privo di rilievo giuridico esterno al processo, deve necessariamente restare al di fuori del perimetro normativo in discorso qualsiasi accertamento incidenter tantum , che, nell'individuare la "non maturazione" della prescrizione, ne abbia (alla stregua di un qualunque obiter ) indicato la data, futura ed ipotetica, in cui la prescrizione maturanda potrebbe essere dichiarata. E quand'anche si volesse assegnare a quell'accertamento incidentale un qualche effetto, esso non potrebbe mai essere esterno al processo e tale da coinvolgere una valutazione (in ipotesi discorde) della pubblica amministrazione. Inoltre, la citata pronuncia ha espressamente fatta salva la possibilità per il legislatore di disciplinare nuovamente la materia, anche fissando termini massimi di sospensione obbligatoria dal servizio del pubblico dipendente condannato per taluni specifici reati eventualmente diversi da quello previsto dall'art. 9 della legge n. 19 del 1990 ovvero modulati in relazione alla gravità del reato ed alla fase del procedimento. Dunque, ci si muove su un terreno nel quale la discrezionalità normativa è massima, con l'ovvia conseguenza di rendere per ciò solo la questione proposta inammissibile, in quanto la soluzione additata dal giudice a quo , per di più coinvolgente una valutazione incidentale della pubblica amministrazione su un tema (quale la sussistenza di una causa estintiva del reato) di diritto penale sostanziale, comporta una gamma indefinita ed indefinibile di più opzioni alternative, tutte costituzionalmente compatibili. Vi sono, comunque, altri profili negletti dal rimettente e del pari negativamente incidenti sull'ammissibilità del quesito. Posto che la questione presuppone l'esistenza di una condanna non irrevocabile e, dunque, la pendenza di un giudizio di impugnazione, il giudice a quo ha omesso di considerare che ciascuna delle numerose "componenti" normative che concorrono alla determinazione dello spirare dei termini prescrizionali - ancorché incidentalmente valutate dal giudice di primo grado - possono tutte formare oggetto di nuovo esame nel giudizio di appello o di legittimità. In proposito, rileva anche la natura del rimedio impugnatorio attivato dalle parti, essendo evidente il diverso risalto che ciascun profilo può assumere a seconda delle caratteristiche di devoluzione tipiche dei vari mezzi e delle questioni che, in materia di prescrizione, sono rilevabili ex officio . Inoltre, il rimettente - che non fornisce alcuna descrizione della fattispecie impugnatoria relativa alla vicenda penale su cui si innesta il quesito di costituzionalità - non considera che, spettando la delibazione circa l'eventuale prescrizione del reato al giudice dell'impugnazione, soltanto in presenza di un'impugnazione ammissibile (non apprezzabile dalla pubblica amministrazione incidentalmente) può farsi luogo alla declaratoria di estinzione del reato, mentre l'inammissibilità dell'impugnazione, per qualsiasi causa, precluderebbe la suddetta declaratoria, alla luce di un consolidato indirizzo giurisprudenziale ormai assurto al rango di diritto vivente. Pertanto, la questione è inammissibile anche per carente descrizione della fattispecie. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua , nei sensi di cui in motivazione, dell'art. 4, comma 2, della legge n. 97 del 2001, v. la citata sentenza n. 145/2002. Per la manifesta inammissibilità di questioni tese a richiedere un intervento additivo implicante scelte discrezionali riservate al legislatore, v., ex multis , la citata ordinanza n. 270/2008. Per la manifesta inammissibilità di questioni per carente descrizione della fattispecie, v., ex multis , le citate ordinanze n. 306/2009 e n. 190/2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo della Campania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 ottobre 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 ottobre 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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