Corte costituzionale
Sentenza n. 278/2010
Corte cost., sent. 22 luglio 2010, n. 278
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 278/2010
- Data di deposito
- 22 luglio 2010
- Data di decisione
- 23 giugno 2010
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:278
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 9, legge n. 99 del 23 luglio 2009
- art. 25, comma 1, legge n. 99 del 23 luglio 2009
- art. 25, comma 2, lett. a), legge n. 99 del 23 luglio 2009
- art. 26, comma 1, legge n. 99 del 23 luglio 2009
- art. 25, comma 2, lett. l), legge n. 99 del 23 luglio 2009
- art. 25, comma 2, lett. g), legge n. 99 del 23 luglio 2009
- art. 25, comma 2, lett. q), legge n. 99 del 23 luglio 2009
- art. 27, comma 34, legge n. 99 del 23 luglio 2009
- art. 25, comma 2, lett. f), legge n. 99 del 23 luglio 2009
- art. 25, comma 2, lett. h), legge n. 99 del 23 luglio 2009
- art. 27, comma 14, legge n. 99 del 23 luglio 2009
- art. 27, comma 24, lett. c), legge n. 99 del 23 luglio 2009
- art. 27, comma 24, lett. d), legge n. 99 del 23 luglio 2009
- art. 27, comma 27, legge n. 99 del 23 luglio 2009
- art. 27, comma 28, legge n. 99 del 23 luglio 2009
- art. 27, comma 31, legge n. 99 del 23 luglio 2009
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 4, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 32, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 117, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 2, Costituzione
- art. 118, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 34899
Sono inammissibili, nel giudizio di costituzionalità delle leggi in via d'azione, gli interventi di soggetti privi della titolarità di potestà legislativa ovvero di una posizione giuridica differenziata (nella specie, l'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus Ong, WWF, il Codacons Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, l' Enel s.p.a., Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a.). In senso analogo, v. citate sentenze n. 250 e n. 225 del 2009.
Massima n. 34900
È inammissibile il ricorso notificato oltre il termine previsto dall'art. 32, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), termine stabilito a pena di decadenza, senza che operi l'istituto della sospensione feriale, tenuto conto delle peculiari esigenze di rapidità e certezza cui il processo costituzionale deve rispondere. In senso analogo, sul termine stabilito a pena di decadenza, v. citate sentenza n. 318/2009 e ordinanza n. 42/2004); sul non applicabilità al processo costituzionale dell'istituto della sospensione feriale, v. citate sentenze n. 233/1993, n. 215/1986, n. 30/1973, n. 15/1967 e ordinanza n. n. 126/1997.
Massima n. 34901
Va dichiarata l'estinzione del processo, dato che la Regione ricorrente ha rinunciato al ricorso limitatamente all'impugnazione concernente l'art. 25, comma 2, lettera g), e l'art. 26 comma 1, della legge n. 99 del 2009. La rinuncia è stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri, di tal che il relativo processo, per tali parti, va dichiarato estinto.
Massima n. 34902
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lettere g) e h), della legge 23 luglio 2009, n. 99, promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nonché la questione di costituzionalità dell'art. 25, comma 2, lettera f), in riferimento all'art. 3 Cost. Trattasi, invero, di doglianze basate su parametri estranei al riparto delle competenze, rispetto alle quali le ricorrenti non hanno dimostrato la incidenza sulle attribuzioni regionali. In senso analogo, v. citate sentenze n. 52/2010 e n. 233/2009.
Massima n. 34903
Sono inammissibili le questioni di costituzionalità dell'art. 25, comma 2, lettera g), e dell'art. 25, comma 2, lettera h), della legge 23 luglio 2009, n. 99, poiché le ricorrenti, indicando - quale parametro asseritamente violato - l'art. 117, secondo comma, Cost., hanno evocato una disposizione attributiva di una competenza esclusiva statale. In senso analogo, v. citata sentenza n. 116/2006.
Massima n. 34904
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 25, comma 2, lettere g) e h), della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché la questione promossa in riferimento all'art. 27, comma 27, in quanto basate su parametri - l'art. 120 Cost. e, quanto al ricorso del solo Piemonte, anche l'art. 118 Cost. - senza alcuna motivazione che ne chiarisca la pertinenza.
Massima n. 34905
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale aventi per oggetto l'art. 27, commi 14, 24, lettere c) e d), 28, 31 e 34, della legge n. 99 del 2009, in riferimento agli artt. 76, 97, 117 e 118 Cost., poiché deve sussistere una piena corrispondenza tra le disposizioni impugnate dal ricorso e le disposizioni individuate dalla delibera con cui la Giunta (nell'ipotesi di iniziativa regionale) ne ha autorizzato la proposizione. In particolare, nelle delibere dell'organo politico che, pur non censurando un'intera legge, ne selezionano una parte cospicua, l'indicazione delle disposizioni oggetto di censura deve avere un «necessario grado di determinatezza», in difetto del quale la individuazione delle previsioni da impugnare, tra le molte che compongono una disciplina formalmente unica, verrebbe rimessa alla difesa tecnica, che è priva di tale prerogativa. Orbene, nella specie, l'evidente assenza di omogeneità tra le disposizioni di cui si compone l'art. 27 senza alcuna previa direttiva alla difesa tecnica anche solo di massima, dell'organo politico, determina la inammissibilità delle corrispondenti questioni di costituzionalità. In particolare, v. sentenze n. 250/009 en. 533/2002.
Massima n. 34906
Sono inammissibili le questioni aventi ad oggetto il comma 2, lettere l) e q), dell'art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Le censure mosse avverso tali disposizioni dalla sola Regione Lazio sono, infatti, del tutto generiche, in quanto non sorrette da alcuna argomentazione volta a chiarire le competenze regionali asseritamente lese.
Massima n. 34907
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in riferimento agli artt. 76 e 117, terzo comma, Cost., poiché non sarebbe consentito conferire delega legislativa in una materia oggetto di potestà legislativa concorrente, dal momento che le norme statali non possono assumere quel carattere dettagliato, che, a parere della ricorrente, avrebbero invece necessariamente le norme delegate, in riferimento ai princìpi e ai criteri direttivi adottati ai sensi dell'art. 76 Cost. Invero, la ricorrente erroneamente confonde il grado di determinatezza proprio dei princìpi e dei criteri direttivi della delega con quello, qualitativamente distinto e perciò non necessariamente coincidente, dei princìpi fondamentali di materia concorrente; ciò consente, in linea di principio, l'impiego della delega legislativa anche nelle materie a potestà legislativa ripartita. In senso analogo, v. citate sentenze n. 50/2005, n. 280/2004 e n. 359/1993.
Massima n. 34908
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, nella parte in cui vi si prevede, ai fini dell'esercizio della delega, l'acquisizione del mero parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, posto che si tratterebbe di forma inadeguata di coinvolgimento del sistema regionale. Infatti, le procedure di cooperazione o di concertazione possono rilevare, ai fini dello scrutinio di legittimità di atti legislativi, solo in quanto l'osservanza delle stesse sia imposta, direttamente o indirettamente, dalla Costituzione, il che nella specie non si verifica. In senso analogo, v. citate sentenze n. 437/2001 e n. 225/2009.
Massima n. 34909
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lett. g ) e h ), della legge 23 luglio 2009, n. 99, sollevate in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118. Le ricorrenti muovono dalla erronea premessa, secondo cui le disposizioni impugnate, nel prevedere espressamente una duplice forma di partecipazione del sistema regionale all'esercizio della funzione amministrativa chiamata in sussidiarietà, imporrebbero di escluderne una terza ritenuta costituzionalmente necessaria, ovvero l'intesa con la Regione interessata, ai fini della localizzazione, nel dettaglio, del sito nucleare. Invero, il silenzio del legislatore delegante in proposito non ha, né può avere alla luce della doverosa interpretazione costituzionalmente conforme della delega, il significato impediente paventato dalle ricorrenti; è infatti princìpio acquisito nel rapporto tra legislazione statale e legislazione regionale che quest'ultima possa venire spogliata della propria capacità di disciplinare la funzione amministrativa attratta in sussidiarietà, a condizione che ciò si accompagni alla previsione di un'intesa in sede di esercizio della funzione, con cui poter recuperare un'adeguata autonomia, che l'ordinamento riserva non già al sistema regionale complessivamente inteso, quanto piuttosto alla specifica Regione che sia stata privata di un proprio potere. Ciò a prescindere dalla necessità di una puntuale disciplina legislativa delle modalità di esercizio dell'intesa e delle eventuali procedure per ulteriormente ricercarla in caso di diniego o comunque per supplire alla sua carenza; in queste situazioni il coinvolgimento delle Regioni interessate si impone con forza immediata e diretta al legislatore delegato, ove intenda esercitare la funzione legislativa. In senso analogo, v. citate sentenze n. 383 e n. 62/2005, n. 6/2004 e n. 303/2003.
Massima n. 34910
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lett. f ), della legge 23 luglio 2009, n. 99, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per prospettazione di questione astratta, giacché le ricorrenti non scioglierebbero il dubbio interpretativo se la norma si applichi anche alle intese con la Regione, o alle sole intese con gli enti locali propriamente detti. Nel caso di specie, i dubbi interpretativi delle ricorrenti non vanno oltre i margini della plausibilità, poiché la sola intesa che la legge di delega espressamente prevede si raggiunge in sede di Conferenza unificata, ed attinge in tal modo il sistema regionale. Sulle possibilità, nel giudizio principale, di porre questioni cautelative ed ipotetiche, purché non implausibili, v. citata ordinanza n. 342/2009.
Massima n. 34911
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lett. f ), della legge 23 luglio 2009, n. 99, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per prospettazione di questione intesa a difendere la sola autonomia degli enti locali, dato che la formulazione delle doglianze delle ricorrenti rende palese che esse si sono mosse a tutela non già dell'ente locale sostituito, ma esclusivamente delle proprie prerogative costituzionali. In senso analogo, v. sentenza n. 196/2004, punto 14 del Considerato in diritto; e sentenza n. 120/2008.
Massima n. 34912
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lett. f ), della legge 23 luglio 2009, n. 99, va disattesa l'eccezione di inammissibilità concernente il carattere prematuro ed ipotetico delle doglianze, poiché, ove si ammettesse che la norma impugnata si applichi alle intese con le Regioni, la delega sarebbe già del tutto univoca circa l'introduzione di un potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120 Cost., in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, ciò che appunto costituisce l'oggetto della questione posta alla Corte.
Massima n. 34913
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lett. f ), della legge 23 luglio 2009, n. 99, poiché si basa sull'erroneo presupposto interpretativo, per il quale la disposizione impugnata si applicherebbe alle intese con le Regioni; infatti, nel vigente assetto istituzionale della Repubblica, la Regione gode di una particolare posizione di autonomia, costituzionalmente protetta, che la distingue dagli enti locali (art. 114 Cost.), sicché si deve escludere che il legislatore delegato abbia potuto includere le Regioni nella espressione censurata. In senso analogo, v. citata sentenza n. 20/2010.
Massima n. 34914
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lett. f ), della legge 23 luglio 2009, n. 99, secondo cui illegittimamente la Regione sarebbe esclusa dall'esercizio del potere sostitutivo riferito ai soli enti locali che insistono sul territorio regionale. Infatti, la sommarietà della delega legislativa sul punto non ha, né può avere, alla luce della doverosa interpretazione costituzionalmente conforme della delega, il significato di precludere l'introduzione di forme partecipative della Regione nell'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo, fermo restando, altresì, che l'eventuale raggiungimento di un'intesa tra Stato ed enti locali, cui la Regione non abbia preso parte, in nessun modo potrebbe surrogarsi alle intese costituzionalmente dovute tra Stato e Regioni, così da ledere le prerogative di queste ultime.
Massima n. 34915
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lett. a ), della legge 23 luglio 2009, n. 99, che si incentra sulla premessa interpretativa, secondo cui la disposizione impugnata costituirebbe il fondamento normativo della potestà statale di localizzare gli impianti nucleari, e si porrebbe perciò in contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché con il principio di leale collaborazione, disponendo una chiamata in sussidiarietà, in difetto di intesa con la Regione interessata. Tale interpretazione non ha fondamento. Appare infatti chiaro, fin dal contenuto letterale della norma, che il legislatore delegato non ha inteso qui disciplinare la fase di individuazione del sito, della quale si è invece occupato formulando le lettere g) e h) della medesima disposizione, ma la sola eventualità che, a sito prescelto, esso possa acquisire il particolare status di area soggetta a vigilanza e protezione.
Massima n. 34916
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lett. a ), della legge 23 luglio 2009, n. 99, in quanto la norma impugnata si presterebbe a giustificare misure protettive eccedenti l'ambito della competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, per sconfinare sul terreno del governo del territorio, con violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in ragione della mancata previsione che tali misure siano adottate previa intesa con le Regioni o la Regione interessata e che l'intesa si estenda fino alla selezione dell'area. Tale presupposto interpretativo è privo di fondamento. Non è infatti dubbio che l'art. 117, secondo, comma, lettera h), Cost. giustifichi una disciplina statale finalizzata alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico, con particolare riferimento ai siti ove viene trattata l'energia nucleare, ovvero dove sono depositati i rifiuti radioattivi, attesi i gravi rischi che notoriamente conseguono ad un indebito trattamento di tali fonti e di tali materiali. In un simile contesto, la disposizione impugnata rimette allo svolgimento normativo di spettanza del legislatore delegato la più puntuale determinazione del contenuto delle misure necessarie, le quali assumeranno forme corrispondenti alla ragione giustificatrice che si è appena evidenziata. Quanto, poi, alla selezione dell'area di interesse strategico nazionale, una volta chiarito l'ambito applicativo della norma di delega, ed anche ammesso, in via meramente ipotetica, che essa sia più ampia della porzione di territorio ove l'impianto è collocato, deve ritenersi che la Regione non abbia titolo per concorrere all'esercizio di una funzione corrispondente ad un ambito di potestà esclusiva statale, che, nel rispetto dell'art. 118 Cost., sia stata allocata dalla legge nazionale presso organi centrali. In senso analogo, v. citate sentenze n. 15/2010 e n. 88/2009. In materia di prevenzione dei reati e mantenimento dell'ordine pubblico, v. citate sentenze n. 383/2005 e n. 6/2004.
Massima n. 34917
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione per asserita prospettazione di interpretazioni alternative della norma impugnata, stante l'ammissibilità di questioni interpretative, purché non prive di plausibilità, nel giudizio principale (nella specie, il dubbio concernente la natura del potere attribuito al CIPE, che il legislatore delegante non risolve espressamente, rientra entro i limiti di tolleranza appena enunciati).
Massima n. 34918
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sollevata per ritenuta inerenza della disposizione denunciata alle materie di competenza legislativa concorrente produzione dell'"energia", "governo del territorio", e "tutela della salute", con conseguente asserita violazione della potestà regolamentare regionale. Va infatti escluso che la norma impugnata abbia conferito al CIPE una potestà regolamentare. Nel caso di specie, la potestà affidata al CIPE non comporta la produzione di norme generali ed astratte, con cui si disciplinino i rapporti giuridici, conformi alla previsione normativa, che possano sorgere nel corso del tempo. Essa, invece, esprime una scelta di carattere essenzialmente tecnico, con cui l'amministrazione persegue la cura degli interessi pubblici ad essa affidati dalla legge, individuando le tipologie di impianti idonee, in concreto e con un atto, la cui sfera di efficacia si esaurisce e si consuma entro i limiti, obiettivi e temporali, della scelta stessa. Si è pertanto in presenza dell'esercizio di una funzione amministrativa, rispetto al quale non è conferente il richiamo a parametro dell'art. 117, sesto comma, Cost.
Massima n. 34919
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sollevata in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento alla competenza concorrente in materia di energia, dato che la legge delega, in ragione di un interesse all'esercizio unitario della funzione, ne ha disposto la attrazione in sussidiarietà, limitandosi, tuttavia, a prevedere il parere della Conferenza unificata, anziché l'intesa. Infatti, con riguardo al caso che ricorre con riferimento alla disposizione impugnata, in cui la legge statale, in materia di competenza concorrente, attribuisce la funzione amministrativa, di cui va assicurato l'esercizio unitario ai sensi dell'art. 118 Cost. ad un organo centrale, laddove essa sia caratterizzata da una natura eminentemente tecnica, che esige, in quanto tale, scelte improntate all'osservanza di standard e metodologie desunte dalle scienze, deve ritenersi sufficiente il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nella forma dell'espressione di un parere obbligatorio, piuttosto che dell'intesa. Sulle attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverossia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà, v. citate sentenze n. 303/2003, punto 2.2 del Considerato in diritto, e n. 383/2005. In senso analogo, v. citata sentenza n. 285/2005, punto 9 del Considerato in diritto.
Massima n. 34920
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, va rigettata l'eccepita inammissibilità della questione per formulazione ipotetica della censura. Infatti la doglianza è niente affatto «ipotetica», giacché paventa, in modo univoco, la spoliazione del potere regionale di interloquire in sede di intesa con l'Amministrazione statale, in ragione della deroga alla normativa urbanistica regionale.
Massima n. 34921
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, la quale, al fine di contenere, per quanto possibile, l'emissione nell'ambiente di sostanze inquinanti, appresta una disciplina di favore con riguardo all'insediamento sul territorio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile, prevedendo che, alla condizione di limitare, nella misura indicata dall'art. 5- bis del decreto-legge n. 5 del 2009, il pregiudizio ambientale connesso a tale fonte di energia, vi si possa procedere «in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale». Infatti, non vengono coinvolte dalla deroga né la generale normativa regionale di carattere urbanistico, che non abbia ad oggetto gli impianti di produzione di energia elettrica, o che comunque non si prefigga di impedirne la realizzazione, né tantomeno le discipline regionali attinenti alle materie di competenza legislativa residuale o concorrente, che siano estranee al governo del territorio. Così interpretato, l'art. 27, comma 27, della legge impugnata si sottrae a censura. In materia, v. citate sentenze n. 314/2009, n. 103/2006, n. 303/2007, n. 383/2005, punto 12 del Considerato in diritto, n. 331 e n. 307/2003.
Massima n. 34922
È costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 9, della legge 23 luglio 2009, n. 99, per violazione dell'art.117, terzo comma, Cost. La disposizione denuncaiata prevede una disciplina concernente un ambito specifico, in quanto si riferisce esclusivamente alle «strutture turistico-ricettive all'aperto» (campeggi, villaggi turistici - secondo la individuazione fatta dalle varie leggi regionali); inoltre, essa ha ad oggetto unicamente la installazione di mezzi mobili di pernottamento e dei relativi rimessaggi (il riferimento è a campers, roulottes, case mobili, ecc.). In queste ipotesi la disposizione impugnata esclude la rilevanza di tali attività a fini urbanistici ed edilizi (oltre che paesaggistici), e, conseguentemente, la necessità di conseguire apposito titolo abilitativo per la loro realizzazione, sulla base del mero dato oggettivo, cioè della precarietà del manufatto, dovendo trattarsi di «mezzi mobili» secondo quanto stabilito dagli ordinamenti regionali. Tale elemento strutturale è considerato a priori di per sé sufficiente, ed anzi è espressamente esclusa la rilevanza del dato temporale e funzionale dell'opera, in quanto si prevede esplicitamente che possa trattarsi anche di opere permanenti, sia pure connesse all'esercizio dell'attività turistico-ricettiva. Orbene, risulta evidente che l'intervento del legislatore statale presenta carattere di norma di dettaglio, in quanto ha ad oggetto una disciplina limitata a specifiche tipologie di interventi edilizi realizzati in contesti ben definiti e circoscritti, con ciò oltrepassando i confini delle competenze che, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., spettano al legislatore statale in materia di governo del territorio. In materia di governo del territorio, v. citate sentenze n. 16/2010, n. 340/2009 e n. 401/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili gli interventi dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus Ong (WWF), del Codacons, Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, dell' Enel s.p.a. e della Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a.;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 9, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia);
dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe proposto dalla Regione Molise avverso gli artt. 25, comma 2, lettera g), e 26, comma 1, della legge n. 99 del 2009, in riferimento agli artt. 117, terzo comma e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lettera f), della legge n. 99 del 2009, promossa dalla Regione Marche in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lettere g) e h), della legge n. 99 del 2009, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionalità dell'art. 25, comma 2, lettera g), della legge n. 99 del 2009, promosse dalle Regioni Umbria, Liguria, Emilia-Romagna e Puglia in riferimento all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lettera g), della legge n. 99 del 2009, promosse, in riferimento all'art. 120 della Costituzione, dalle Regioni Puglia e Calabria, con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lettera h), della legge n. 99 del 2009, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lettera h), della legge n. 99 del 2009 promossa, in riferimento all'art. 120 della Costituzione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lettera g), della legge n. 99 del 2009, promosse dalle Regioni Lazio, Toscana, Umbria, Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Puglia, Basilicata, Calabria, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lettera h), della legge n. 99 del 2009, promosse dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Calabria, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lettere l) e q), della legge n. 99 del 2009, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Lazio, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 27, della legge n. 99 del 2009, promosse, in riferimento agli artt. 118 e 120 della Costituzione, dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 14, 24, lettere c) e d), 28, 31 e 34 della legge n. 99 del 2009, promosse, in riferimento agli artt. 76, 97, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Lazio, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, della legge n. 99 del 2009, promosse dalle Regioni Lazio e Basilicata, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, e al principio di leale collaborazione quanto alla sola Regione Basilicata, con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, della legge n. 99 del 2009, promossa dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 76 e 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lettera a), della legge n. 99 del 2009, promosse dalle Regioni Emilia-Romagna, Umbria, Liguria, Marche, Toscana, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara inammissibili nella parte di cui al punto 14.3 del Considerato in diritto, e non fondate, nella parte di cui al punto 14.2 del Considerato in diritto, le questioni di legittimità costituzionalità dell'art. 25, comma 2, lettera f), della legge n. 99 del 2009, promosse dalle Regioni Umbria e Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione, e al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lettera f), della legge n. 99 del 2009, promosse dalle Regioni Lazio, Toscana e Marche, in riferimento agli artt. 117, 118, 120 della Costituzione, e al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, della legge n. 99 del 2009, promosse dalle Regioni Lazio, Umbria, Emilia-Romagna, Marche e Basilicata, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 27, della legge n. 99 del 2009 promossa dalle Regioni Umbria, Liguria e Piemonte, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara estinto il giudizio promosso dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lettera g), e dell'art. 26, comma 1, della legge n. 99 del 2009, promosse in riferimento agli artt. 3, 117, terzo comma e 120 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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