Corte costituzionale

Sentenza n. 250/2010

Corte cost., sent. 8 luglio 2010, n. 250

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
250/2010
Data di deposito
8 luglio 2010
Data di decisione
5 luglio 2010
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:250

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 34824

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto configura come reato la fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla difesa erariale, per essere la dedotta violazione costituzionale priva di attinenza con il processo a quo . Risulta evidente, al contrario, come l'eventuale rimozione della norma impugnata, conseguente all'accoglimento della questione, inciderebbe sull'esito del giudizio principale, destinato altrimenti a concludersi - secondo quanto si afferma nell'ordinanza di rimessione - con una declaratoria di responsabilità dell'imputato per la contravvenzione de qua .

Massima n. 34825

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto configura come reato la fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Oggetto dell'incriminazione non è, infatti, un modo di essere della persona, ovvero la condizione personale e sociale di straniero clandestino (o, più propriamente, irregolare) della quale verrebbe arbitrariamente presunta la pericolosità sociale, ma uno specifico comportamento, trasgressivo di norme vigenti. Tale è, in specie, quello descritto dalle locuzioni alternative «fare ingresso» e «trattenersi» nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione o della disciplina in tema di soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio, di cui all'art. 1 della legge n. 68 del 2007: locuzioni cui corrispondono, rispettivamente, una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i confini nazionali) e una a carattere permanente il cui nucleo antidoveroso è omissivo (l'omettere di lasciare il territorio nazionale, pur non essendo in possesso di un titolo che renda legittima la permanenza). La condizione di clandestinità non è un dato preesistente ed estraneo al fatto, ma rappresenta, al contrario, la conseguenza della stessa condotta resa penalmente illecita, sinteticamente esprimendone la nota strutturale di illiceità. Né può ritenersi che si sia di fronte ad un illecito di mera disobbedienza, non offensivo, cioè, di alcun bene giuridico meritevole di tutela: illecito la cui repressione darebbe vita ad un'ipotesi di diritto penale d'autore, al di sotto della quale si radicherebbe l'intento di penalizzare, ex se , situazioni di povertà ed emarginazione. Il bene giuridico protetto dalla norma de qua è, in realtà, agevolmente identificabile nell'interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori: interesse la cui assunzione ad oggetto di tutela penale non può considerarsi irrazionale ed arbitraria, trattandosi, del resto, del bene giuridico di categoria che accomuna buona parte delle norme incriminatrici presenti nel testo unico del 1998 e che risulta, altresì, offendibile dalle condotte di ingresso e trattenimento illegale dello straniero. L'ordinata gestione dei flussi migratori si presenta come un bene giuridico strumentale, attraverso la cui salvaguardia il legislatore attua una protezione in forma avanzata del complesso di beni pubblici finali, di sicuro rilievo costituzionale, suscettivi di essere compromessi da fenomeni di immigrazione incontrollata (quali, ad esempio, la sicurezza, la sanità pubblica, l'ordine pubblico e il rispetto dei vincoli di carattere internazionale). Il controllo giuridico dell'immigrazione - che compete allo Stato nell'esercizio della sua sovranità, in quanto espressione del controllo del territorio - implica la necessaria configurazione come fatto illecito della violazione delle regole in cui quel controllo si esprime. Determinare quale sia la risposta sanzionatoria più adeguata a tale illecito, e segnatamente stabilire se esso debba assumere una connotazione penale, anziché meramente amministrativa, rientra nell'ambito delle scelte discrezionali del legislatore, il quale ben può modulare diversamente nel tempo - in rapporto alle mutevoli caratteristiche e dimensioni del fenomeno migratorio e alla differente pregnanza delle esigenze ad esso connesse - la qualità e il livello dell'intervento repressivo in materia. In questa prospettiva, risulta altresì infondata la tesi del rimettente secondo cui l'incriminazione introdurrebbe una presunzione assoluta di pericolosità sociale dell'immigrato irregolare, non rispondente all' id quod plerumque accidit e perciò stesso arbitraria. Invero, la norma impugnata non sancisce alcuna presunzione di tal fatta, ma si limita - similmente alla generalità delle norme incriminatrici - a reprimere la commissione di un fatto oggettivamente (e comunque) antigiuridico, offensivo di un interesse reputato meritevole di tutela: violazione riscontrabile indipendentemente dalla personalità dell'autore, la quale potrà rilevare, semmai, solo sul piano della commisurazione della pena da parte del giudice, secondo i criteri dettati dall'art. 133, secondo comma, cod. pen. Nel senso che l'individuazione delle condotte punibili e la configurazione del relativo trattamento sanzionatorio rientrano nella discrezionalità del legislatore, il cui esercizio può formare oggetto di sindacato, sul piano della legittimità costituzionale, solo ove si traduca in scelte manifestamente irragionevoli o arbitrarie, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze n. 47/2010, n. 161/2009, n. 225/2008, ordinanze n. 41/2009 e n. 23/2009. Sull'incompatibilità costituzionale di fattispecie di reato non offensive di alcun bene giuridico meritevole di tutela, v. la citata sentenza n. 519/1995. Sulla spettanza allo Stato del potere di disciplinare l'immigrazione e sui rilevanti interessi pubblici coinvolti nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale, v. le citate sentenze n. 148/2008, n. 206/2006, n. 5/2004, n. 353/1997 e n. 62/1994. In relazione al reato di inosservanza dell'ordine di allontanamento di cui all'art. 14, comma 5- ter , del d.lgs. n. 286 del 1998, v. la citata sentenza n. 22/2007. Per l'affermazione, resa in diverso contesto a sostegno della declaratoria di illegittimità costituzionale di alcune norme dell'ordinamento penitenziario, che la condizione soggettiva connessa al «mancato possesso di un titolo abilitativo alla permanenza nel territorio dello Stato [...], di per sé, non è univocamente sintomatica [...] di una particolare pericolosità sociale», v. la citata sentenza n. 78/2007.

Massima n. 34826

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, punendo indiscriminatamente lo straniero che sia entrato o si sia trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato, equiparerebbe fattispecie marcatamente eterogenee e soggetti di differente pericolosità sociale (quali lo straniero che ha varcato clandestinamente i confini nazionali e che vive dei proventi del delitto e il migrante trattenutosi irregolarmente dopo un ingresso legittimo, ma ben integrato nella comunità sociale e che svolge un'attività lavorativa). Infatti, la norma censurata non è diretta a sanzionare la condotta di vita e i propositi del migrante irregolare, quanto piuttosto (e soltanto) l'inosservanza delle norme sull'ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato. La diversa gravità dell'inosservanza potrà essere, per altro verso, apprezzata e valorizzata dal giudice in sede di determinazione della pena in concreto nell'ambito della forbice edittale, sufficientemente ampia a tal fine, sia pure nell'ambito di una configurazione dell'illecito quale contravvenzione punita con la sola pena pecuniaria. Quanto alle ipotesi a carattere marginale, evocate dal giudice a quo con il riferimento alla situazione dello straniero che si trattenga in Italia oltre il termine del visto di ingresso per ragioni puramente contingenti, l'attribuzione della competenza per il reato in esame al giudice di pace è atta a rendere operante l'istituto dell'esclusione della procedibilità per «particolare tenuità del fatto», previsto dall'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, un istituto che, in presenza delle condizioni stabilite da tale articolo, potrà valere a sottrarre a pena le irregolarità di più ridotto significato. Nel senso che al legislatore è consentito di includere in uno stesso paradigma punitivo una pluralità di fattispecie distinte per struttura e disvalore, spettando in tali casi al giudice far emergere la differenza tra le varie condotte tramite la graduazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, v., tra le altre, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 47/2010, ordinanze n. 213/2000, n. 145/1998, n. 456/1997 e n. 220/1996.

Massima n. 34827

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento all'art. 2 Cost., in quanto configura come reato la fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, non ha fondamento l'eccezione di inammissibilità della questione sollevata dalla difesa erariale e basata sulla considerazione che l'imputato nel giudizio a quo non versa in condizioni di indigenza. L'eccezione sovrappone, infatti, i piani della rilevanza e della non manifesta infondatezza. L'idoneità a colpire persone che versano in stato di estrema indigenza è evocata dal rimettente come tratto generale caratteristico della norma incriminatrice, atto a porla in asserito contrasto con il citato parametro costituzionale: il che non comporta, tuttavia, che, ai fini dell'ammissibilità della questione, esso debba risultare riscontrabile anche nella fattispecie concreta che dà adito all'incidente di costituzionalità, rimanendo la questione comunque rilevante in considerazione della ritenuta incidenza dell'ablazione della norma impugnata sugli esiti del processo principale.

Massima n. 34828

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento all'art. 2 Cost., in quanto, configurando come reato la fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, lederebbe i diritti inviolabili dell'uomo ed il principio costituzionale di solidarietà. Posto che il contrasto con i diritti inviolabili dell'uomo è allegato dal rimettente in termini puramente apodittici, le ragioni della solidarietà umana non possono essere affermate al di fuori di un corretto bilanciamento dei valori in gioco, rimesso alla discrezionalità del legislatore, né sono di per sé in contrasto con le regole in materia di immigrazione previste in funzione di un ordinato flusso migratorio e di un'adeguata accoglienza ed integrazione degli stranieri: e ciò nella cornice di un quadro normativo che vede regolati in modo diverso, anche a livello costituzionale (art. 10, terzo comma, Cost.), l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel Paese, a seconda che si tratti di richiedenti il diritto di asilo o rifugiati, ovvero di "migranti economici". Peraltro, le ragioni della solidarietà trovano espressione - oltre che nella disciplina dei divieti di espulsione e di respingimento e del ricongiungimento familiare (artt. 19 e 29 del d.lgs. n. 286 del 1998) - nell'applicabilità, allo straniero irregolare, della normativa sul soccorso al rifugiato e la protezione internazionale di cui al d.lgs. n. 251 del 2007, fatta espressamente salva dallo stesso art. 10- bis , comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, che prevede la sospensione del procedimento penale per il reato in esame nel caso di presentazione della relativa domanda e, nell'ipotesi di suo accoglimento, la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere (analoga pronuncia è prevista, altresì, nel caso di rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, e cioè quando, pur in presenza delle condizioni ostative ivi indicate, ricorrano «seri motivi [...] di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»). Sulla rilevanza delle ragioni della solidarietà umana in materia di immigrazione, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 353/1997, ordinanze n. 192/2006, n. 44/2006 e n. 217/2001. Con riferimento al quadro normativo, anche costituzionale, concernente l'ingresso e la permanenza degli stranieri nel Paese, e alla distinzione tra richiedenti il diritto di asilo o rifugiati, da un lato, e "migranti economici", dall'altro, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 5/2004, ordinanze n. 302/2004 e n. 80/2004. Nel senso che il legislatore fruisce di ampia discrezionalità nel porre limiti all'accesso degli stranieri nel territorio dello Stato, all'esito di un bilanciamento dei valori che vengono in rilievo: discrezionalità il cui esercizio è sindacabile dalla Corte solo nel caso in cui le scelte operate si palesino manifestamente irragionevoli e che si estende anche al versante della selezione degli strumenti repressivi degli illeciti perpetrati, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze n. 148/2008, n. 206/2006, ordinanze n. 361/2007 e n. 224/2006.

Massima n. 34829

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in quanto, configurando come reato la fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, si porrebbe in contrasto con la direttiva n. 2008/115/CE del 16 dicembre 2008, segnatamente nella parte in cui quest'ultima prefigura come modalità ordinaria di esecuzione delle decisioni di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi, il cui soggiorno è irregolare, la fissazione di un termine per la partenza volontaria. Il termine di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla suddetta direttiva non è, infatti, ancora scaduto, risultando fissato al 24 dicembre 2010: circostanza che rende, allo stato, comunque non significativo, ai fini della configurabilità della lesione costituzionale denunciata, l'ipotizzato contrasto con la disciplina comunitaria. Peraltro, detto contrasto non deriverebbe comunque dall'introduzione del reato oggetto di scrutinio, quanto piuttosto - in ipotesi - dal mantenimento delle norme interne preesistenti che individuano nell'accompagnamento coattivo alla frontiera la modalità normale di esecuzione dei provvedimenti espulsivi (in particolare, art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998): norme diverse, dunque, da quella impugnata.

Massima n. 34830

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., in quanto la configurazione come reato della fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato perseguirebbe un obiettivo (allontanare lo straniero illegalmente presente nel territorio dello Stato) realizzabile negli stessi termini tramite l'istituto dell'espulsione amministrativa, col risultato di dare luogo ad un'inutile duplicazione di procedimenti aventi il medesimo scopo. Quanto alla dedotta violazione del principio di ragionevolezza, è vero che le condotte integranti il reato in esame, costituendo nel contempo violazioni della disciplina sull'ingresso e il soggiorno dello straniero nello Stato, erano e restano sanzionate, in via amministrativa, con l'espulsione disposta dal prefetto (art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998): onde si riscontra una sovrapposizione, tendenzialmente completa, della disciplina penale a quella amministrativa. È altrettanto vero, tuttavia, che, alla luce della complessiva configurazione della norma censurata, il legislatore mostra di considerare l'applicazione della sanzione penale come un esito subordinato rispetto alla materiale estromissione dal territorio nazionale dello straniero ivi illegalmente presente. Lo attestano univocamente le seguenti circostanze: in deroga al generale disposto dell'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, lo straniero sottoposto a procedimento penale per il reato in questione può essere espulso in via amministrativa senza il nulla osta dell'autorità giudiziaria; una volta avuta notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'art. 10, comma 2, dello stesso d.lgs., il giudice deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere; nel caso di condanna, la pena dell'ammenda, espressamente sottratta all'oblazione, può essere sostituita dal giudice con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. Tale assetto normativo, che trova la sua ratio nel diminuito interesse dello Stato alla punizione di soggetti ormai estromessi dal proprio territorio, non comporta ancora, tuttavia, che il procedimento penale per il reato in esame sia destinato, a priori, a rappresentare un mero duplicato del procedimento amministrativo di espulsione (di norma, per giunta, più celere): e ciò, a tacer d'altro, per la ragione che, come l'esperienza attesta, in un largo numero di casi non è possibile, per la pubblica amministrazione, dare corso all'esecuzione dei provvedimenti espulsivi. Per altro verso, è difficilmente contestabile che la pena dell'ammenda, applicabile nei casi di mancata esecuzione (o eseguibilità immediata) dell'espulsione, presenti una ridotta capacità dissuasiva, a fronte della condizione di insolvibilità in cui assai spesso (ma non indefettibilmente) versa il migrante irregolare e della difficoltà di convertire la pena rimasta ineseguita in lavoro sostitutivo o in obbligo di permanenza domiciliare, stante la problematica compatibilità di tali misure con la situazione personale del condannato, spesso privo di fissa dimora e che, comunque, non può risiedere legalmente in Italia. Simili valutazioni - al pari di quella più generale relativa al rapporto fra costi e benefici connessi all'introduzione della nuova figura criminosa - attengono, tuttavia, all'opportunità della scelta legislativa su un piano di politica criminale e giudiziaria: piano di per sé estraneo al sindacato di costituzionalità. Infine, é inconferente l'altro parametro invocato dal rimettente, ossia il principio di buon andamento dei pubblici uffici, riferibile, per consolidata giurisprudenza costituzionale, all'amministrazione della giustizia solo per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, e non all'attività giurisdizionale in senso stretto. In relazione al «diminuito interesse dello Stato alla punizione di soggetti ormai estromessi dal proprio territorio», v. le citate ordinanze n. 143/2006 e n. 142/2006. Per l'affermazione che non spetta alla Corte «esprimere valutazioni sull'efficacia della risposta repressiva penale rispetto a comportamenti antigiuridici che si manifestino nell'ambito del fenomeno imponente dei flussi migratori dell'epoca presente, che pone gravi problemi di natura sociale, umanitaria e di sicurezza», v. la citata sentenza n. 236/2008. Nel senso che il principio di buon andamento dei pubblici uffici è riferibile all'amministrazione della giustizia solo per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, e non all'attività giurisdizionale in senso stretto, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze n. 64/2009, n. 272/2008, ordinanze n. 408/2008 e n. 27/2007.

Massima n. 34831

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede, tra gli elementi costitutivi del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, l'assenza di un giustificato motivo. In particolare, il rimettente denuncia un'irrazionale disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 14, comma 5- ter , del d.lgs. n. 286 del 1998, che reprime più severamente una forma speciale di indebita permanenza dello straniero nello Stato, cioè quella conseguente all'inottemperanza all'ordine del questore di lasciare entro cinque giorni il territorio nazionale, impartito ai sensi del comma 5- bis dello stesso articolo. Nella suddetta fattispecie, invocata come tertium comparationis , figura la formula «senza giustificato motivo» che, secondo la giurisprudenza della Corte, se pure non può essere ritenuta evocativa delle sole cause di giustificazione in senso tecnico - lettura che la renderebbe pleonastica, posto che le scriminanti opererebbero comunque, in quanto istituti di ordine generale - ha tuttavia riguardo a situazioni ostative di particolare pregnanza, che incidano sulla stessa possibilità, soggettiva od oggettiva, di adempiere all'intimazione, escludendola ovvero rendendola difficoltosa o pericolosa. L'inserimento nella formula descrittiva dell'illecito in esame della clausola «senza giustificato motivo» non è comunque indispensabile al fine di assicurare la conformità al principio di colpevolezza di ogni reato in materia di immigrazione, e particolarmente di quello oggetto dell'odierno scrutinio. Se è vero, infatti, che la portata di detta clausola va oltre il mero richiamo alle esimenti di carattere generale, è altrettanto certo, tuttavia, che la sua mancanza non impedisce che le esimenti generali trovino comunque applicazione: il che è sufficiente a garantire il rispetto del principio costituzionale invocato (diversamente opinando, la clausola stessa dovrebbe rinvenirsi in qualunque norma incriminatrice). Fuori discussione, così, è l'applicabilità anche al reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato delle scriminanti comuni - e, in particolare, di quella dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.) - come pure delle cause di esclusione della colpevolezza, ivi compresa l'ignoranza inevitabile della legge penale (art. 5 cod. pen., quale risultante a seguito della sentenza n. 364 del 1988). In relazione alla figura dell'illecito trattenimento rimane, altresì, operante il basilare principio ad impossibilia nemo tenetur , valevole per la generalità delle fattispecie omissive proprie. In rapporto ad esse, infatti, l'impossibilità (materiale o giuridica) di compimento dell'azione richiesta esclude la configurabilità del reato, prima ancora che sul piano della colpevolezza, già su quello della tipicità, trattandosi di un limite logico alla stessa configurabilità dell'omissione. Pertanto, un insieme di situazioni, rilevanti come «giustificato motivo» in rapporto al reato di inottemperanza all'ordine di allontanamento, ben possono venire in considerazione per escludere la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 10- bis del d.lgs. n. 286 del 1998. Residua pur sempre una diversità di regime tra le due ipotesi di reato, connessa alla rilevata maggiore ampiezza delle situazioni riconducibili al paradigma del «giustificato motivo» rispetto alle cause generali di non punibilità. Tale diversità non determina, tuttavia, una violazione dell'art. 3 Cost.: e ciò alla luce sia della differente connotazione delle fattispecie poste a confronto che dell'esistenza di una differente disciplina. Rispetto alla contravvenzione in questione è, d'altra parte, rinvenibile un diverso strumento di moderazione dell'intervento sanzionatorio, non operante in rapporto alla fattispecie evocata come tertium comparationis . Si tratta, in specie, dell'istituto dell'improcedibilità per particolare tenuità del fatto (art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000), reso applicabile dall'attribuzione della competenza per il reato in esame al giudice di pace: istituto la cui disciplina - nel suo riferimento alle condizioni dell'esiguità dell'offesa all'interesse tutelato, dell'occasionalità della violazione, del ridotto grado di colpevolezza e del pregiudizio recato dal procedimento penale alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato - può valere a controbilanciare la mancata attribuzione di rilievo alle fattispecie di «giustificato motivo» che esulino dal novero delle cause generali di non punibilità. In relazione alla formula «senza giustificato motivo» che compare nell'art. 14, comma 5- ter , del d.lgs. n. 286 del 1998, e, più in generale, alla fattispecie di reato ivi prevista, v. le seguenti citate decisioni: sentenze n. 22/2007, n. 5/2004, ordinanze n. 41/2009, n. 386/2006, n. 302/2004 e n. 80/2004.

Massima n. 34832

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede la facoltà del giudice di sostituire, nel caso di condanna, la pena pecuniaria comminata per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato con la misura dell'espulsione. Infatti, la denunciata lesione costituzionale non deriva dalla disposizione impugnata, ma da norme distinte, non coinvolte nello scrutinio di costituzionalità, quali l'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui estende l'applicabilità dell'espulsione come sanzione sostitutiva alla contravvenzione di cui all'art. 10- bis del medesimo d.lgs., e l'art. 62- bis del d.lgs. n. 274 del 2000, in forza del quale nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 286 del 1998.

Massima n. 34833

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui vieta la concessione della sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. La preclusione della sospensione condizionale non scaturisce, infatti, dalla censurata disposizione, quanto piuttosto dalla nuova lettera s- bis ) dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 274 del 2000, che attribuisce la competenza per il reato in esame al giudice di pace, rendendo così operante il disposto dell'art. 60 del medesimo d.lgs.: norme non sottoposte a scrutinio. In ogni caso, manca ogni motivazione in ordine alla rilevanza della questione (non affermandosi che, nel caso di specie, l'imputato potrebbe fruire della sospensione condizionale alla luce delle generali regole codicistiche), ed alla sua non manifesta infondatezza (essendo la lesione dell'art. 3 Cost. prospettata in modo puramente assiomatico).

Massima n. 34834

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis , comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui prevede che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere allorché abbia notizia dell'avvenuta esecuzione dell'espulsione amministrativa dell'autore del fatto o del suo respingimento ai sensi dell'art. 10, comma 2, del medesimo d.lgs., non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla difesa erariale, per essere la censura erroneamente rivolta a norma non rilevante nel giudizio principale. La tesi dell'Avvocatura dello Stato non è avvalorata dal fatto che il giudice a quo faccia riferimento alla circostanza che, nel caso di impossibilità di esecuzione dell'espulsione da parte dell'autorità amministrativa, lo straniero diviene destinatario dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato, trovandosi così esposto, in caso di inottemperanza, alla più severa pena comminata dall'art. 14, comma 5- ter , del d.lgs. n. 286 del 1998.

Massima n. 34835

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis , comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui, prevedendo che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere allorché abbia notizia dell'avvenuta esecuzione dell'espulsione amministrativa dell'autore del fatto o del suo respingimento ai sensi dell'art. 10, comma 2, del medesimo d.lgs., farebbe dipendere l'applicazione o meno della pena per il reato in esame dall'operato dell'autorità amministrativa. La questione risulta priva di rilevanza poiché dall'ordinanza di rimessione non consta che l'imputato nel giudizio a quo sia stato effettivamente espulso o respinto, con conseguente carenza del presupposto di applicabilità della previsione normativa censurata. Per analoga declaratoria di manifesta inammissibilità, in rapporto a questione di costituzionalità attinente alla disposizione generale in tema di non luogo a procedere per avvenuta espulsione di cui all'art. 13, comma 3- quater , del d.lgs. n. 286 del 1998, v. la citata ordinanza n. 142/2006.

Massima n. 34836

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede una disciplina transitoria che salvaguardi gli stranieri illegalmente presenti nel territorio dello Stato al momento dell'entrata in vigore della norma incriminatrice del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale. La questione si risolve, infatti, nella richiesta di una pronuncia additiva dai contenuti indefiniti e non costituzionalmente obbligati, non spettando alla Corte bensì al legislatore (atteso il carattere discrezionale delle relative scelte) il compito di stabilire «un termine e una modalità operativa» per consentire a detti stranieri di allontanarsi spontaneamente dall'Italia senza incorrere in responsabilità penale.

Massima n. 34837

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui introdurrebbe un obbligo di autodenuncia nei confronti del migrante irregolare che intenda adempiere l'obbligo scolastico cui sono soggetti i figli minori. La denunciata lesione costituzionale non deriverebbe, infatti, dalla norma censurata, ma, semmai, secondo la prospettazione del rimettente, dal difettoso coordinamento di talune disposizioni "collaterali" (artt. 6, 35 e 38 del d.lgs. n. 286 del 1998): più in particolare, dalla mancata previsione, nel citato art. 38, di un'esenzione dall'obbligo di segnalazione all'autorità del migrante irregolare da parte del personale scolastico, analoga a quella sancita dall'art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 con riferimento al personale sanitario. Dette disposizioni "collaterali" non risultano peraltro coinvolte nell'impugnativa e, comunque, non vengono in rilievo nel giudizio a quo .

Massima n. 34838

È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede garanzie a favore dello straniero che presenti istanza di permanenza nel territorio dello Stato a fini di tutela di un familiare minore, non constando dall'ordinanza di rimessione che l'imputato nel giudizio a quo abbia presentato una simile istanza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), di cui ai punti 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del Considerato in diritto, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, 27, 97, primo comma, e 117 della Costituzione, dal Giudice di pace di Lecco, sezione distaccata di Missaglia, e dal Giudice di pace di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del citato art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di cui ai punti 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del Considerato in diritto, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Lecco, sezione distaccata di Missaglia, e dal Giudice di pace di Torino con le medesime ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze