Corte costituzionale
Sentenza n. 236/2010
Corte cost., sent. 7 luglio 2010, n. 236
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 236/2010
- Data di deposito
- 7 luglio 2010
- Data di decisione
- 5 luglio 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:236
Norme oggetto del giudizio
- art. 83-undecies, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
- art. 2, legge n. 1147 del 23 dicembre 1966
Parametri
Massime
Massima n. 34802
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83- undecies del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, impugnato in riferimento agli artt. 3, 24, 48, 49, 51, 97 e 113 Cost., deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla difesa erariale, per difetto di rilevanza. Il giudizio a quo , infatti, ha per oggetto gli atti di ricusazione di una lista da una competizione elettorale che, al momento in cui l'ordinanza di rimessione è stata emessa, non si era ancora svolta. Pertanto, l'avvenuto svolgimento della competizione elettorale, con la partecipazione della lista presentata dai ricorrenti, non ha effetti sulla rilevanza della questione, in quanto il giudice a quo - che ha sospeso il giudizio in sede cautelare - deve ancora pronunciarsi sul merito del ricorso.
Massima n. 34803
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83- undecies del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, impugnato in riferimento agli artt. 3, 24, 48, 49, 51, 97 e 113 Cost., deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla difesa erariale, per avvenuto esaurimento del potere cautelare del rimettente, con conseguente difetto di rilevanza. Nel caso in questione, il Tribunale rimettente ha concesso la misura cautelare nel presupposto della non manifesta infondatezza della questione sollevata e ad tempus , ossia fino alla restituzione degli atti del giudizio da parte della Corte costituzionale, sicché il giudice a quo non ha esaurito la propria potestas iudicandi . Per l'affermazione che «la potestas iudicandi non può ritenersi esaurita quando la concessione della misura cautelare è fondata, quanto al fumus boni iuris , sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, dovendosi in tal caso la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato ritenere di carattere provvisorio e temporaneo fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di legittimità costituzionale», v. la citata ordinanza n. 25/2006. Per la manifesta inammissibilità di una questione avente ad oggetto la medesima norma e sollevata in relazione ai medesimi parametri, v. la citata ordinanza n. 90/2009, ove si è evidenziato che il rimettente, da un lato, non aveva dimostrato la rilevanza della questione e, dall'altro, aveva posto in dubbio l'esistenza di un diritto vivente preclusivo di un'interpretazione adeguatrice.
Massima n. 34804
È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost., l'art. 83- undecies del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, nella parte in cui esclude la possibilità di un'autonoma impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni, ancorché immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti. Premesso che l'interesse del candidato è quello di partecipare ad una determinata consultazione elettorale, in un definito contesto politico e ambientale, la posticipazione dell'impugnabilità degli atti di esclusione di liste o candidati ad un momento successivo allo svolgimento delle elezioni preclude la possibilità di una tutela giurisdizionale efficace e tempestiva delle situazioni soggettive immediatamente lese dai predetti atti. Una simile compressione della tutela giurisdizionale non può trovare giustificazione nelle peculiari esigenze di interesse pubblico che caratterizzano il procedimento in materia elettorale, dovendosi, al riguardo, distinguere tra procedimento preparatorio alle elezioni, nel quale è inclusa la fase dell'ammissione di liste o di candidati, e procedimento elettorale, comprendente le operazioni elettorali e la successiva proclamazione degli eletti. Gli atti relativi al primo procedimento, come l'esclusione di liste o di candidati, debbono poter essere impugnati immediatamente, al fine di assicurare la piena tutela giurisdizionale, ivi inclusa quella cautelare, garantita dagli artt. 24 e 113 Cost. Né può ritenersi che la regola della non impugnabilità dei provvedimenti di esclusione delle liste elettorali sia necessariamente imposta dalle esigenze di speditezza del procedimento elettorale sancite dall'art. 61 Cost., poiché tale disposizione costituzionale si riferisce alle elezioni delle Camere e non afferma espressamente un principio di speditezza, né tanto meno una prevalenza di detto principio sul diritto, garantito dagli artt. 24 e 113 Cost., a una tutela giurisdizionale piena e tempestiva contro gli atti della pubblica amministrazione. Inoltre, gli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo (CEDU) riconoscono il diritto ad un ricorso effettivo, che verrebbe vanificato laddove la censurata disposizione fosse intesa nel senso di escludere l'autonoma impugnabilità degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni, che siano immediatamente lesivi di situazioni giuridiche soggettive. Infine, non ha pregio la tesi della difesa erariale secondo cui la possibilità di intervento del giudice amministrativo nella fase iniziale del procedimento elettorale rischierebbe di creare incertezze nel corpo elettorale, «primo organo costituzionale, in quanto titolare della sovranità popolare». A prescindere dalla circostanza che la sovranità popolare è esercitata «nelle forme e nei limiti della Costituzione» (art. 1, secondo comma, Cost.), il sindacato giurisdizionale sugli atti immediatamente lesivi relativi al procedimento preparatorio alle elezioni rappresenta una garanzia fondamentale per tutti i cittadini. In un ordinamento democratico, infatti, la regola di diritto deve essere applicata anche a tali procedimenti e, a questo fine, è essenziale assicurare una tutela giurisdizionale piena e tempestiva, nel rispetto degli artt. 24 e 113 Cost. (Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura dedotti dal rimettente in riferimento agli artt. 3, 48, 49, 51 e 97 Cost.). Per l'affermazione che il potere di sospensione dell'esecuzione dell'atto amministrativo è «elemento connaturale» di un sistema di tutela giurisdizionale incentrato sull'annullamento degli atti delle pubbliche amministrazioni, v. la citata sentenza n. 284/1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 83-undecies del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), introdotto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo), nella parte in cui esclude la possibilità di un'autonoma impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni, ancorché immediatamente lesivi, anteriormente alla proclamazione degli eletti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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