Corte costituzionale
Sentenza n. 217/2010
Corte cost., sent. 17 giugno 2010, n. 217
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 217/2010
- Data di deposito
- 17 giugno 2010
- Data di decisione
- 9 giugno 2010
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:217
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 23, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 10, Costituzione
- art. 6, comma 1, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- legge n. 848 del 4 agosto 1955
Massime
Massima n. 34752
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, censurato, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 111 e 113 Cost., nonché, quale norma interposta all'art. 10 Cost., in riferimento all'art. 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui non prevede, in unico grado, la possibilità di sospensione della sentenza di appello tributaria, impugnata con ricorso per cassazione, allorquando ivi sopravvenga, per la prima volta, il pericolo di un grave ed irreparabile danno, con carattere di irreversibilità e non altrimenti evitabile. Innanzitutto, il rimettente, nonostante la mancanza di un diritto vivente sul punto, non ha esperito alcun tentativo di pervenire ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in esame nel senso, cioè, che essa consenta l'applicazione al processo tributario della sospensione cautelare prevista dall'art. 373 cod. proc. civ., e tale omissione si risolve nella carenza di motivazione sulla rilevanza della questione. Altro motivo di inammissibilità deriva dal fatto che non sussiste, nella specie, il requisito del fumus boni iuris dell'istanza cautelare proposta dal contribuente nel giudizio principale, con conseguente irrilevanza della sollevata questione. Infine, un ulteriore profilo di inammissibilità risiede nel difetto di motivazione sulla rilevanza per omessa prova del requisito del periculum in mora , non avendo la commissione tributaria a quo fornito alcuna motivazione in ordine né alla situazione economica del debitore, né alla possibilità per quest'ultimo di evitare, nelle more, l'esecuzione forzata immobiliare, né agli effetti lesivi irreversibili ed inadeguatamente ristorabili di tale esecuzione. La riscontrata inammissibilità della questione impedisce l'esame del merito e, in particolare, non consente di valutare la richiesta del rimettente di procedere ad un riesame della giurisprudenza costituzionale in tema di tutela cautelare nel processo tributario.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre1991, n. 413), sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Campania con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 111 e 113 della Costituzione, nonché, quale norma interposta all'art. 10 Cost., in riferimento all'art. 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ed eseguita con legge 4 agosto 1955, n. 848.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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