Corte costituzionale
Sentenza n. 2/2010
Corte cost., sent. 14 gennaio 2010, n. 2
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 2/2010
- Data di deposito
- 14 gennaio 2010
- Data di decisione
- 11 gennaio 2010
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:2
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 65, legge della Regione Lazio n. 14 del 11 agosto 2008
- art. 1, comma 69, lett. b), legge della Regione Lazio n. 14 del 11 agosto 2008
- art. 1, comma 73, legge della Regione Lazio n. 14 del 11 agosto 2008
- art. 1, comma 79, legge della Regione Lazio n. 14 del 11 agosto 2008
- art. 1, comma 80, legge della Regione Lazio n. 14 del 11 agosto 2008
- art. 1, comma 81, legge della Regione Lazio n. 14 del 11 agosto 2008
- art. 1, comma 82, legge della Regione Lazio n. 14 del 11 agosto 2008
- art. 1, comma 85, legge della Regione Lazio n. 14 del 11 agosto 2008
- art. 1, comma 69, lett. c), legge della Regione Lazio n. 14 del 11 agosto 2008
- art. 1, comma 69, lett: c), legge della Regione Lazio n. 14 del 11 agosto 2008
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 81, comma 4, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 118, comma 1, Costituzione
- art. 120, comma 2, Costituzione
- art. 4, comma 2, decreto legge n. 159 del 1° ottobre 2007
- legge n. 222 del 29 novembre 2007
Massime
Massima n. 34232
Il ricorso in via principale sollevato avverso l'art. 1 della legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 14 ha ad oggetto le sole disposizioni che interferiscono con i poteri spettanti al commissario ad acta incaricato della realizzazione del piano di rientro dai disavanzi maturati nel settore sanitario. Le altre disposizioni, che pure concernono lo stesso settore, senza però introdurre normative contrastanti con i suddetti poteri, non formano oggetto di impugnazione.
Massima n. 34233
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 85, della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 14, nella parte in cui non esclude, dall'ambito della sua operatività, le funzioni e le attività del commissario ad acta nominato dal Governo per l'attuazione del piano di rientro. Tale conclusione è imposta dalla constatazione che la scelta di riservare esclusivamente agli organi ordinari della Regione la modifica delle «disposizioni finanziarie, di bilancio e contabili», pur quando esse presentino profili di interferenza con l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, si risolve in un obiettivo svuotamento dei poteri del commissario ad acta , e dunque in una violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. In senso analogo, v. citata sentenza n. 97/2007, n. 383/2005, n. 240/2004.
Massima n. 34234
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, della legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 14. Il silenzio serbato da tale norma sui destinatari degli «interventi prioritari posti a base della procedura di commissariamento ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario» (ai quali essa fa riferimento nel richiamare le previsioni contenute nei commi 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72), rende la stessa priva di autonomo contenuto precettivo e, di riflesso, della capacità di ledere le prerogative del commissario.
Massima n. 34235
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 69, della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 14, la cui impugnativa deve intendersi limitata alle sole lettere b ) e c ) e non anche estesa alla lettera a ), che riguarda l'istituzione di un Osservatorio regionale per il governo delle richieste e delle disponibilità di personale del comparto sanità posto in mobilità. Invero, le misure di cui alle suindicate lettere del comma in esame - consistenti nella previsione tanto di «forme di incentivazione economica per la mobilità volontaria», quanto di «meccanismi di incentivi all'esodo» del personale del comparto sanità - si presentano non coerenti rispetto all'obiettivo del rientro nell'equilibrio economico finanziario previsto dall'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004. Le stesse, inoltre, essendo adottate «in difetto di qualsiasi previsto coordinamento con i poteri a tal fine attribuiti al nominato commissario ad acta », risultano effettivamente destinate a sovrapporsi a questi ultimi. Ricorrono, dunque, i denunciati vizi di irragionevolezza intrinseca e di violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost.
Massima n. 34236
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 73, della della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 14. La modifica apportata al suo testo dall'art. 5 della legge regionale n. 17 del 2009 (consistente nella sostituzione delle parole «Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario» a quelle «Presidente della Regione») vale a superare in radice il profilo di sovrapposizione tra le funzioni dell'uno e dell'altro organo che costituisce uno dei motivi di doglianza del ricorrente.
Massima n. 34237
Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni di cui ai commi 79, 80, 81 e 82 dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 14. La proroga automatica, disposta dal comma 79 fino al 30 giugno 2010, dei direttori generali, nonché dei direttori sanitari e amministrativi, in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 14 del 2008, si pone, infatti, in contrasto con quanto stabilito dalla deliberazione governativa di commissariamento, oltre che con la previsione dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007. In particolare, in forza di quanto disposto dal citato art. 4, comma 2, rientra tra le facoltà del commissario ad acta - dopo la modifica apportata al testo di tale norma dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 2008, n. 189 - il potere non già soltanto di proporre alla Regione «la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere», bensì quello di «motivatamente disporre» la «sospensione dalle funzioni» dei direttori generali, facoltà che implica, evidentemente, anche quella della loro sostituzione, trattandosi di assicurare, con tale misura, la continuità nello svolgimento di incarichi che - per il loro carattere apicale - non tollerano alcuna vacatio . E' pertanto violato l'art. 120, secondo comma, Cost., in quanto la disciplina recata dalle norme impugnate integra una menomazione delle attribuzioni del commissario ad acta .
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 69, lettere b) e c), della legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio);
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 79, 80, 81 e 82, della medesima legge della Regione Lazio n. 14 del 2008;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 85, della medesima legge della Regione Lazio n. 14 del 2008, nella parte in cui non esclude dall’ambito della sua operatività le funzioni e le attività del commissario ad acta nominato dal Governo per l’attuazione del piano di rientro;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 73, della medesima legge della Regione Lazio n. 14 del 2008, proposta – in riferimento agli articoli 3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 65, della medesima legge della Regione Lazio n. 14 del 2008, proposta – in riferimento agli articoli 5 e 120, secondo comma, della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfonso QUARANTA , Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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