Corte costituzionale
Sentenza n. 16/2010
Corte cost., sent. 21 gennaio 2010, n. 16
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 16/2010
- Data di deposito
- 21 gennaio 2010
- Data di decisione
- 13 gennaio 2010
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:16
Norme oggetto del giudizio
- art. 6-quater, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 6-quater, legge n. 133 del 6 agosto 2008
- art. 6-quinquies, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 6-sexies, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 6-quater, comma 2, primo periodo, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- legge n. 133 del 6 agosto 2008
- art. 6-quinquies, comma 2, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 6-quinquies, comma 3, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 11, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 117, comma 2, Costituzione
- art. 118, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 249, Trattato CE
- art. 9, Regolamento CE n. 1083 del 11 luglio 2006
- art. 13, Regolamento CE n. 1083 del 11 luglio 2006
- art. 15, Regolamento CE n. 1083 del 11 luglio 2006
- art. 32, Regolamento CE n. 1083 del 11 luglio 2006
- art. 33, Regolamento CE n. 1083 del 11 luglio 2006
- art. 117, comma 5, Costituzione
- art. 249, paragrafo 4, Trattato CE
Massime
Massima n. 34271
V. titoletto.
Massima n. 34272
Non è fondata, in relazione agli artt. artt. 117, quarto comma, e 119, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6- quater , comma 2, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La norma statale, che costituisce norma di principio nella materia "coordinamento della finanza pubblica", ponendosi l'obiettivo di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale, ha reperito risorse dal Fondo per le aree sottoutilizzate, mediante revoca delle assegnazioni disposte dal CIPE per il periodo 2000-2006 (con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006), nel limite dell'ammontare delle risorse che, entro la data del 31 maggio 2008, non sono state impegnate o programmate, nei sensi di cui alla disposizione medesima. La disposizione non prevede, dunque, interventi specifici e puntuali, ma si riferisce in via generale a somme assegnate e non impegnate o programmate nel periodo suddetto, peraltro circoscritto nel tempo, disponendo la nuova programmazione di esse per il conseguimento degli obiettivi di rilevanza strategica nazionale enunciati, ai quali è strettamente collegata. Sussiste, peraltro, un adeguato coinvolgimento delle Regioni medesime, dato che il CIPE, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, definisce, di concerto con i Ministri interessati, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse disponibili, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. In senso analogo, v. citata sentenza n. 105/2007.
Massima n. 34273
Non è fondata, in relazione agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118, primo comma e 119 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6- quinquies , commi 2 e 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Quanto al comma 2, esso prevede le modalità per la ripartizione del Fondo per il finanziamento degli interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, sentita la Conferenza unificata; al riguardo, l'esigenza di esercizio unitario, idonea a giustificare l'affidamento al CIPE della ripartizione del Fondo di cui al comma 1, discende dalla normativa comunitaria che - con l'obiettivo di ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali, emerse in particolare nei Paesi e nelle Regioni in ritardo di sviluppo, e quindi di accelerare la convergenza degli Stati membri e di dette Regioni, migliorando le condizioni per la crescita e l'occupazione - impone l'intervento statale per una valutazione del contesto generale delle diverse realtà. Quanto poi al comma 3, il diretto coinvolgimento delle Regioni, alle quali la norma richiede la concentrazione su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013, è assicurato attraverso un momento di partecipazione "forte", quello delle intese istituzionali di programma che garantisce un incisivo e adeguato strumento di partecipazione all'intervento regionale. Inoltre, la disposizione di cui al comma 3, disponendo la concentrazione, da parte delle Regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013, nella norma medesima indicate, da un lato si conforma alle priorità ed agli obiettivi stabiliti dalla normativa comunitaria, dall'altro non impone un vincolo specifico o puntuali modalità di utilizzo, ma lascia alle Regioni adeguati spazi di manovra, avuto riguardo all'ampia nozione di "infrastrutture".
Massima n. 34274
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6- quater e 6- quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata in relazione all'art. 97 Cost. Infatti, le Regioni possono far valere nei giudizi in via principale il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle contenute negli artt. 117, 118 e 119 Cost. soltanto se esso si risolva in una esclusione o limitazione delle competenze legislative regionali. Nella specie, la prospettata violazione dell'art. 97 Cost. costituisce un assunto meramente assertivo, insuscettibile di verifica e privo del carattere specifico che la censura deve avere, ancor più nei giudizi promossi in via principale. In senso analogo, v. citate sentenze nn. 233, 200/2009, nn. 428, 326 e 45/2008, n. 387/2007 e n. 383/2005.
Massima n. 34275
Non è fondata, in relazione agli artt. 3, 117, 118 e 119 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6- quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La norma, nel contesto delle esigenze e delle finalità di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale, dispone la revoca delle assegnazioni operate dal CIPE per il periodo 2000-2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che, entro la data del 31 maggio 2008, non sono state impegnate o programmate nell'ambito di APQ sottoscritti entro la medesima data. Si tratta, dunque, di risorse non ancora utilizzate che, peraltro, non sono sottratte in via permanente al circuito regionale, ma sono destinate ad essere nuovamente programmate in base alle modalità ed ai criteri dalla norma medesima contemplati; non sussiste pertanto il presunto carattere irragionevole della disposizione neppure sotto il profilo della violazione del principio di affidamento, in quanto, trattandosi di risorse non impegnate o programmate, la disposizione non incide su rapporti consolidati in data anteriore all'entrata in vigore della norma. Né si può giungere a diverse conclusioni sul rilievo che le somme oggetto di revoca costituissero fondi ancora legittimamente programmabili e, soprattutto, impegnabili, dato che il legislatore statale ha preso atto del mancato utilizzo del risorse FAS per reperire mezzi comunque destinati ad essere nuovamente impiegati in ambito regionale. La disposizione non prevede, comunque, interventi specifici e puntuali, ma si riferisce in via generale a somme assegnate e non impegnate o programmate nel periodo suddetto, peraltro circoscritto nel tempo, disponendo la nuova programmazione di esse per il conseguimento degli obiettivi di rilevanza strategica nazionale enunciati, ai quali è strettamente collegata. Infine, in relazione alla asserita violazione del principio di leale collaborazione perché a) non sarebbe stato previsto alcun procedimento per l'eventuale messa in mora delle Regioni, b) non sarebbe stato contemplato un modulo "partecipativo" per gli eventuali riutilizzi, si deve ricordare, quanto al punto sub a), che - a parte il rilievo che tale principio non si applica all'attività legislativa - la leale collaborazione non può dirsi violata da una norma che prende atto dell'inattività di alcune Regioni nell'utilizzare risorse poste a loro disposizione nel bilancio dello Stato», sicché la messa in mora non era dovuta; quanto al punto sub b), l'art. 6- quater , comma 2, nell'affidare al CIPE la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse disponibili, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, prevede un adeguato strumento partecipativo. Sul principio di leale collaborazione, v. citata sentenza n. 105/2007.
Massima n. 34276
Non è fondata, in relazione agli artt. 3, 11, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6- quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Non si tratta, infatti, di «norma di estremo dettaglio», bensì di norma di principio, in quanto persegue un obiettivo di ampio respiro (concentrazione di risorse sul potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale) ed individua una priorità, peraltro in coerenza con gli indirizzi comunitari, così rientrando nella finalità generale del coordinamento finanziario senza porre alcun vincolo specifico alle Regioni, assicurando, altresì, un adeguato momento partecipativo per le Regioni attraverso le intese istituzionali di programma. Non è fondata neppure la questione riguardante la concentrazione nel Mezzogiorno almeno dell'85% degli stanziamenti per asserita violazione dell'art. 119, primo e quinto comma, Cost., perché la disposizione denunciata non garantirebbe a ciascuna Regione il volume di stanziamenti già indicato in precedenza e il mantenimento dell'equilibrio raggiunto in sede di QSN. Infatti, a parte il carattere ipotetico della doglianza, si deve rilevare che proprio la previsione di adeguati momenti partecipativi consente alle Regioni di rendersi portatrici delle rispettive esigenze di bilancio, evidentemente in un contesto di compatibilità generali.
Massima n. 34277
Non è fondata, in relazione agli artt. 3, 11, 117, quinto comma, 118 e 119 Cost. e degli artt. 249 del Trattato e 9, 13, 15, 32 e 33 del Regolamento CE del Consiglio n. 1083 del 2006, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6- quinquies , comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che, nel rispetto del detto Regolamento, i Programmi operativi nazionali finanziati con risorse comunitarie, per l'attuazione del QSN, possono essere ridefiniti in coerenza con i principi di cui al medesimo articolo. La crisi economica e finanziaria internazionale, che ha ispirato la normativa censurata, ha introdotto rilevanti cambiamenti socioeconomici, sicché la possibilità di ridefinire i Programmi operativi nazionali finanziati con risorse comunitarie per l'attuazione del QSN, peraltro nel rispetto delle procedure previste dal menzionato Regolamento (come l'art. 6- quinquies precisa nel comma 2), non si pone affatto in contrasto con la normativa comunitaria, ma rientra anzi nell'ambito applicativo di questa. Né può dirsi violata la normativa comunitaria per asserita inosservanza del principio di aggiuntività delle risorse comunitarie di cui agli artt. 9, 13 e 15 del Reg. 1083 del 2006, in base al quale è stato concepito ed approvato in sede comunitaria il QSN. Infatti, la ritenuta inscindibilità tra fondi nazionali e fondi comunitari, le cui componenti non potrebbero essere frazionate, non risulta radicata in alcuna disposizione, né può dirsi imposta dai principii di complementarità o di addizionalità.
Massima n. 34278
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6- sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per asserita violazione dell'art. 119. L'assunto si rivela privo di adeguata capacità dimostrativa, nonché espresso in forma tendenziale e quindi ipotetica; inoltre, ignora il ruolo partecipativo riconosciuto alle Regioni con la disposizione denunciata.
Massima n. 34279
V. titoletto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
riservata a separate pronunzie la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Regione Calabria con i ricorsi indicati in epigrafe, nei confronti del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sollevate dalla Regione Calabria col ricorso in epigrafe, in riferimento all’art. 97 della Costituzione;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6-quater, comma 2, primo periodo e 6-quiquies, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna col ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119 Cost.;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6-quater, 6-quinquies, 6-sexies del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sollevate dalla Regione Calabria col ricorso in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 11, 117, 118, 119 Cost.; ai principi di leale collaborazione, dell’affidamento e della certezza del diritto, nonché del generale canone di ragionevolezza delle leggi; all’art. 249 del Trattato 25 marzo 1957 (Trattato che istituisce la Comunità europea), e successive modificazioni; agli artt. 9, 13, 15, 32, 33 del Regolamento CE 11 luglio 2006, n. 1083 del 2006 (Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento CE n. 1260/1999).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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