Corte costituzionale

Sentenza n. 100/2010

Corte cost., sent. 17 marzo 2010, n. 100

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
100/2010
Data di deposito
17 marzo 2010
Data di decisione
10 marzo 2010
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:100

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 2, legge della Regione Campania n. 16 del 28 novembre 2008
  • art. 7, legge della Regione Campania n. 16 del 28 novembre 2008

Parametri

Massime

Massima n. 34462

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della Regione Campania 28 novembre 2008, n. 16 - il quale prevede la possibilità, per le Aziende sanitarie locali e per quelle ospedaliere, di disporre l'affidamento incondizionato di nuove consulenze - proposta in riferimento al principio di leale collaborazione, in quanto anche una legge regionale rientrerebbe tra quei provvedimenti da sottoporre, in base al disposto dell'art. 3, comma 6, dell'Accordo stipulato il 13 marzo 2007 dal Presidente della Regione e dai Ministri della salute e dell'economia (per il rientro dal disavanzo nel settore sanitario, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) alla preventiva approvazione ministeriale. Infatti, l'esercizio della funzione legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione sicché non è ipotizzabile una approvazione ministeriale della legge regionale in esame, essendo palese che l'approvazione prevista dall'Accordo si riferisce a provvedimenti amministrativi e non già legislativi che siano adottati dalla Regione. In senso analogo, v. citate sentenze n. 284, 249, 232, 225, 107 e 88 /2009 e n. 16/2010.

Massima n. 34463

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della Regione Campania 28 novembre 2008, n. 16 - il quale prevede la possibilità, per le Aziende sanitarie locali e per quelle ospedaliere, di disporre l'affidamento incondizionato di nuove consulenze - proposta in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118. Nella specie, una norma statale (art. 1, comma 796, lett. b della legge n. 296 del 2006) ha reso vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli atti di programmazione «necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311», ivi compreso l'Accordo intercorso tra lo Stato e la Regione Campania. Ne discende che la norma dello Stato, che assegna a tale Accordo carattere vincolante per le parti tra le quali è intervenuto, può essere qualificata come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica. Tuttavia, nel caso di specie, tale principio non può ritenersi disatteso, giacché la disposizione denunciata, non contemplando affatto la possibilità del ricorso a consulenze secondo condizioni meno rigorose di quelle previste dalla legislazione statale, non si pone in contrasto con quegli interventi «necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico» nel settore sanitario individuati nel già citato Accordo Stato - Regione.

Massima n. 34464

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della Regione Campania 28 novembre 2008, n. 16 - il quale prevede l'obbligo, per le Aziende sanitarie locali e per quelle ospedaliere, di indire concorsi riservati per l'assunzione di personale privato - proposta in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. per denunciata violazione dei principi fondamentali nella materia "coordinamento della finanza pubblica" desumibili dalla legislazione statale. Infatti, la regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale è riconducibile alla materia dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e rientra nella competenza residuale delle Regioni di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione. In senso analogo, v, citate sentenze n. 95/2008 e 380/2004.

Massima n. 34465

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della Regione Campania 28 novembre 2008, n. 16 - il quale prevede la possibilità, per le Aziende sanitarie locali e per quelle ospedaliere, di disporre l'affidamento incondizionato di nuove consulenze - per asserito contrasto con la previsione - costituente, secondo il ricorrente, principio fondamentale della materia "coordinamento della finanza pubblica" - contenuta nell'art. 46 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale subordina a «puntuali presupposti legittimanti l'attività di affidamento di consulenze» da parte di enti pubblici; presupposti che, nella specie, la norma regionale campana avrebbe disatteso. La norma censurata, correttamente interpretata, è da intendere nel senso che le sue statuizioni non contraddicono, ma anzi sostanzialmente si conformano alle indicazioni risultanti dalla disciplina legislativa statale prevista dal citato art. 46 del decreto-legge n. 112 del 2008: la norma regionale non deroga alla disciplina statale, rendendola, anzi, ancora più rigorosa, giacché prevede - in coerenza, del resto, con la finalità perseguita di garantire il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa e di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale previsti dal Piano di rientro»- requisiti che si aggiungono a quelli di cui al già citato art. 46 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Massima n. 34466

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 7 della Regione Campania 28 novembre 2008, n. 16 - il quale prevede l'obbligo, per le Aziende sanitarie locali e per quelle ospedaliere, di indire concorsi riservati per l'assunzione di personale privato - per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 51 e 97, primo e terzo comma, Cost., in quanto la natura comparativa e aperta della procedura è elemento essenziale del concorso pubblico, sicché procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall'esterno, violano il "carattere pubblico" del concorso. Orbene, laddove, come nell'ipotesi in esame, la riserva integrale dei posti operi nei confronti di un limitato gruppo di soggetti estranei ad essa, deve ritenersi violata quella natura "aperta" della procedura, che costituisce elemento essenziale del concorso pubblico. Risulta, inoltre, violato l'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto la norma impugnata, pur comportando maggiori costi per il personale, non reca alcuna copertura finanziaria, donde la sua illegittimità costituzionale anche sotto questo profilo. Sulla ammissibilità, in passato, di procedure integralmente riservate, v. citate sentenze n. 228 del 1997, n. 477 del 1995 e ordinanza n. 517 del 2002. Sulla più recente giurisprudenza della Corte in materia, v. citate sentenze n. 363/2006 e n. 215 e 293/2009. In senso analogo, sulla violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., v. citate sentenze n. 359/2007 e n. 213/2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Campania 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo);

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della medesima legge della Regione Campania n. 16 del 2008, proposta - in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione - dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della medesima legge della Regione Campania n. 16 del 2008, proposta - in riferimento all'articolo 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione - dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfonso QUARANTA , Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze