Corte costituzionale

Ordinanza n. 337/2010

Corte cost., ord. 24 novembre 2010, n. 337

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
337/2010
Data di deposito
24 novembre 2010
Data di decisione
15 novembre 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:337

Norme oggetto del giudizio

  • art. 36, comma 34, bis, decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006
  • legge n. 248 del 4 agosto 2006

Parametri

Massime

Massima n. 35120

Sono manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 34- bis , del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 97, 101, 104 e 136 Cost., in quanto - stabilendo, con norma innovativa indebitamente autoqualificata come di interpretazione autentica, che l'art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993 si interpreta nel senso che i proventi illeciti in esso indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, «sono comunque considerati come redditi diversi» - sottopone retroattivamente a tassazione, quali "redditi diversi", anche i proventi illeciti che non rientrano in detta categoria di redditi. In ordine all'asserita non riconducibilità alle categorie previste dal citato art. 6, comma 1 (redditi fondiari; di capitale; di lavoro dipendente; di lavoro autonomo; di impresa; diversi) dei proventi ripresi a tassazione (costituiti, nella specie, da somme illecitamente distratte, in favore della società di capitali contribuente, dall'amministratore di quest'ultima, il quale aveva agito a danno di altra società di capitali di cui aveva, parimenti, poteri di rappresentanza e delega), il rimettente si limita, ad affermare che essi non rientrano in alcuna delle ipotesi di "redditi diversi" elencate dall'art. 67 del d.P.R. n. 917 ed omette di prendere in considerazione le altre categorie reddituali. In particolare, la Commissione a quo non fornisce alcuna motivazione sulle ragioni per cui i proventi in esame non siano riconducibili alla categoria dei "redditi d'impresa", motivazione tanto più necessaria in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 917 - corrispondente all'attuale art. 81 - qualifica come "reddito d'impresa", in forza di una specifica presunzione, il reddito complessivo delle società di capitali, indipendentemente dalla natura della fonte dalla quale esso derivi. Tale lacuna motivazionale in ordine alla possibilità di classificare i suddetti proventi illeciti nella categoria "reddito d'impresa" si risolve in un difetto di motivazione sull'applicabilità, nel giudizio a quo , della disposizione censurata, la quale si applica solo «qualora» i proventi illeciti «non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1» citato. Il descritto profilo di inammissibilità risulta assorbente rispetto a quello ulteriore della totale assenza di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 23, 24, 97, 101, 104 e 136 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 34-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevate, in relazione agli artt. 3, 23, 24, 97, 101, 104 e 136 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Toscana con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 novembre 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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