Corte costituzionale

Ordinanza n. 329/2010

Corte cost., ord. 17 novembre 2010, n. 329

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
329/2010
Data di deposito
17 novembre 2010
Data di decisione
3 novembre 2010
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:329

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 35049

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 27 Cost., in quanto configura come reato la fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Il rimettente, infatti, trascura di compiere un'adeguata descrizione della fattispecie, omettendo ogni riferimento alle circostanze in cui l'imputato era stato individuato e che avevano condotto a qualificare illegale il suo trattenimento sul territorio dello Stato, e limitandosi a riprodurre nell'epigrafe del provvedimento il capo d'imputazione, a sua volta soltanto ripetitivo della norma incriminatrice. Tali lacune precludono la possibilità di svolgere il necessario controllo sulla rilevanza della questione. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per insufficiente descrizione della fattispecie, con conseguente impossibilità di verificarne la rilevanza, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 85/2010, n. 211/2009, n. 181/2009 e n. 157/2009. Sulle medesime censure riferite all'art. 10- bis del d.lgs. n. 286 del 1998, v. la citata sentenza n. 250/2010.

Massima n. 35050

Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 10- bis e 16, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rispettivamente aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 e modificato dall'art. 1, commi 16, lett. b ), e 22, lett. o ), della medesima legge n. 94 del 2009, dell'art. 1- ter , commi 1 e 8, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dell'art. 62- bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, aggiunto dall'art. 1, comma 17, lett. d ), della legge n. 94 del 2009, ai fini dell'individuazione dell'oggetto del sindacato di costituzionalità, non rileva che il rimettente non abbia indicato nei dispositivi delle ordinanze i precetti oggetto di censura, ad eccezione dell'art. 10- bis del d.lgs. n. 286 del 1998, poiché dall'intero contesto dei provvedimenti emerge chiaramente come le doglianze si appuntino anche sulle altre norme citate. Sull'individuazione delle norme denunciate in base all'intero contesto dell'ordinanza di rimessione, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 320/2009, ordinanze n. 192/2010 e n. 85/2003.

Massima n. 35051

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10- bis e 16, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (il primo aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 e il secondo modificato dall'art. 1, commi 16, lett. b ), e 22, lett. o ), della medesima legge n. 94 del 2009), dell'art. 1- ter , commi 1 e 8, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dell'art. 62- bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, aggiunto dall'art. 1, comma 17, lett. d ), della legge n. 94 del 2009, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui, rispettivamente, non é prevista la possibilità per lo straniero imputato del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato di addurre una causa di giustificazione o di usufruire di un termine per allontanarsi; è attribuita al giudice di pace la facoltà di applicare il provvedimento di espulsione in sostituzione della condanna al pagamento della pena pecuniaria; e non è prevista la sospensione del procedimento penale per la violazione delle norme che disciplinano l'ingresso ed il soggiorno dello straniero anche nei confronti di lavoratori stranieri disponibili all'emersione svolgenti attività lavorative diverse da quella di assistenza e sostegno alle famiglie. Infatti, le ordinanze di rimessione, trascurando di fornire qualsiasi indicazione in ordine alle fattispecie oggetto dei giudizi, non soltanto impediscono di valutare la rilevanza delle questioni, ma non consentono neppure di cogliere la pertinenza delle disposizioni censurate rispetto alle fattispecie medesime, non essendo dato comprendere se di quelle norme il giudicante debba fare applicazione. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per inesatta indicazione della norma oggetto di censura, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 256/2009 e n. 384/2007. Sulle medesime censure riferite all'art. 10- bis del d.lgs. n. 286 del 1998, v. la citata sentenza n. 250/2010.

Massima n. 35052

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, e 97, primo comma, Cost., in quanto configura come reato la fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Infatti, il rimettente non ha chiarito con una motivazione autosufficiente le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma, essendosi limitato a rinviare alle deduzioni del pubblico ministero, peraltro non riportate neppure per sintesi nell'ordinanza, in relazione alle quali si afferma in forma apodittica che la questione è "proposta in quanto ritenuta fondata e non manifestamente irrilevante". Sulle medesime censure riferite all'art. 10- bis del d.lgs. n. 286 del 1998, v. la citata sentenza n. 250/2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 10-bis e 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), rispettivamente aggiunto e modificato dall'art. 1, commi 16 e 22, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), dell'art. 1-ter, commi 1 e 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dell'art. 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468 ), aggiunto dall'art. 1, comma 17, lettera d), della legge n. 94 del 2009, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 10, 24, 25, 27 e 97 della Costituzione, dal Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo, dal Giudice di pace di Vergato e dal Giudice di pace di Rivarolo Canavese con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 novembre 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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