Corte costituzionale
Sentenza n. 86/2009
Corte cost., sent. 27 marzo 2009, n. 86
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 86/2009
- Data di deposito
- 27 marzo 2009
- Data di decisione
- 11 marzo 2009
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2009:86
Norme oggetto del giudizio
- art. 85, comma 1, numero 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
- art. 85, comma 1, numero 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 10, Costituzione
- art. 11, Costituzione
- art. 30, Costituzione
- art. 31, Costituzione
- art. 38, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 12, Trattato CE
- art. 13, Trattato CE
Massime
Massima n. 33259
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, primo comma, numero 1, del citato d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 30, 31, 38 e 117 Costituzione e degli artt. 12 e 13 del Trattato CE, che si incentra sulla mancata equiparazione del convivente al coniuge del lavoratore agli effetti della corresponsione della rendita Inail in caso di infortunio sul lavoro che abbia avuto per conseguenza il decesso dello stesso lavoratore. In proposito, oltre a ribadire la diversità tra famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio, deve essere riconfermato il principio secondo cui la mancata inclusione del convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità trova una sua non irragionevole giustificazione nella circostanza che il suddetto trattamento si collega geneticamente ad un preesistente rapporto giuridico che, nel caso considerato, manca. Né si può prendere in considerazione la censura relativa ad un presunto vulnus degli artt. 11 e 117 Cost. sotto il profilo del contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (Trattato C.E., Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.) e dagli obblighi internazionali (Convenzione sui diritti dell'Infanzia), dato che detti vincoli ed obblighi non sono individuati in modo preciso. Sulla diversità tra famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio, v. citata ordinanza n. 121/2004. Sulla mancata inclusione del convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità, v. citata sentenza n. 461/2000.In senso analogo, v. citata ordinanza n. 444/2006.
Massima n. 33260
In relazione alla questione di legittimità costituzionalità l'art. 85, primo comma, numero 2, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in relazione agli artt. 2, 3, 10, 11, 30, 31, 38 e 117 Cost. e agli artt. 12 e 13 del Trattato CE, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per non risultare dall'ordinanza ben definito lo status del minore, non essendo chiaro se lo stesso sia orfano anche della madre naturale, né se sia stato riconosciuto da un solo genitore. Emerge infatti dall'ordinanza che la ricorrente ha proposto la domanda di attribuzione della rendita infortunistica spettante al minore nella qualità di genitore esercente la potestà su quest'ultimo: ciò è sufficiente per concludere che il minore non è orfano della madre ed è stato riconosciuto da entrambi i genitori.
Massima n. 33261
È costituzionalmente illegittimo - in relazione agli artt. 3 e 30 Cost., con assorbimento degli ulteriori motivi di censura - l'art. 85, primo comma, numero 2, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui, nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta per cento della rendita, esclude che essa spetti nella stessa misura anche all'orfano di un solo genitore naturale. E' bensì vero che i figli, legittimi o naturali riconosciuti, godono - in caso di infortunio mortale del loro genitore - della rendita infortunistica nella stessa misura, ma la discriminazione deriva dal fatto che solo i figli legittimi, e non anche quelli naturali, possono godere di quel plus di assistenza che deriva dall'attribuzione al genitore superstite del cinquanta per cento della rendita. Infatti il minore, pur trovandosi, ai fini della determinazione della misura della rendita infortunistica, in una condizione analoga a quella di chi ha perso entrambi i genitori - non essendo destinatario di alcun beneficio economico, neppure indiretto, a tali fini, per la sopravvivenza dell'altro genitore, cui non spetta, in quanto non coniugato, alcuna rendita - ha diritto solo al venti per cento di essa, e non anche al quaranta per cento spettante agli orfani di entrambi i genitori.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 85, primo comma, numero 2, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui, nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta per cento della rendita, esclude che essa spetti nella stessa misura anche all'orfano di un solo genitore naturale;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, primo comma, numero 1, del citato d.P.R. n. 1124 del 1965, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 30, 31, 38 e 117 Costituzione e degli artt. 12 e 13 del Trattato CE, dal Tribunale di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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